di Claudio De Luca
Quando i verbali possono (o non)
essere annullati …
Questa settimana la rubrica ritorna
a parlare di verbali, dando conto di alcune sentenze
della Suprema Corte di Cassazione concernenti taluni
casi di frequente accadimento sul territorio molisano.
1. Con una sentenza (la n.
21878 del 2009), la Sezione II della Corte di Cassazione
ha stabilito che il giudice di merito non può censurare
l’organizzazione del servizio di vigilanza stradale né
tantomeno potrebbe sindacare le metodiche di rilevamento
delle infrazioni poste in essere da una Pubblica
amministrazione.
La decisione è arrivata a
seguito dell’impugnazione di una decisione del Gdp di
annullamento di un verbale perché gli agenti, pur
potendolo, non avrebbero intimato l’alt al trasgressore
che viaggiava ad una velocità superiore ai limiti
consentiti, evitando di procedere alla contestazione
immediata della violazione. Per i Giudici della Suprema
la decisione di I grado aveva interferito nella
discrezionalità amministrativa, e Piazza Cavour aveva
dichiarato, a chiare lettere, che “costituisce un
inammissibile sindacato ogni rilievo svolto circa la
scelta della posizione migliore in cui ubicare il
veicolo della Polstrada e delle modalità scelte da
quest’ultima per contestare la violazione”. Sulla
questione la giurisprudenza è stata sempre ferma ed ha
sempre ritenuto che il giudice di merito non sia
abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di
vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del
servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della
pubblica amministrazione”. Tra le tante, vanno citate le
sentenze n. 2206 del 2007 e le n. 24355 e 20114 del
2006.
2. Sempre la Corte di
Cassazione (sentenza n. 19323 del 2009 della Sezione II
civile) ha stabilito che gli accertamenti notificati con
l’indicazione di un numero civico sbagliato sono nulli.
Perciò la Suprema aveva accolto le richieste di un
automobilista a cui era stata recapitata una cartella
esattoriale che gli intimava di pagare 331 euro per tre
sanzioni amministrative dei cui contenuti non era mai
stato portato a conoscenza.
Nella parte motiva della
sentenza viene spiegato che le raccomandate ’’non erano
state recapitate ma che erano state restituite per
compiuta giacenza’’. Però, in una delle notifiche
’’risultava errato il civico presso cui era stata fatta
la ricerca da parte dell’ufficiale notificante’’.
In I grado, il Gdp aveva
ritenuto che l’automobilista era comunque obbligato a
pagare le sanzioni imposte. Così il caso era finito in
Corte di Cassazione dove l’automobilista aveva fatto
rilevare la sussistenza di alcuni errori; tra questi,
l’errata indicazione del numero civico. Accogliendo il
ricorso la Corte ha annullato la cartella esattoriale
chiarendo che ’’non si può prescindere dalla verifica
dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile
solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare
regolare, o meno, la notifica del verbale, non potendosi
escludere in linea generale che l’avviso di
deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto
alla conoscenza dell’interessato, privandolo così della
possibilità di tutelare i propri diritti’’. A seguito
della decisione, il Comune ha dovuto rimborsare
all’automobilista 400 euro per le spese legali
sostenute.
3. Le Sezioni unite civili
della Corte di Cassazione (sentenza n. 17355 del 2009)
hanno stabilito che il verbale delle infrazioni del
Codice della Strada è valido fino a querela di falso.
Nella parte motiva della
sentenza n. 17355 del 2009 la Corte ha affermato:“Nel
giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la
contestazione e la prova unicamente delle circostanze di
fatto della violazione non attestate nel verbale di
accertamento, come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è
suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Invece è
riservato al giudizio di querela di falso, in cui non
sussistono limiti di prova e che è diretto anche a
verificare la correttezza dell’operato del pubblico
ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione
concernente l’alterazione nel verbale, pur se
involontariamente o dovuta a cause accidentali, della
realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei
fatti”.
4. Gli ausiliari del traffico
non possono somministrare sanzioni ai ciclomotori
parcheggiati sui marciapiedi. Su tale base la Cassazione
ha accolto il ricorso di chi aveva contestato un verbale
notificatogli per tale motivo.
In I grado il Giudice di
pace aveva ritenuto valido l’accertamento della Pm,
conseguito alla segnalazione dei “vigilini” ed aveva
respinto il ricorso. Poi il ricorrente si era rivolto
alla Suprema che si è pronunciata (sentenza n. 551 del
2009) accogliendo il ricorso. Nell’occasione è stato
ricordato che "gli ausiliari del traffico, in tanto sono
legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme
del Cds, in quanto dette violazioni concernano
disposizioni in materia strettamente connessa
all’attività svolta dall’impresa di gestione dei
posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone
da cui dipendono ove l’ordinato e corretto esercizio di
tale attività sia impedita o, in qualsiasi modo,
ostacolata o limitata".
Al contrario, quando le
violazioni siano consistite “in condotte diverse quale,
nella specie, il posteggio su di un marciapiedi (non
funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in
cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate
ai mezzi pubblici), l’accertamento può essere compiuto
esclusivamente dagli agenti" (art. 12 Cds), "e non anche
dagli ausiliari del traffico". Il Comune di Bologna ha
dovuto rimborsare al motociclista tutte le spese
processuali: 700 euro per il primo grado e 500 per il
procedimento in Cassazione. |