Il diritto europeo
attribuisce dei diritti e impone dei doveri non soltanto
agli Stati membri, ma anche ai cittadini e alle imprese:
diverse norme si applicano infatti direttamente ai
soggetti di diritto privato. Il diritto dell’Unione
europea costituisce parte integrante dell’ordinamento
giuridico degli Stati membri è a questi che spetta in
primo luogo attuare e applicare concretamente le norme
europee. Ogni cittadino ha quindi il diritto di
attendersi dalle autorità nazionali di tutti i paesi
dell’Unione europea il pieno rispetto dei diritti
conferitigli dal diritto europeo. Chiunque può
presentare alla Commissione europea una denuncia contro
uno Stato membro per segnalare una misura (legislativa,
regolamentare o amministrativa) o una prassi adottata
dallo Stato membro in questione che, a suo giudizio, è
contraria a una disposizione o a un principio del
diritto dell’Unione.
Non c’è bisogno di
dimostrare l’esistenza di un interesse a agire; non è
neppure necessario che l’infrazione denunciata arrechi a
titolo principale un pregiudizio diretto a chi presenta
la denuncia. Tuttavia, perché una denuncia sia
considerata ricevibile, ossia venga esaminata, è
necessario che riguardi una violazione del diritto
dell’Unione da parte di uno Stato membro: la stessa non
può quindi avere per oggetto una controversia privata.
1. Presentazione di una
denuncia
2. Trattamento della denuncia
3. Mezzi di ricorso nazionali
4. Garanzie amministrative
5. Protezione degli autori di denunce e dei dati
personali
6. Ricorso al mediatore europeo
1. Presentazione di una denuncia
Le denunce vanno presentate per iscritto, inviando una
lettera, un fax o un messaggio di posta elettronica.
È estremamente
importante che la denuncia sia completa e precisa e
indichi in particolare i provvedimenti dello Stato
membro che si intendono contestare, i passi già compiuti
a qualsiasi livello e, per quanto possibile, le
disposizioni del diritto dell’Unione che sarebbero state
violate e l’eventuale esistenza di un finanziamento
europeo. Una comunicazione scritta che denuncia misure o
prassi di uno Stato membro che sarebbero contrarie al
diritto dell’Unione viene esaminata entro un mese per
decidere se possa essere formalmente considerata come
una denuncia.
Per qualsiasi
comunicazione scritta pervenuta, il Segretariato
generale della Commissione europea invia un primo avviso
di ricevimento entro quindici giorni lavorativi, secondo
le regole enunciate nel codice di buona condotta
amministrativa. In caso di dubbio sulla natura di una
comunicazione, il Segretariato generale consulta i
servizi interessati entro quindici giorni di calendario
dal ricevimento.
Ogni comunicazione
scritta qualificabile come una denuncia sulla quale
potrebbe essere aperta un’istruttoria viene iscritta in
una banca dati tenuta dal Segretariato generale della
Commissione europea.
L’esame del merito di
ogni comunicazione scritta e/o denuncia è effettuato
dalle direzioni generali e dai servizi competenti della
Commissione europea.
Se vengono presentate
numerose denunce con gli stessi addebiti, queste sono
registrate con un unico numero in uno stesso fascicolo.
2. Trattamento della
denuncia
La procedura avviata a seguito della denuncia di
un’infrazione può seguire le fasi seguenti:
2.1. Fase di indagine
A seguito di una
denuncia, può rivelarsi necessario compiere indagini per
raccogliere informazioni supplementari per
l’accertamento dei fatti e degli elementi di diritto
pertinenti.
Se prende contatto con
le autorità dello Stato membro contro il quale è stata
presentata una denuncia, la Commissione europea rivela
l’identità del suo autore solo se questi l’ha
espressamente autorizzata a farlo.
Eventualmente, l’autore
della denuncia può essere invitato a fornire ulteriori
informazioni.
Esaminati i fatti, e
sulla base delle regole e delle priorità definite dalla
Commissione europea per l’avvio e la prosecuzione dei
procedimenti d’infrazione, i servizi della Commissione
valutano se dare seguito o meno alla denuncia.
2.2. Avvio del procedimento d’infrazione: contatti
formali tra la Commissione europea e lo Stato membro in
causa
Se ritiene che la
presunta violazione del diritto dell’Unione giustifichi
l’avvio di un procedimento d’infrazione, la Commissione
europea invia allo Stato membro una lettera, detta
“lettera di messa in mora”, con la quale lo invita a
presentare le sue osservazioni entro un dato termine.
Lo Stato membro chiamato
in causa deve prendere posizione in merito agli elementi
di fatto e di diritto addotti dalla Commissione europea
come motivi per avviare il procedimento d’infrazione.
Dopo aver esaminato la
risposta dello Stato membro, o se questo non risponde,
la Commissione europea può decidere di inviare un
“parere motivato”, cioè un documento nel quale espone
chiaramente e a titolo definitivo i motivi per i quali
ritiene che vi sia stata violazione del diritto
dell’Unione e con cui ingiunge allo Stato membro di
conformarsi al diritto europeo entro un dato termine (di
norma due mesi).
Questi contatti formali
mirano a stabilire se si configuri effettivamente una
violazione del diritto dell’Unione e, se questa
sussiste, a cercare di porvi rimedio in questa fase
senza dover adire la Corte di giustizia.
La Commissione europea
può anche decidere, vista la risposta dello Stato
membro, di non proseguire il procedimento d’infrazione,
per esempio perché lo Stato membro si è impegnato in
modo credibile a modificare la sua legislazione o la
prassi della sua amministrazione. La maggior parte dei
casi può essere risolta in questa fase.
