Chi, cosa, come e quando inviare le
operazioni rilevanti: lo spiega l'Agenzia delle Entrate
nella circolare n. 24/E pubblicata oggi; il documento di
prassi fornisce una serie di significativi chiarimenti
in ordine all’obbligo, introdotto dall’art. 21, D.L. n.
78/2011, di comunicazione delle operazioni rilevanti ai
fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.
Con il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, poi
modificato dal provvedimento 14 aprile 2011, è stata
data attuazione all'obbligo istituito dalla Manovra
correttiva, che non riguarda solamente le operazioni
effettuate tra soggetti IVA, ma anche quelle in cui il
cessionario o committente risulta essere un consumatore
finale.
In sede di prima applicazione
occorre comunicare :
1)entro il 31 ottobre 2011 le
operazioni di importo pari o superiore a 25.000 euro al
netto dell’imposta, rese o ricevute nel corso del 2010,
limitatamente a quelle per le quali vi è l’obbligo di
emissione della fattura;
2)entro il 30 aprile 2012, le
operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al
netto dell’imposta, rese o ricevute nel corso del 2011,
per le quali sia obbligatorio emettere la fattura e
quelle di importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo
dell’imposta, per le quali non sia obbligatoria
l’emissione della fattura, con esclusivo riferimento a
quelle rese o ricevute dal 1° luglio 2011.
Ambito soggettivo
Sono obbligati alla comunicazione
in parola, tutti i soggetti passivi IVA che:
-rendono operazioni nei confronti
dei soggetti per i quali le operazioni sono rilevanti ai
fini IVA;
-ricevono operazioni da soggetti
per i quali le operazioni sono rilevanti ai fini IVA;
-rendono operazioni a soggetti nei
confronti dei quali non sono state emesse fatture per
operazioni rilevanti ai fini IVA.Nel caso di operazioni
straordinarie e trasformazioni sostanziali, l’obbligo in
questione ricade in capo al soggetto che subentra in
quello estinto.
Ambito oggettivo
Sono oggetto di comunicazione:
-le operazioni imponibili;
-le operazioni non imponibili;
-le operazioni esenti. Di
conseguenza, non sono oggetto di comunicazione le
operazioni fuori campo IVA e quelle realizzate o
ricevute dai soggetti che hanno optato per
l’applicazione del regime c.d. dei minimi.
Inoltre, non devono essere oggetto
di comunicazione le operazioni che - sotto il profilo
territoriale - non risultino rilevanti ai fini IVA in
Italia.
Ai fini della determinazione della
soglia di 3.000 e 3.600 euro, non si devono considerare
le eventuali spese anticipate in nome e per conto del
cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.
Con riferimento ai contratti di
appalto, fornitura, ed altri contratti dai quali
derivano corrispettivi periodici, la comunicazione in
esame deve essere effettuata solo nel caso in cui in un
intero anno solare i corrispettivi dovuti siano di
importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.
Tale considerazione vale anche
nell’ipotesi di contratti collegati tra di loro.
Operazioni escluse dalla
comunicazione
Sono escluse dall’obbligo di
comunicazione:
-le importazioni;
-le esportazioni,
-le operazioni effettuate con Paesi
black list;
-le operazioni che hanno già
costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe
tributaria;
-le operazioni effettuate nei
confronti di consumatori finali, qualora il pagamento
sia effettuato tramite carte di credito, di debito o
prepagate (cfr. C.Rossini, “”, il Quotidiano IPSOA del
16 maggio 2011).
Elementi da indicare nella
comunicazione
Nella comunicazione occorre
indicare la partita IVA o il codice fiscale del
cedente/prestatore o del cessionario/committente,
l’importo delle operazioni effettuate.
Nel caso di operazioni effettuate
nei confronti di soggetti non residenti privi di codice
fiscale, è sufficiente indicare:
-per le persone fisiche, il cognome
e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il
domicilio fiscale;
-per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o
la ditta, il domicilio fiscale.
- Per le società, associazioni o
altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono
essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera
a) per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza.
Termini di invio della
comunicazione
La comunicazione deve essere
inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
con riferimento alle operazioni si riferiscono.
L’omessa trasmissione delle
comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati
incompleti o non corrispondenti al vero comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da un
minimo di 258 fino a 2.065 euro.
Sullo stesso argomento:
- C.Rossini, “”, il Quotidiano
IPSOA del 16 maggio 2011;
- “”, il Quotidiano IPSOA del 15
aprile 2011;
- V.Artina, “”, il Quotidiano IPSOA
del 7 febbraio 2011;
- “”, il Quotidiano IPSOA del 19
gennaio 2011;
- M.Nocivelli, “”, il Quotidiano
IPSOA del 4 gennaio 2011;
(Circolare Agenzia delle Entrate
30/05/2011, n. 24/E) |