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Il diritto europeo attribuisce dei diritti e impone dei doveri non soltanto agli Stati membri, ma anche ai cittadini e alle imprese: diverse norme si applicano infatti direttamente ai soggetti di diritto privato. Il diritto dell’Unione europea costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico degli Stati membri è a questi che spetta in primo luogo attuare e applicare concretamente le norme europee. Ogni cittadino ha quindi il diritto di attendersi dalle autorità nazionali di tutti i paesi dell’Unione europea il pieno rispetto dei diritti conferitigli dal diritto europeo. Chiunque può presentare alla Commissione europea una denuncia contro uno Stato membro per segnalare una misura (legislativa, regolamentare o amministrativa) o una prassi adottata dallo Stato membro in questione che, a suo giudizio, è contraria a una disposizione o a un principio del diritto dell’Unione.

Non c’è bisogno di dimostrare l’esistenza di un interesse a agire; non è neppure necessario che l’infrazione denunciata arrechi a titolo principale un pregiudizio diretto a chi presenta la denuncia. Tuttavia, perché una denuncia sia considerata ricevibile, ossia venga esaminata, è necessario che riguardi una violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro: la stessa non può quindi avere per oggetto una controversia privata.

1. Presentazione di una denuncia
2. Trattamento della denuncia
3. Mezzi di ricorso nazionali
4. Garanzie amministrative
5. Protezione degli autori di denunce e dei dati personali
6. Ricorso al mediatore europeo

 
1. Presentazione di una denuncia
Le denunce vanno presentate per iscritto, inviando una lettera, un fax o un messaggio di posta elettronica.

È estremamente importante che la denuncia sia completa e precisa e indichi in particolare i provvedimenti dello Stato membro che si intendono contestare, i passi già compiuti a qualsiasi livello e, per quanto possibile, le disposizioni del diritto dell’Unione che sarebbero state violate e l’eventuale esistenza di un finanziamento europeo. Una comunicazione scritta che denuncia misure o prassi di uno Stato membro che sarebbero contrarie al diritto dell’Unione viene esaminata entro un mese per decidere se possa essere formalmente considerata come una denuncia.

Per qualsiasi comunicazione scritta pervenuta, il Segretariato generale della Commissione europea invia un primo avviso di ricevimento entro quindici giorni lavorativi, secondo le regole enunciate nel codice di buona condotta amministrativa. In caso di dubbio sulla natura di una comunicazione, il Segretariato generale consulta i servizi interessati entro quindici giorni di calendario dal ricevimento.

Ogni comunicazione scritta qualificabile come una denuncia sulla quale potrebbe essere aperta un’istruttoria viene iscritta in una banca dati tenuta dal Segretariato generale della Commissione europea.

L’esame del merito di ogni comunicazione scritta e/o denuncia è effettuato dalle direzioni generali e dai servizi competenti della Commissione europea.

Se vengono presentate numerose denunce con gli stessi addebiti, queste sono registrate con un unico numero in uno stesso fascicolo.

2. Trattamento della denuncia
La procedura avviata a seguito della denuncia di un’infrazione può seguire le fasi seguenti:
2.1. Fase di indagine

A seguito di una denuncia, può rivelarsi necessario compiere indagini per raccogliere informazioni supplementari per l’accertamento dei fatti e degli elementi di diritto pertinenti.

Se prende contatto con le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata una denuncia, la Commissione europea rivela l’identità del suo autore solo se questi l’ha espressamente autorizzata a farlo.

Eventualmente, l’autore della denuncia può essere invitato a fornire ulteriori informazioni.

Esaminati i fatti, e sulla base delle regole e delle priorità definite dalla Commissione europea per l’avvio e la prosecuzione dei procedimenti d’infrazione, i servizi della Commissione valutano se dare seguito o meno alla denuncia.
2.2. Avvio del procedimento d’infrazione: contatti formali tra la Commissione europea e lo Stato membro in causa

Se ritiene che la presunta violazione del diritto dell’Unione giustifichi l’avvio di un procedimento d’infrazione, la Commissione europea invia allo Stato membro una lettera, detta “lettera di messa in mora”, con la quale lo invita a presentare le sue osservazioni entro un dato termine.

Lo Stato membro chiamato in causa deve prendere posizione in merito agli elementi di fatto e di diritto addotti dalla Commissione europea come motivi per avviare il procedimento d’infrazione.

Dopo aver esaminato la risposta dello Stato membro, o se questo non risponde, la Commissione europea può decidere di inviare un “parere motivato”, cioè un documento nel quale espone chiaramente e a titolo definitivo i motivi per i quali ritiene che vi sia stata violazione del diritto dell’Unione e con cui ingiunge allo Stato membro di conformarsi al diritto europeo entro un dato termine (di norma due mesi).

Questi contatti formali mirano a stabilire se si configuri effettivamente una violazione del diritto dell’Unione e, se questa sussiste, a cercare di porvi rimedio in questa fase senza dover adire la Corte di giustizia.