2.3. Ricorso alla Corte di giustizia
Se lo Stato membro
chiamato in causa non si conforma al parere motivato, la
Commissione europea può decidere di adire la Corte di
giustizia.
In media, occorrono due
anni perché la Corte pronunci la propria sentenza.
Le sentenze della Corte
di giustizia non hanno lo stesso effetto di quelle dei
tribunali nazionali.
Al termine del
procedimento, nella sua sentenza la Corte di giustizia
constata infatti semplicemente l’esistenza (o la non
esistenza) di un’infrazione.
La Corte di giustizia
delle Comunità europee non ha il potere di dichiarare la
nullità di una disposizione nazionale non conforme al
diritto dell’Unione, né di costringere
un’amministrazione nazionale a rispondere alla domanda
di un privato cittadino, né di condannare lo Stato
membro a versare un risarcimento a un privato cittadino
i cui diritti siano stati lesi per effetto di una
violazione del diritto dell’Unione.
Spetta allo Stato membro
condannato dalla Corte di giustizia prendere le misure
necessarie per conformarsi alla sentenza, in particolare
per risolvere la controversia che è all’origine del
procedimento.
Se lo Stato membro non
fa nulla, la Commissione europea può soltanto adire di
nuovo la Corte di giustizia e chiederle di infliggere
allo Stato membro una penalità da versare fino al
momento in cui avrà messo fine all’infrazione, e/o una
somma forfettaria.
3. Mezzi di ricorso nazionali
L’obbligo di assicurare il rispetto del diritto
dell’Unione da parte degli Stati membri spetta in primo
luogo alle autorità amministrative o giudiziarie
nazionali.
Chiunque ritenga che una
disposizione (legislativa, regolamentare o
amministrativa) o una prassi di uno Stato membro sia
contraria al diritto dell’Unione è quindi invitato a
rivolgersi ai competenti organi amministrativi o
giurisdizionali nazionali (e agli eventuali mediatori
nazionali o regionali) e/o ad avviare le procedure di
arbitrato e di conciliazione disponibili, prima di
presentare una denuncia alla Commissione o nel momento
in cui la presenta.
La Commissione europea
consiglia di servirsi dei mezzi di ricorso
amministrativi, giudiziari o di altra natura disponibili
nel diritto nazionale, in quanto questa soluzione può
essere anche più vantaggiosa per chi si ritiene leso nei
suoi diritti.
I mezzi di ricorso
nazionali offrono infatti, di norma, la possibilità di
far valere i propri diritti in modo più diretto e
personalizzato che un procedimento d’infrazione avviato
dalla Commissione europea, il quale ha una durata
piuttosto lunga e, anche in caso di esito positivo, non
si traduce immediatamente in un risultato concreto.
Solo i giudici nazionali hanno infatti il potere di
ordinare ad un’amministrazione di tenere un certo
comportamento e di annullare una decisione nazionale.
Inoltre, soltanto i giudici nazionali possono
eventualmente condannare lo Stato membro in causa a
risarcire il danno causato ai privati dalla violazione
del diritto dell’Unione.
4. Garanzie amministrative
A favore degli autori di
denunce sono previste le garanzie illustrate di seguito.
a) Al momento della
registrazione presso il Segretariato generale della
Commissione europea, alla denuncia viene attribuito un
numero di riferimento ufficiale, che è indicato
nell’avviso di ricevimento e che va citato in tutta la
corrispondenza successiva.
La registrazione e l’attribuzione di un numero di
riferimento non significano necessariamente che verrà
avviato un procedimento d’infrazione contro lo Stato
membro chiamato in causa.
b) Se si mettono in
contatto con le autorità dello Stato membro oggetto
della denuncia, i servizi della Commissione tengono
conto delle indicazioni del suo autore riguardo alla
divulgazione della sua identità. Se l’autore della
denuncia non si è espresso, i servizi della Commissione
presumono che abbia scelto di non rivelare la propria
identità.
c) La Commissione
europea fa il possibile per prendere una decisione sul
merito della denuncia (avvio del procedimento
d’infrazione o archiviazione della denuncia) entro
dodici mesi dalla data di iscrizione della stessa nel
registro del Segretariato generale.
d) In caso di
superamento di tale termine, il servizio della
Commissione responsabile del procedimento d’infrazione
ne dà notizia per iscritto, se richiesto [va osservato
che le versioni inglese e svedese del punto 8 della
comunicazione della Commissione, per quanto riguarda le
relazioni col denunciante in materia d'infrazione del
diritto comunitario divergono, causa un errore, dalle
altre versioni linguistiche, che indicano che tali
informazioni sono fornite su richiesta del denunciante].
Se intende proporre alla Commissione di archiviare una
denuncia senza prendere alcun provvedimento, il servizio
competente ne informa l’autore. Questi viene inoltre
tenuto al corrente dello svolgimento dell’eventuale
procedimento d’infrazione.
5. Protezione degli autori di denunce e dei dati
personali
La comunicazione allo
Stato membro dell’identità dell’autore della denuncia e
dei dati da questo trasmessi è subordinata al previo
consenso dell’autore stesso, in particolare a norma del
regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonché la libera circolazione di
tali dati, e a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
6. Ricorso al mediatore europeo
Se ritiene che vi sia
stata, da parte della Commissione europea, cattiva
amministrazione nel trattamento della denuncia, l’autore
della stessa ha la facoltà di ricorrere al mediatore
europeo a norma degli articoli 24 e 228 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Anna Teresa Paciotti
Fonte : Commissione
Europea
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