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No a richieste di doppia documentazione-Anagrafe comunale, agli stranieri basta il permesso di soggiorno- (TAR Milano, Sentenza 13/05/2011, n. 1238)-Ipsoa.it

 

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di Roberto Proietti

Non e' consentito alle amministrazioni comunali, in tema di iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari e comunitari, imporre requisiti che esorbitano dalle loro competenze, ad esempio richiedendo agli stranieri di esibire agli ufficiali dell'anagrafe il passaporto con regolare visto anziche' il permesso di soggiorno.

 

Con sentenza 13 maggio 2011, n. 1238, il TAR Lombardia, Milano, Sezione II, ha affermato che, anche in presenza di un presunto fenomeno migratorio suscettibile di minare l'igiene, l'incolumità e la sicurezza pubblica, sono illegittime le ordinanze sindacali di alcuni Comuni lombardi nelle parti in cui:

 

a) subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari alla esibizione della carta di soggiorno del passaporto e del visto di ingresso, alla dimostrazione della idoneità della situazione alloggiativa, alla dimostrazione del possesso di un reddito annuo superiore al livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria qualora siano in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno;

 

b) subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari già iscritti nei registri anagrafici di altri Comuni italiani che intendano trasferire la propria residenza a dare prova del possesso dei requisiti richiesti dalla direttiva C.E. n. 38 del 2004 e dal D.L.vo 6 febbraio 2007 n. 30 ai fini del soggiorno ultratrimestrale sul territorio italiano;

 

c) subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani di dare dimostrazione del possesso di un reddito superiore alla soglia di esenzione alla compartecipazione sanitaria, senza tener conto della situazione personale del richiedente;

 

d) subordinano l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che intendano iscriversi per la prima volta nei registri anagrafici italiani all'accertamento da parte degli uffici della veridicità di quanto dichiarato (salvo la successiva cancellazione in caso di falsità) e della liceità delle fonti di ricchezza dichiarate.

 

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