In merito ai requisiti di
condonabilità delle opere nuove costruzioni residenziali
la Cassazione ha ribadito che nessuna rilevanza può
assumere il contenuto della circolare. Infatti si tratta
di atti meramente interni alla pubblica amministrazione
ed “esprimono esclusivamente un parere
dell’amministrazione medesima non vincolante per il
contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che
l’ha emanata. Per il giudice si risolve in un mero
ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto
vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per
gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in
contrasto con l’evidenza del dato normativo
In sintesi
Per il giudice la circolare si
risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica
alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale,
ma anche per gli stessi destinatari poiché non può
comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato
normativo.
La decisione della Corte
Nessuna rilevanza assume il
contenuto della circolare.
Sulla natura ed efficacia delle
circolari va ricordato che si sono già pronunciate le
Sezioni Unite Civili evidenziandone, con riferimento a
quelle interpretative in materia tributaria, la natura
di atti meramente interni alla pubblica amministrazione
che esprimono esclusivamente un parere
dell'amministrazione medesima non vincolante per il
contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che
l'ha emanata e per il giudice.
Osservavano, in particolare, sul
punto le SS. UU. civili che
"la circolare emanata nella materia
tributaria non vincola il contribuente, che resta
pienamente libero di non adottare un comportamento ad
essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un
sistema tributario basato essenzialmente sull'auto
tassazione, la soluzione delle questioni interpretative
è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto,
della determinazione dell'imposta da corrispondere)
direttamente al contribuente. La circolare nemmeno
vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla
(evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si
verifichi nella pratica), senza che per questo il
provvedimento concreto adottato dall'uffìcio (atto
impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere
ritenuto illegittimo "per violazione della circolare":
infatti, se la (interpretazione contenuta nella)
circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché
conforme alla legge. Se, invece, la (interpretazione
contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato
sarà illegittimo per violazione di legge. La circolare
non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha
emanata, la quale resta libera di modificare, correggere
e anche completamente disattendere l'interpretazione
adottata. La circolare non vincola, infine il Giudice
tributario (e, a maggior ragione, la Corte di
Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto
impositivo emesso sulla base di una interpretazione data
dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge,
non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto
l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il
compito di interpretare la norma (del resto, al Giudice
tributario è attribuita, nella materia tributaria, la
giurisdizione esclusiva)".
Tale principio, pienamente
condiviso dal Collegio, deve pertanto essere ribadito
osservando, anche con riferimento alla fattispecie in
esame, che la circolare interpretativa è atto interno
alla pubblica amministrazione che risolve in un mero
ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto
vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per
gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in
contrasto con l'evidenza del dato normativo.
Alla luce delle considerazioni in
precedenza svolte appare chiaro che il provvedimento
impugnato è del tutto conforme a legge e la infondatezza
delle censure mosse in ricorso è di macroscopica
evidenza in quanto la Corte territoriale ha
correttamente considerato come non suscettibili di
condono gii interventi realizzati perché rientranti nel
novero delle nuove costruzioni a destinazione non
residenziale.
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