Consumatori: se il bene acquistato
è difettoso il venditore deve sostenere i costi per la
sostituzione del prodotto.
Corte di giustizia CE, 16 giugno
2011 C. 65-09
Costi sostituzione bene difettoso
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difettoso carico venditore
Per la sostituzione di un bene di
consumo difettoso, il venditore deve rimuovere il bene
dal luogo in cui lo ha installato il consumatore di
buona fede e installarvi il bene sostitutivo, ovvero
sostenere le spese necessarie per tali operazioni.
Tuttavia, il rimborso di tali spese
può essere limitato ad un importo proporzionato al
valore del bene conforme e all’entità del difetto di
conformità.
La direttiva che disciplina la
vendita dei beni di consumo (Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su
taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni
di consumo) prevede che il venditore risponda al
consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente
al momento della consegna del bene. In caso di difetto
di conformità il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, salvo che ciò sia
impossibile o sproporzionato. Le riparazioni o le
sostituzioni devono essere effettuate senza notevoli
inconvenienti per il consumatore. Qualora non sia
possibile ottenere tale ripristino della conformità,
questi può esigere una riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto di vendita.
I giudici tedeschi … chiedono alla
Corte di giustizia di chiarire se il diritto dell’Unione
obblighi il venditore a farsi carico della rimozione del
bene non conforme e dell’installazione del bene
sostitutivo. Tali giudici sottolineano in proposito che
il diritto tedesco non prevede alcun obbligo per il
venditore incolpevole di farsi carico di siffatte
operazioni. Con la sua sentenza odierna la Corte rileva
che il legislatore dell’Unione ha inteso fare della
gratuità del ripristino della conformità del bene da
parte del venditore un elemento essenziale della tutela
garantita al consumatore. Detto obbligo di gratuità del
ripristino della conformità del bene mira a tutelare il
consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe
dissuaderlo dal far valere i propri diritti in caso di
assenza di una tutela di questo tipo.
Orbene, se il consumatore, in caso
di sostituzione di un bene non conforme, non potesse
chiedere al venditore di farsi carico della sua
rimozione dal luogo in cui egli lo aveva installato,
tenendo conto della sua natura e dell’uso previsto, e
dell’installazione nello stesso luogo del bene
sostitutivo, tale sostituzione gli cagionerebbe oneri
finanziari supplementari che non avrebbe dovuto
sostenere qualora il venditore avesse correttamente
eseguito il contratto di vendita. Infatti, se
quest’ultimo avesse fin da subito consegnato un bene
conforme al contratto, il consumatore avrebbe sostenuto
un’unica volta le spese di installazione e non avrebbe
dovuto sostenere le spese di rimozione del bene
difettoso.
La Corte rileva che il fatto di
addossare al venditore le spese di rimozione del bene
difettoso e di installazione del bene sostitutivo non
conduce ad un risultato iniquo. Infatti, anche
nell’ipotesi in cui la non conformità del bene non sia
ascrivibile ad una colpa del venditore, resta il fatto
che, consegnando un bene non conforme, questi non ha
correttamente eseguito l’obbligo che aveva assunto in
forza del contratto di vendita e deve quindi farsi
carico delle conseguenze dell’inesatta esecuzione dello
stesso. Il consumatore ha invece, da parte sua, versato
il prezzo di vendita, eseguendo quindi correttamente il
proprio obbligo contrattuale. Inoltre, il fatto che il
consumatore, fiducioso nella conformità del bene
consegnato, abbia installato in buona fede il bene
difettoso tenendo conto della sua natura e dell’uso
previsto, prima della comparsa del difetto, non può
rappresentare una colpa da ascriversi al consumatore
stesso.
Pertanto, in una situazione in cui
nessuna delle due parti contrattuali ha agito
colpevolmente, è legittimo porre a carico del venditore
le spese di rimozione del bene non conforme e di
installazione del bene sostitutivo, dal momento che tali
spese supplementari, necessarie per procedere alla
sostituzione, sarebbero state evitate qualora il
venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i
propri obblighi contrattuali. L’obbligo del venditore di
farsi carico delle spese in questione è indipendente dal
fatto che il venditore fosse tenuto o meno, in base al
contratto di vendita, ad installare il bene consegnato.
I diritti in tal modo conferiti ai consumatori dalla
direttiva mirano non tanto a porre questi ultimi in una
posizione più favorevole rispetto a quella che avrebbero
potuto esigere in base al contratto di vendita, quanto
piuttosto, semplicemente, a ristabilire la situazione
che si sarebbe verificata qualora il venditore avesse
fin da subito consegnato un bene conforme.
La Corte afferma peraltro che la
direttiva osta ad una normativa nazionale che
attribuisca al venditore il diritto di rifiutare la
sostituzione di un bene non conforme, quale unico
rimedio possibile, in quanto essa gli impone costi
sproporzionati tenendo conto dell’entità del difetto di
conformità e del valore che il bene avrebbe se fosse
conforme. Infatti, se è vero che la direttiva prevede il
diritto del consumatore al ripristino della conformità
del bene difettoso mediante riparazione o sostituzione,
salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato, essa
precisa nel contempo che un rimedio è da considerare
sproporzionato se impone al venditore spese
irragionevoli in confronto all’altro rimedio. Pertanto,
nell’ipotesi in cui uno solo di tali due rimedi sia
esperibile, il venditore non può rifiutare l’unico
rimedio che consenta di ripristinare la conformità del
bene al contratto.
La Corte constata tuttavia che, in
una situazione in cui la sostituzione del bene
difettoso, quale unico rimedio possibile, comporti costi
sproporzionati in ragione della necessità di rimuovere
il bene non conforme dal luogo in cui è stato installato
e di installare il bene sostitutivo, la direttiva non
osta all’eventualità che il diritto del consumatore al
rimborso delle spese di rimozione del bene difettoso e
di installazione del bene sostitutivo sia limitato, ove
necessario, ad un importo proporzionato all’entità del
difetto di conformità e al valore che il bene avrebbe se
fosse conforme. Infatti, una limitazione siffatta lascia
impregiudicato il diritto del consumatore di chiedere la
sostituzione del bene non conforme. Tuttavia, la
possibilità di procedere ad una simile riduzione non può
condurre, in pratica, a privare di contenuto il diritto
del consumatore al rimborso di tali spese. Inoltre,
nell’ipotesi di una riduzione del diritto al rimborso
delle spese di cui trattasi, va attribuita al
consumatore la possibilità di esigere, in luogo della
sostituzione del bene non conforme, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Ufficio stampa Corte di Giustizia
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