di Giuditta Merone , Tiziana
Ianniello
Il Parlamento europeo approva una
serie di emendamenti alla proposta di direttiva sui
diritti dei consumatori europei, migliorando la
protezione dei consumatori che acquistano online.
Il 24 marzo 2011, nel corso della
seduta plenaria di Strasburgo, il Parlamento europeo ha
approvato, in prima lettura, una serie di emendamenti
alla proposta di direttiva sui diritti dei consumatori
presentata l’8 ottobre 2008 dalla Commissione europea al
fine di proteggere i consumatori che acquistano online
ed accrescere la fiducia nel commercio transfrontaliero.
E’ bene ricordare che la
Commissione europea, dopo aver svolto appositi studi sul
mercato europeo dell’ e-commerce, ha pubblicato la
comunicazione del 22 ottobre 2009 sul commercio
elettronico transfrontaliero tra imprese e consumatori
nell’UE in cui espone le linee di una strategia volta a
migliorare il mercato del commercio elettronico
transfrontaliero.
Successivamente, il Parlamento
europeo, il 21 settembre 2009 ha approvato un
risoluzione nella quale descrive gli ostacoli che si
frappongono al completamento del mercato interno per il
commercio elettronico, invitando il legislatore
comunitario e la Commissione, ciascuno in base ai propri
poteri, a garantire un ambiente online affidabile,
aumentando il livello di protezione dei consumatori ed
eliminando gli ostacoli allo sviluppo del commercio
elettronico transfrontaliero. Dagli studi effettuati
dalla Commissione e dagli atti comunitari citati emerge
che il potenziale transfrontaliero delle vendite a
distanza non è completamente sfruttato.
Rispetto alla crescita
significativa delle vendite a distanza negli ultimi
anni, è rimasta limitata la crescita delle vendite a
distanza transfrontaliere, in particolare quella delle
vendite via internet che hanno un elevato potenziale di
ulteriore crescita. Il potenziale transfrontaliero dei
contratti negoziati fuori dai locali commerciali o dei
contratti a distanza è limitato da una serie di fattori,
in particolar modo dalle disparità esistenti nella
legislazione degli Stati membri, le quali possono creare
barriere importanti nel mercato interno con
ripercussioni sui professionisti e sui consumatori.
Tali barriere aumentano i costi di
adempimento per i professionisti che desiderano
esercitare a livello transfrontaliero la propria
attività di vendita di merci o di fornitura di servizi.
Al fine di migliorare la protezione
dei consumatori e aggiornare le regole esistenti in
materia di commercio transfrontaliero le Istituzioni
comunitarie hanno deciso di affrontare il problema su
più fronti attraverso una serie di misure dirette a:
- contrastare la frammentazione del
mercato interno online;
- completare il mercato interno con
il commercio elettronico;
- migliorare la tutela giuridica
degli utenti nel commercio elettronico transfrontaliero;
- elaborare una strategia
e-confidence per aumentare la fiducia degli utenti del
commercio elettronico.
Pertanto, alla luce di tutte queste
considerazioni, il legislatore comunitario ha avviato
l’iter legislativo diretto all’adozione della nuova
direttiva sui diritti dei consumatori, la quale, intende
conseguire un livello elevato di tutela dei consumatori
e contribuire al corretto funzionamento del mercato
interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti
delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di
contratti tra consumatori e professionisti. Una volta
approvata, la nuova direttiva disciplinerà i diritti dei
consumatori europei negli acquisti effettuati su tutto
il territorio comune.
Essa riunirà in un unico testo la
direttiva 97/7/CE in materia di contratti a distanza, le
direttive 93/13/CEE (concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori), la direttiva
1999/44/CE (su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo), e la direttiva 85/577/CEE
(sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali).
In sostanza, si avrà un solo testo che disciplina tutti
i diritti dei consumatori europei in materia
contrattuale per tutti i tipi di vendite (in negozio,
per telefono, per ordine postale e online).
Allo stato attuale, la proposta
della Commissione, ha subito, in prima lettura, oltre
duecento emendamenti da parte del Parlamento europeo,
volti a rafforzare notevolmente i diritti dei
consumatori riguardo numerosi aspetti legati soprattutto
al commercio elettronico. Innanzitutto, una importanza
fondamentale nelle vendite fuori dai locali commerciali
o a distanza viene riconosciuta agli obblighi di
informazione precontrattuale che gravano sul
professionista, il quale deve dare al consumatore
informazioni chiare in merito alle caratteristiche del
bene o servizio offerto, all’identità, indirizzo, numero
di telefono e fax, indirizzo elettronico del venditore,
al prezzo complessivo della transazione, alle modalità
di esercizio del diritto di recesso, alla consegna della
merce, ai reclami, alle garanzie legali ecc…
Ma la novità che offre maggiori
garanzie agli interessi dei consumatori riguarda il
diritto di recesso nelle vendite a distanza. Considerato
che l’acquirente non è in grado di prendere visione del
prodotto se non al momento della consegna, egli può
recedere dal contratto per qualsiasi motivo entro 14
giorni dall’acquisto (il termine decorre appunto dalla
consegna del bene se il contratto ha ad oggetto un
prodotto da consegnare, altrimenti decorre dalla
conclusione del contratto).
Tuttavia se il professionista non
fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di
recesso, il periodo di recesso scade un anno dopo la
fine del periodo di recesso iniziale, Il consumatore che
intende esercitare il diritto di recesso, ne informa il
commerciante, gli restituisce il bene ed ha diritto ad
ottenere il rimborso entro i successivi 14 giorni che
decorrono dal giorno in cui è stato informato del
recesso del consumatore. Inoltre, se il prodotto costa
più di 40 €, le spese di spedizione sono sostenute dal
venditore.
Tuttavia, le regole sul diritto di
recesso non si applicano ai contratti negoziati fuori
dai locali commerciali o a distanza che hanno ad oggetto
la fornitura di specifici prodotti o servizi (cibi,
bevande, prodotti farmaceutici, prodotti digitali,
giornali, riviste, servizi personalizzati ecc…).
Per quanto riguarda la consegna del
prodotto acquistato a distanza, essa deve avvenire entro
30 giorni dall’acquisto, trascorsi i quali il
consumatore può esercitare il diritto di recesso. Il
consumatore ha diritto di chiedere al professionista di
consegnare il bene o di prestare il servizio in un altro
Stato membro. In tal caso il professionista è tenuto a
soddisfare la richiesta del consumatore se ciò è
tecnicamente fattibile e se il consumatore accetta di
sostenere tutti i costi correlati.
E’ inoltre prevista la
responsabilità del professionista nel caso di difetto di
conformità del bene acquistato, riconoscendo al
consumatore il diritto di scelta tra il ripristino della
conformità dei beni mediante riparazione o sostituzione
oppure una ragionevole riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto.
La proposta di direttiva sui
diritti dei consumatori prevede, tra l’altro, obblighi
di reperibilità e di comunicazione da parte del
professionista, nonché regole precise sulla forma dei
contratti e sulla validità delle clausole contrattuali
abusive.
Prevede, infine, che il consumatore
sia esonerato da qualsiasi prestazione corrispettiva in
caso di fornitura non richiesta di un bene o di un
servizio. In tali casi, l'assenza di una risposta dal
consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta
non costituisce il consenso. Il testo in esame dovrà
essere riesaminato dalla commissione parlamentare per
poi essere sottoposto all’approvazione del Parlamento
europeo e del Consiglio, come prevede la procedura
legislativa ordinaria.
Proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei
consumatori (COM(2008)0614) |