La Commissione europea può anche decidere, vista la risposta dello Stato membro, di non proseguire il procedimento d’infrazione, per esempio perché lo Stato membro si è impegnato in modo credibile a modificare la sua legislazione o la prassi della sua amministrazione. La maggior parte dei casi può essere risolta in questa fase.
2.3. Ricorso alla Corte di giustizia

Se lo Stato membro chiamato in causa non si conforma al parere motivato, la Commissione europea può decidere di adire la Corte di giustizia.

In media, occorrono due anni perché la Corte pronunci la propria sentenza.

Le sentenze della Corte di giustizia non hanno lo stesso effetto di quelle dei tribunali nazionali.

Al termine del procedimento, nella sua sentenza la Corte di giustizia constata infatti semplicemente l’esistenza (o la non esistenza) di un’infrazione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee non ha il potere di dichiarare la nullità di una disposizione nazionale non conforme al diritto dell’Unione, né di costringere un’amministrazione nazionale a rispondere alla domanda di un privato cittadino, né di condannare lo Stato membro a versare un risarcimento a un privato cittadino i cui diritti siano stati lesi per effetto di una violazione del diritto dell’Unione.

Spetta allo Stato membro condannato dalla Corte di giustizia prendere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza, in particolare per risolvere la controversia che è all’origine del procedimento.

Se lo Stato membro non fa nulla, la Commissione europea può soltanto adire di nuovo la Corte di giustizia e chiederle di infliggere allo Stato membro una penalità da versare fino al momento in cui avrà messo fine all’infrazione, e/o una somma forfettaria.
3. Mezzi di ricorso nazionali
L’obbligo di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri spetta in primo luogo alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali.

Chiunque ritenga che una disposizione (legislativa, regolamentare o amministrativa) o una prassi di uno Stato membro sia contraria al diritto dell’Unione è quindi invitato a rivolgersi ai competenti organi amministrativi o giurisdizionali nazionali (e agli eventuali mediatori nazionali o regionali) e/o ad avviare le procedure di arbitrato e di conciliazione disponibili, prima di presentare una denuncia alla Commissione o nel momento in cui la presenta.

La Commissione europea consiglia di servirsi dei mezzi di ricorso amministrativi, giudiziari o di altra natura disponibili nel diritto nazionale, in quanto questa soluzione può essere anche più vantaggiosa per chi si ritiene leso nei suoi diritti.

I mezzi di ricorso nazionali offrono infatti, di norma, la possibilità di far valere i propri diritti in modo più diretto e personalizzato che un procedimento d’infrazione avviato dalla Commissione europea, il quale ha una durata piuttosto lunga e, anche in caso di esito positivo, non si traduce immediatamente in un risultato concreto.
Solo i giudici nazionali hanno infatti il potere di ordinare ad un’amministrazione di tenere un certo comportamento e di annullare una decisione nazionale.
Inoltre, soltanto i giudici nazionali possono eventualmente condannare lo Stato membro in causa a risarcire il danno causato ai privati dalla violazione del diritto dell’Unione.
4. Garanzie amministrative

A favore degli autori di denunce sono previste le garanzie illustrate di seguito.

a) Al momento della registrazione presso il Segretariato generale della Commissione europea, alla denuncia viene attribuito un numero di riferimento ufficiale, che è indicato nell’avviso di ricevimento e che va citato in tutta la corrispondenza successiva.
La registrazione e l’attribuzione di un numero di riferimento non significano necessariamente che verrà avviato un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro chiamato in causa.

b) Se si mettono in contatto con le autorità dello Stato membro oggetto della denuncia, i servizi della Commissione tengono conto delle indicazioni del suo autore riguardo alla divulgazione della sua identità. Se l’autore della denuncia non si è espresso, i servizi della Commissione presumono che abbia scelto di non rivelare la propria identità.

c) La Commissione europea fa il possibile per prendere una decisione sul merito della denuncia (avvio del procedimento d’infrazione o archiviazione della denuncia) entro dodici mesi dalla data di iscrizione della stessa nel registro del Segretariato generale.

d) In caso di superamento di tale termine, il servizio della Commissione responsabile del procedimento d’infrazione ne dà notizia per iscritto, se richiesto [va osservato che le versioni inglese e svedese del punto 8 della comunicazione della Commissione, per quanto riguarda le relazioni col denunciante in materia d'infrazione del diritto comunitario divergono, causa un errore, dalle altre versioni linguistiche, che indicano che tali informazioni sono fornite su richiesta del denunciante]. Se intende proporre alla Commissione di archiviare una denuncia senza prendere alcun provvedimento, il servizio competente ne informa l’autore. Questi viene inoltre tenuto al corrente dello svolgimento dell’eventuale procedimento d’infrazione.
5. Protezione degli autori di denunce e dei dati personali

La comunicazione allo Stato membro dell’identità dell’autore della denuncia e dei dati da questo trasmessi è subordinata al previo consenso dell’autore stesso, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
6. Ricorso al mediatore europeo

Se ritiene che vi sia stata, da parte della Commissione europea, cattiva amministrazione nel trattamento della denuncia, l’autore della stessa ha la facoltà di ricorrere al mediatore europeo a norma degli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Anna Teresa Paciotti

 

Fonte : Commissione Europea

 

 

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