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Pubblicata l’attesa circolare sulle comunicazioni IVA over 3mila-Lo spesometro svelato: tutti i chiarimenti dell’Agenzia-(Circolare Agenzia delle Entrate 30/05/2011, n. 24/E)-Ipsoa.it

 

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Chi, cosa, come e quando inviare le operazioni rilevanti: lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/E pubblicata oggi; il documento di prassi fornisce una serie di significativi chiarimenti in ordine all’obbligo, introdotto dall’art. 21, D.L. n. 78/2011, di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, poi modificato dal provvedimento 14 aprile 2011, è stata data attuazione all'obbligo istituito dalla Manovra correttiva, che non riguarda solamente le operazioni effettuate tra soggetti IVA, ma anche quelle in cui il cessionario o committente risulta essere un consumatore finale.

 

In sede di prima applicazione occorre comunicare :

1)entro il 31 ottobre 2011 le operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al netto dell’imposta, rese o ricevute nel corso del 2010, limitatamente a quelle per le quali vi è l’obbligo di emissione della fattura;

2)entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’imposta, rese o ricevute nel corso del 2011, per le quali sia obbligatorio emettere la fattura e quelle di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’imposta, per le quali non sia obbligatoria l’emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese o ricevute dal 1° luglio 2011.

 

Ambito soggettivo

 

Sono obbligati alla comunicazione in parola, tutti i soggetti passivi IVA che:

-rendono operazioni nei confronti dei soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA;

-ricevono operazioni da soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA;

-rendono operazioni a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA.Nel caso di operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali, l’obbligo in questione ricade in capo al soggetto che subentra in quello estinto.

 

Ambito oggettivo

 

Sono oggetto di comunicazione:

-le operazioni imponibili;

-le operazioni non imponibili;

-le operazioni esenti. Di conseguenza, non sono oggetto di comunicazione le operazioni fuori campo IVA e quelle realizzate o ricevute dai soggetti che hanno optato per l’applicazione del regime c.d. dei minimi.

 

Inoltre, non devono essere oggetto di comunicazione le operazioni che - sotto il profilo territoriale - non risultino rilevanti ai fini IVA in Italia.

 

Ai fini della determinazione della soglia di 3.000 e 3.600 euro, non si devono considerare le eventuali spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

 

Con riferimento ai contratti di appalto, fornitura, ed altri contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, la comunicazione in esame deve essere effettuata solo nel caso in cui in un intero anno solare i corrispettivi dovuti siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.

 

Tale considerazione vale anche nell’ipotesi di contratti collegati tra di loro.

 

Operazioni escluse dalla comunicazione

 

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

-le importazioni;

-le esportazioni,

-le operazioni effettuate con Paesi black list;

-le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;

-le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, qualora il pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate (cfr. C.Rossini, “”, il Quotidiano IPSOA del 16 maggio 2011).

 

Elementi da indicare nella comunicazione

 

Nella comunicazione occorre indicare la partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente, l’importo delle operazioni effettuate.

 

Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti privi di codice fiscale, è sufficiente indicare:

-per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

-per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale.

- Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.

 

Termini di invio della comunicazione

 

La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello con riferimento alle operazioni si riferiscono.

 

L’omessa trasmissione delle comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 fino a 2.065 euro.

 

Sullo stesso argomento:

 

- C.Rossini, “”, il Quotidiano IPSOA del 16 maggio 2011;

 

- “”, il Quotidiano IPSOA del 15 aprile 2011;

 

- V.Artina, “”, il Quotidiano IPSOA del 7 febbraio 2011;

 

- “”, il Quotidiano IPSOA del 19 gennaio 2011;

 

- M.Nocivelli, “”, il Quotidiano IPSOA del 4 gennaio 2011;

 

 (Circolare Agenzia delle Entrate 30/05/2011, n. 24/E)

 

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