Quali dati personali e quali mezzi di comunicazione
possono utilizzare candidati e partiti?
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Il 15 e 16 maggio 2011 si terranno le elezioni dei
presidenti delle province e dei consigli provinciali,
dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli
circoscrizionali, con turni di ballottaggio previsti per
il 29 e 30 maggio, il 12 e 13 giugno si terrà, infine,
la consultazione referendaria sull’acqua pubblica, sul
legittimo impedimento e (forse) sul nucleare.
Quali i limiti che Partiti e comitati promotori,
sostenitori e candidati, dovranno rispettare nello
stabilire il “contatto” con i cittadini a fini di
propaganda?
L’Autorità Garante per la privacy ha stabilito alcune
regole da seguire, per contemperare il diritto
costituzionalmente garantito “di concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale (art. 49
Cost.)”, con i principi di riservatezza e di protezione
dei dati personali (the right to be let alone),
stabiliti dall’art. 2 del Codice privacy;
Il Garante distingue tre tipologie di dati:
1. dati utilizzabili senza consenso;
2. dati utilizzabili previo consenso;
3. dati non utilizzabili.
1. Dati utilizzabili senza consenso
E’ possibile usare, senza previo consenso, i dati
contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni,
nonché i dati personali di iscritti ed aderenti.
Possono essere usati anche altri elenchi e registri in
materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco
degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre
fonti documentali detenute da soggetti pubblici
accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei
limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda
la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati
raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da
loro avute con cittadini ed elettori.
2. Dati utilizzabili con il previo consenso.
E’ necessario il consenso per particolari modalità di
comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms,
telefonate preregistrate, fax.
Lo stesso se si utilizzino dati raccolti automaticamente
su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste
abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre
finalità.
I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi
telefonici, possono essere utilizzati solo se l’abbonato
ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a
ricevere tale tipo di telefonate.
Non si applicano dunque, alla comunicazione politica, le
regole in atto vigenti per le comunicazione
pubblicitarie, possibili senza consenso, a meno che gli
intestatari di utenze telefoniche (pubblicate negli
elenchi) non richiedano l’iscrizione nel “registro
pubblico delle opposizioni”.
Ugualmente utilizzabili, se è stato dato il consenso
preventivo, i dati relativi a simpatizzanti o altre
persone già contattate per singole iniziative o che vi
hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge,
raccolte di firme).
3. Dati non utilizzabili.
Non sono utilizzabili, ovviamente nemmeno dai soggetti
titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato
civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per
svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti
pubblici o per prestazioni di servizi; liste elettorali
di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati
privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di
lista, durante operazioni elettorali.
4. I “santini” e l’obbligo di informativa, sospeso fino
al 30 settembre
Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in
caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni
ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a
partiti e candidati una temporanea sospensione
dell’obbligo di informativa fino al 30 settembre 2011.
Nel caso dei “santini”, la deroga è giustificata dal
fatto che il loro carattere ridotto, a differenza di una
lettera o di un messaggio di posta elettronica, non
rende possibile inserire un’idonea informativa anche
sintetica. |