di Luigi Lo vecchio
Periodo d'imposta o annualità di locazione? La cedolare
si presenta da subito con un rebus applicativo. Di cui
la circolare dell'Agenzia, in preparazione in questi
giorni, dovrebbe tenere conto. L'opzione per la
cedolare, infatti, ha effetto per le annualità del
contratto di locazione che normalmente non coincidono
con gli anni solari. Questa sembra la conclusione
desumibile dal testo del provvedimento delle Entrate del
7 aprile. Ma è opportuno che questo aspetto venga
affrontato con chiarezza.
La nuova imposta proporzionale sostituisce tra le altre
l'imposta di registro e l'Irpef. Ciò determina talvolta
il dubbio in ordine alla disciplina applicabile, se
quella del primo o del secondo tributo. L'articolo 3 del
Dlgs 23/2011 richiama le regole dell'Irpef ma solo per
quanto attiene alla disciplina procedurale (rimborsi,
controlli, riscossione, eccetera). In particolare,
mentre nell'imposta di registro si guarda alle annualità
del contratto, l'Irpef, per esempio, per ciò che
concerne gli obblighi di versamento annuale dell'imposta
o la registrazione del rinnovo del contratto stesso
appare saldamente imperniata, per le persone fisiche,
sull'anno solare.
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Il provvedimento attuativo del 7 aprile prevede, in
proposito, che l'esercizio dell'opzione ha effetto «per
l'intero periodo di durata del contratto» (articolo 2).
Si legge inoltre che la mancata manifestazione della
scelta «nella prima annualità del contratto non preclude
l'opzione per le annualità successive del contratto
stesso» (articolo 1.4). Un ulteriore elemento che lega
il regime sostitutivo al contratto è la rinuncia agli
aumenti contratto, che maturano nel periodo di validità
della scelta. D'altra parte una simile conseguenza non
appare eccentrica. Si pensi al medesimo immobile che nel
2011 venga concesso in locazione più volte, con
contratti diversi.
Non c'è dubbio che in questo caso nulla impedirebbe al
proprietario di scegliere la cedolare solo per alcuni
contratti. Si avrebbe così che nel modello Unico 2012 la
medesima unità immobiliare risulterà soggetta per parte
dell'anno a Irpef e per altra parte a cedolare. Se ciò è
corretto, l'opzione che si effettua per i contratti in
corso al 7 aprile 2011 nel modello Unico 2012 copre
l'annualità corrente a quest'ultima data.
Si ipotizzi, per esempio, una locazione con periodo da
luglio 2010 a giugno 2011. L'opzione effettuata
nell'Unico 2012 comporterà che il periodo da gennaio a
giugno 2011 rientri nella cedolare. Per estensione
automatica dell'opzione, anche la seconda parte
dell'anno sarà assoggettata al medesimo regime. Si
supponga inoltre che a luglio 2012 il contribuente ci
ripensi e versi l'imposta di registro per l'annualità
luglio 2012 - giugno 2013. Nell'Unico 2013 l'affitto
risulterà per la prima metà dell'anno 2012 soggetto a
cedolare, mentre la seconda ricadrà nell'ordinario
regime Irpef. L'estensione degli effetti dell'opzione si
blocca alla prima scadenza della locazione. Se questa
viene infatti prorogata o rinnovata, occorrerà esprimere
nuovamente la scelta in occasione della registrazione
della proroga o del rinnovo. |