di Sandro Nardi
Se solo uno dei contraenti inadempienti
chiede la risoluzione per inadempimento il giudice non
puo' pronunciarla per inadempimento di entrambi.
Se solo uno dei
contraenti inadempienti chiede la risoluzione per
inadempimento il giudice non può pronunciarla per
inadempimento di entrambi. Tizio e Caio concludevano un
contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto
un immobile sito in Svizzera. Per l’effetto, Tizio,
promissario acquirente, versava a Caio un acconto sul
prezzo pattuito.
Successivamente Tizio
scopriva di essere nella impossibilità di acquistare
l’immobile in quanto la legge elvetica vieta agli
stranieri l’acquisto di immobili delle dimensioni di
quelle oggetto del contratto. Ciò posto, il promissario
acquirente conveniva in giudizio il promittente
venditore per sentir dichiarare la risoluzione del
contratto preliminare per “impossibilità di esecuzione”.
Caio si costituiva in
giudizio eccependo di aver concordato con Tizio di
costituire una società di diritto svizzero, i cui soci
sarebbero stati due cittadini svizzeri, loro prestanomi,
alla quale si sarebbe dovuto formalmente trasferire
l’immobile compromesso in vendita, così eludendo le
restrizioni previste dalla legge elvetica.
Tizio, peraltro, non
adempiva all’accordo di costituire tale società, per cui
Caio aveva acconsentito a che l’immobile fosse intestato
ad un suo prestanome. Posto quanto sopra, lo stesso
convenuto chiedeva in riconvenzionale la risoluzione del
contratto per inadempimento del promissario acquirente,
nonché la sua condanna al risarcimento dei danni. Il
tribunale di primo grado accoglieva la domanda attorea e
condannava il convenuto, promittente venditore, alla
restituzione degli acconti ricevuti in considerazione
della nullità del contratto preliminare in questione.
La Corte d’Appello,
invece, ritenendo valido il contratto ne dichiarava la
risoluzione per inadempimento di entrambi i contraenti,
ancorché la domanda di risoluzione fosse stata proposta
dal solo promissario acquirente, essendosi il
promittente venditore limitato alla richiesta di rigetto
della domanda avversa.
Proprio per tale
ragione, il promittente venditore ricorreva per
cassazione lamentando che la Corte d’Appello avrebbe
violato il principio della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato allorché ha dichiarato la risoluzione
del contratto per colpa di entrambe le parti, non
considerando che la risoluzione per impossibilità
dell’oggetto e quella risoluzione per inadempimento sono
fondate su presupposti diversi.
Proprio per tali
ragioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso
affermando che nel caso di specie non poteva essere
pronunciata la risoluzione anche per inadempimento del
promissario acquirente nonostante la mancata domanda, in
tal senso, del promittente venditore.
A tale riguardo, la
Suprema Corte ha anche incidentalmente richiamato il
principio per cui il potere del giudice di dichiarare
d’ufficio la nullità del contratto va coordinato con i
principi della domanda e della corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato.
Principio (su cui
peraltro la giurisprudenza è divisa) analogamente
applicabile al caso di specie. |