Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

LA SENTENZA THYSSEN-Avv. Adriana Pignataro-La previdenza.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

 

 

La sentenza  di cui per ora si conosce solo il dispositivo è una di quelle che fanno storia.

 

 

Non sovviene, a primo esame,  nessun precedente in cui  il datore di lavoro o chi, comunque, risponde del lavoratore per la sicurezza sul lavoro, sia stato riconosciuto colpevole di omicidio con dolo, seppure detto eventuale.

 

 

Si conoscono numerosi precedenti di condanna per omicidio colposo dovuto ad  inosservanza di misure di sicurezza  sul lavoro, ma  che sia il datore di lavoro o i sorveglianti o i preposti, condannati per la morte del lavoratore,  era la colpa,  aggravata dalla inosservanza delle misure di sicurezza,  a giustificare la  loro condanna .

 

 E dunque, la sentenza del Tribunale di Torino fa storia, rende monito a chi organizza,  sovraintende,  gestisce il lavoro altrui a che  la persona  sia sacra, tutelabile sempre e comunque, senza mai accettare il rischio che la vita sia stroncata per una misura di sicurezza non effettuata e per una spesa di bonifica ambientale risparmiata come spesa.

 

 

 

E che sia doloso l’omicidio causato nella fattispecie, appare giustificabile e giusto, in quanto nel caso concreto si è accertato che i responsabili erano ben consapevoli del rischio che correvano e consapevolmente lo hanno accettato, hanno accettato l’eventualità che l’evento si verificasse.

 

La Corte di Cassazione Penale  ha recentemente esaminato a fondo il concetto di dolo eventuale anche per contrapporlo alla colpa cosciente (CASS:n.44712/2008).  La Suprema Corte ha costatato che la teoria più diffusa è quella che considera il dolo eventuale come previsione dell’evento tipizzato del reato ed accettazione del rischio che si verifichi  quale conseguenza della condotta dell’agente. La Corte ha anche rilevato che per altri non si ritiene sufficiente l’accettazione del rischio, ma occorra anche che si dimostri il disprezzo verso il bene tutelato. L’indagine psicologica dovrebbe verificare che il soggetto è del tutto indifferente al bene vita.

 

 

 

Nella fattispecie oggetto del giudizio di Torino ci sembra che anche quest’ultimo aspetto sia stato considerato dai giudici , vedremo meglio allorchè si potrà esaminare la motivazione della sentenza .

 

 

 

 

 

Avv. Adriana Pignataro

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici