Quanto all'incidenza del contenuto
del diritto reale (limitato) di usufrutto (cfr., amplius,
"Usufrutto, uso e abitazione", Cedam, Padova 2010),
sull'amministrazione del condominio, è stato affermato
che, nel caso in cui faccia parte del condominio un
piano o appartamento oggetto di usufrutto, è il nudo
proprietario che deve essere chiamato a partecipare alle
assemblee condominiali indette per deliberare sulle
innovazioni o sulle opere di manutenzione straordinaria:
“quanto alla doglianza circa la
mancata comunicazione dell'avviso anche ai nudi
proprietari, asseriva la corte che era necessaria solo
la comunicazione alla usufruttuaria e nella specie
comunque i nudi proprietari avevano con dichiarazione
scritta autorizzato la madre usufruttuaria a
rappresentarli ...omissis... Contro tale sentenza
ricorre la Renza sulla base di sette motivi di
cassazione. Resiste con controricorso il condomino di
Via De Cesare 56. ...omissis...... Con il quarto motivo
denunciando violazione degli artt. 67 disp. att. e 1136
c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la
ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere la
corte ritenuto validamente convocata l'assemblea sulla
base di un unico avviso inviato alla usufruttuaria di un
immobile condominiale Acconciagioco senza considerare
che vertendo le delibere in tema di ordinaria e
straordinaria amministrazione era necessario inviare
l'avviso di convocazione anche a ciascun nudo
proprietario. La censura è infondata. Nel caso in cui
faccia parte del condominio un piano o appartamento
oggetto di usufrutto, a norma dell'art. 67 disp. att.
c.c. il nudo proprietario deve essere chiamato a
partecipare alle assemblee condominiali indette per
deliberare su innovazioni od opere di manutenzione
straordinarie, se invece si tratta di affari di
ordinaria amministrazione deve essere dato avviso
all'usufruttuario, il quale quindi non può dare
validamente il suo voto su materia riservata al nudo
proprietario (Cass. 4 gennaio 1969 n. 10)”.
Cassazione civile, sez. II, 05
novembre 1990, n. 10611 Renzo c. Pierri Giust. civ.
Mass. 1990, fasc. 11
Se, invece, si tratta di affari di
ordinaria amministrazione, dell'assemblea deve esser
dato avviso all'usufruttuario, il quale non potrà,
peraltro, dare il suo voto nelle materie riservate al
nudo proprietario:
"nella fattispecie, come si è
detto, l'oggetto delle deliberazioni era di ordinaria
amministrazione trattandosi di opere - come ha ritenuto
la corte con apprezzamento di fatto insindacabile - di
natura prettamente conservativa perché volte alla
conservazione, mediante le opportune riparazioni, della
proprietà preesistenti; trattasi quindi di corretta
applicazione del cennato criterio giuridico, mentre non
è denunciato il vizio di insufficienza di motivazione”.
Cassazione civile, sez. II, 05
novembre 1990, n. 10611 Renzo c. Pierri Giust. civ.
Mass. 1990, fasc. 11 |