Sessanta giorni di tempo alle Regioni per approvare
leggi specifiche (art. 5 del decreto legge 70 del 2011)
Il recente decreto legge per lo sviluppo, 13 maggio
2011 n. 70, contiene all’articolo 5 (“Costruzioni
private“) rilevanti novità in materia urbanistica,
dettate dalla volontà di rilanciare l’edilizia
attraverso una semplificazione delle regole.
Di rilievo, anzitutto:
a) l’introduzione del silenzio assenso per il rilascio
del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e
culturali;
b) l’estensione della segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente
compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
c) l’esclusione della procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi
di piani urbanistici già sottoposti a valutazione
ambientale strategica.
Scendendo più nel dettaglio, si segnala l’aggiunta di un
nuovo comma all’articolo 16 del T.U. Edilizia (DPR n.
380/2001).
Con riguardo allo scomputo degli oneri di
urbanizzazione, viene definitivamente meno la necessità
di esperire per tale opere la procedura negoziata di cui
al Codice dei contratti pubblici, prevedendo che
‘‘nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti
equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta
delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma
7, funzionali all’intervento di trasformazione
urbanistica del territorio, e’ a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione
l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.”(art. 5 comma 2).
Viene modificata anche la disciplina contenuta
nell’articolo 20 del T.U edilizia.
Si prevede infatti che, per il rilascio del permesso di
costruire, sia sufficiente che la relativa domanda sia
presenta e sottoscritta da un progettista abilitato,
insieme ad una dichiarazione dello stesso che asseveri
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.
Si interviene anche sui termini di conclusione del
procedimento, prevedendo che “entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi
dello sportello unico … i prescritti pareri e gli atti
di assenso eventualmente necessari, sempre che gli
stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento
richiesto”(art. 5 comma 2).
Il termine di sessanta giorni potrà essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda, e solo
con richiesta motivata.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso.
La disciplina del silenzio non si applica quando
l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un
vincolo. In quest’ultimo caso il decorso del termine per
l’adozione del provvedimento conclusivo comporta la
formazione di un “silenzio-rifiuto”.
Per garantire certezza nella circolazione dei diritti
edificatori, viene poi innovato l’articolo 2643 comma 1
del codice civile, prevedendo che “i contratti che
trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati
nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di
pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni
urbanistiche ad essi relative” siano soggetti alla
trascrizione nei registri immobiliari.
Al fine di semplificare le procedure di attuazione dei
piani urbanistici, si prevede, innovando l’articolo 16
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che lo strumento
attuativo dei piani urbanistici già sottoposti a
valutazione ambientale strategica non debba essere
nuovamente sottoposto a valutazione ambientale
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora lo
stesso non comporti variante, ovvero qualora lo
strumento sovraordinato abbia già, in sede di
valutazione ambientale strategica, definito l’assetto
localizzativo delle nuove previsioni.
Infine, un cenno a parte merita il comma 9, contenente
una sorta di nuovo “piano casa”.
Infatti, al fine di “incentivare la razionalizzazione
del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate,
con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi
disorganici o incompiuti nonché di edifici a
destinazione non residenziale dismessi o da
rilocalizzare”, si prevede che le Regioni, anche a
statuto speciale e province autonome, approvino entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto specifiche leggi per “incentivare le suddette
azioni anche con interventi di demolizione e
ricostruzione che prevedano, tra l’altro, il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a
quella preesistente come misura premiale, ovvero una
delocalizzazione delle relative volumetrie in area o
aree diverse, ovvero delle modifiche di destinazione
d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro
compatibili o complementari”. |