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Quando i verbali si possono annullare-Diritto.net

 

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di Claudio De Luca

 

Quando i verbali possono (o non) essere annullati …

Questa settimana la rubrica ritorna a parlare di verbali, dando conto di alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione concernenti taluni casi di frequente accadimento sul territorio molisano.

1.      Con una sentenza (la n. 21878 del 2009), la Sezione II della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice di merito non può censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza stradale né tantomeno potrebbe sindacare le metodiche di rilevamento delle infrazioni poste in essere da una Pubblica amministrazione.

          La decisione è arrivata a seguito dell’impugnazione di una decisione del Gdp di annullamento di un verbale perché gli agenti, pur potendolo, non avrebbero intimato l’alt al trasgressore che viaggiava ad una velocità superiore ai limiti consentiti, evitando di procedere alla contestazione immediata della violazione. Per i Giudici della Suprema la decisione di I grado aveva interferito nella discrezionalità amministrativa, e Piazza Cavour aveva dichiarato, a chiare lettere, che “costituisce un inammissibile sindacato ogni rilievo svolto circa la scelta della posizione migliore in cui ubicare il veicolo della Polstrada e delle modalità scelte da quest’ultima per contestare la violazione”. Sulla questione la giurisprudenza è stata sempre ferma ed ha sempre ritenuto che il giudice di merito non sia abilitato a censurare l’organizzazione del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione”. Tra le tante, vanno citate le sentenze n. 2206 del 2007 e le n. 24355 e 20114 del 2006.

2.      Sempre la Corte di Cassazione (sentenza n. 19323 del 2009 della Sezione II civile) ha stabilito che gli accertamenti notificati con l’indicazione di un numero civico sbagliato sono nulli. Perciò la Suprema aveva accolto le richieste di un automobilista a cui era stata recapitata una cartella esattoriale che gli intimava di pagare 331 euro per tre sanzioni amministrative dei cui contenuti non era mai stato portato a conoscenza.

          Nella parte motiva della sentenza viene spiegato che le raccomandate ’’non erano state recapitate ma che erano state restituite per compiuta giacenza’’. Però, in una delle notifiche ’’risultava errato il civico presso cui era stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale notificante’’.

          In I grado, il Gdp aveva ritenuto che l’automobilista era comunque obbligato a pagare le sanzioni imposte. Così il caso era finito in Corte di Cassazione dove l’automobilista aveva fatto rilevare la sussistenza di alcuni errori; tra questi, l’errata indicazione del numero civico. Accogliendo il ricorso la Corte ha annullato la cartella esattoriale chiarendo che ’’non si può prescindere dalla verifica dell’esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare, o meno, la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, privandolo così della possibilità di tutelare i propri diritti’’. A seguito della decisione, il Comune ha dovuto rimborsare all’automobilista 400 euro per le spese legali sostenute.

3.      Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione (sentenza n. 17355 del 2009) hanno stabilito che il verbale delle infrazioni del Codice della Strada è valido fino a querela di falso.

          Nella parte motiva della sentenza n. 17355 del 2009 la Corte ha affermato:“Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione non attestate nel verbale di accertamento, come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. Invece è riservato al giudizio di querela di falso, in cui non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontariamente o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”. 

4.      Gli ausiliari del traffico non possono somministrare sanzioni ai ciclomotori parcheggiati sui marciapiedi. Su tale base la Cassazione ha accolto il ricorso di chi aveva contestato un verbale notificatogli per tale motivo. 

          In I grado il Giudice di pace aveva ritenuto valido l’accertamento della Pm, conseguito alla segnalazione dei “vigilini” ed aveva respinto il ricorso. Poi il ricorrente si era rivolto alla Suprema che si è pronunciata (sentenza n. 551 del 2009) accogliendo il ricorso. Nell’occasione è stato ricordato che "gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del Cds, in quanto dette violazioni concernano disposizioni in materia strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone da cui dipendono ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attività sia impedita o, in qualsiasi modo, ostacolata o limitata".

          Al contrario, quando le violazioni siano consistite “in condotte diverse quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi (non funzionale al posteggio o alla manovra in un’area in cessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici), l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti" (art. 12 Cds), "e non anche dagli ausiliari del traffico". Il Comune di Bologna ha dovuto rimborsare al motociclista tutte le spese processuali: 700 euro per il primo grado e 500 per il procedimento in Cassazione.

 

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