Un setaccio per controlli
mirati-
1. Premessa
L'articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella
legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto l'obbligo di
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai
fini dell'Iva, di importo non inferiore a 3.000 euro.
Tale disposizione ha l'intento di
rafforzare gli strumenti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto dei
comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di
Iva, ma anche per ostacolare diffuse e gravi forme di
evasione ai fini delle imposte sul reddito.
L'analisi dei dati delle operazioni
rilevanti ai fini Iva consentirà, infatti,
l'individuazione dei soggetti a più alto rischio e,
conseguentemente, una azione di controllo estremamente
selettiva, in quanto mirata sulle possibili situazioni
di frode o evasione fiscale riguardanti importi di
rilevante entità, piuttosto che su quelle a più basso
rischio per le quali, il più delle volte, il controllo
porta a contestazioni di minima entità o anche a nessuna
contestazione (ipotesi, quest'ultima deteriore, in
quanto impatta su contribuenti corretti, con evidenti
ricadute negative sulla funzione del controllo fiscale
nel suo complesso).
La disponibilità dei dati
agevolerà, infatti, una più puntuale ricostruzione della
congruità dei volumi d'affari e dei costi dichiarati dai
contribuenti, nonché l'individuazione di spese e consumi
di particolare rilevanza necessari per la concreta
individuazione della capacità contributiva delle persone
fisiche, in specie ai fini dell'accertamento sintetico.
La limitazione dell'obbligo di
comunicazione telematica alle sole cessioni e
prestazioni di servizi di importo unitario superiore a
3.000 euro risponde a uno dei principali obiettivi che
la norma si prefigge di realizzare, consistente nella
necessità di perseguire le forme di frode ed evasione di
maggiore rilevanza.
Al tempo stesso, consente di
circoscrivere gli adempimenti a una ristretta platea di
titolari di partita Iva, escludendo dall'obbligo stesso
tutti i soggetti di minori dimensioni.
Con riguardo a questi ultimi,
infatti, il legislatore, come conferma la relazione
illustrativa di accompagnamento alla norma, ha ritenuto
che gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in
questione fossero non proporzionati alla pur rilevante
finalità della disposizione.
Il provvedimento del direttore
dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 (di
seguito "provvedimento"), come modificato dal
provvedimento del 14 aprile 2011, ha dato attuazione
all'articolo 21 con la definizione dei soggetti
obbligati alla comunicazione, dell'oggetto e degli
elementi da indicare nella stessa, delle modalità
tecniche di trasmissione dei dati e dei termini entro i
quali le comunicazioni devono essere inviate
all'Agenzia. |