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USUFRUTTO E ASSEMBLEE CONDOMINIALI" - Riccardo MAZZON

 

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Quanto all'incidenza del contenuto del diritto reale (limitato) di usufrutto (cfr., amplius,  "Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010),  sull'amministrazione del condominio, è stato affermato che, nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, è il nudo proprietario che deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare sulle innovazioni o sulle opere di manutenzione straordinaria:

“quanto alla doglianza circa la mancata comunicazione dell'avviso anche ai nudi proprietari, asseriva la corte che era necessaria solo la comunicazione alla usufruttuaria e nella specie comunque i nudi proprietari avevano con dichiarazione scritta autorizzato la madre usufruttuaria a rappresentarli ...omissis... Contro tale sentenza ricorre la Renza sulla base di sette motivi di cassazione. Resiste con controricorso il condomino di Via De Cesare 56. ...omissis...... Con il quarto motivo denunciando violazione degli artt. 67 disp. att. e 1136 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere la corte ritenuto validamente convocata l'assemblea sulla base di un unico avviso inviato alla usufruttuaria di un immobile condominiale Acconciagioco senza considerare che vertendo le delibere in tema di ordinaria e straordinaria amministrazione era necessario inviare l'avviso di convocazione anche a ciascun nudo proprietario. La censura è infondata. Nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, a norma dell'art. 67 disp. att. c.c. il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare su innovazioni od opere di manutenzione straordinarie, se invece si tratta di affari di ordinaria amministrazione deve essere dato avviso all'usufruttuario, il quale quindi non può dare validamente il suo voto su materia riservata al nudo proprietario (Cass. 4 gennaio 1969 n. 10)”.

Cassazione civile, sez. II, 05 novembre 1990, n. 10611 Renzo c. Pierri Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11

Se, invece, si tratta di affari di ordinaria amministrazione, dell'assemblea deve esser dato avviso all'usufruttuario, il quale non potrà, peraltro, dare il suo voto nelle materie riservate al nudo proprietario:

"nella fattispecie, come si è detto, l'oggetto delle deliberazioni era di ordinaria amministrazione trattandosi di opere - come ha ritenuto la corte con apprezzamento di fatto insindacabile - di natura prettamente conservativa perché volte alla conservazione, mediante le opportune riparazioni, della proprietà preesistenti; trattasi quindi di corretta applicazione del cennato criterio giuridico, mentre non è denunciato il vizio di insufficienza di motivazione”.

Cassazione civile, sez. II, 05 novembre 1990, n. 10611 Renzo c. Pierri Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11

 

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