Con l’approvazione
del
Codice della normativa statale
in tema di ordinamento e mercato del turismo,
il legislatore ha inteso dare un chiaro segnale
in merito alla necessità di ridefinizione di una materia
tanto recente quanto complessa e variegata.
L’intera disciplina del
diritto del turismo, infatti, solo da pochi anni è
divenuta oggetto di studio sistematico da parte degli
operatori del diritto, i più attenti dei quali hanno
saputo scorgere, nel mare magnum della materia,
gli istituti più controversi da approfondire e i settori
maggiormente coinvolti dal mercato, che meritano una
regolamentazione ad hoc.
La peculiare
conformazione del diritto del turismo, che può essere
considerato alla stregua di un crocevia tra diritto
privato, pubblico e diritto della navigazione, non deve
essere sfuggita al legislatore, che ne ha
progressivamente delineato le ulteriori implicazioni
anche nella già rinnovata materia della tutela degli
consumatore, anche se sotto l’evidente incentivo
comunitario.
L’ultimo e più
importante intervento in questa disciplina è
rappresentato dall’approvazione, da parte del Consiglio
dei Ministri lo scorso 5 maggio, di un decreto
legislativo di riordino del settore turistico,
ribattezzato “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo”.
Tale provvedimento, ad
una prima superficiale interpretazione, può assumere le
fattezze di una sorta di normativa di riordino di una
disciplina così vasta, ma in realtà si tratta di una
riorganizzazione della materia, la quale, come viene
evidenziato in uno dei comunicati ufficiali del Ministro
del Turismo successivi all’emanazione della norma, si
propone come “una vera e propria riforma del settore,
con l’obiettivo di tutelare il turista, aiutare le
imprese, stimolare la riqualificazione dell’offerta
turistica nell’ottica di una maggiore competitività del
sistema Italia nel suo complesso”.
Da ciò si evincono le
principali ragioni sottese alla normativa de qua,
volte, in primis, a tutelare una figura molto
particolare di utente finale di servizi, il turista,
nell’ambito di una disciplina la cui regolamentazione,
fino a pochissimo tempo fa, era affidata alle Regioni,
in regime di competenza residuale (ved. art. 117,
IV comma Cost.: “..spetta alle Regioni la potestà
legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato”).
E’ per ragioni di
opportunità, quindi, che il legislatore ha deciso di
rafforzare la tutela dei diritti del turista, in ragione
della sempre crescente importanza economica del turismo
su scala nazionale.
Il settore turistico,
quindi, non rappresenta più una categoria che lo Stato
non ha interesse a regolare nei suoi aspetti
fondamentali, ma, anzi, una disciplina che, in
considerazione della dimensione degli interessi in gioco
che non esiteremmo a definire ultraregionali, necessita
di una regolamentazione non più solo di principio, ma
anche e soprattutto di dettaglio.
Inoltre, è appena il
caso di osservare che il turismo in sé considerato, in
un momento di grave recessione economica come quello
attuale, costituisce un nuovo carburante per il motore
economico italiano, da qui la tendenza, sottolineata nel
comunicato del Ministero sopra citato, allo stimolo
dell’offerta turistica, poco redditizia (soprattutto se
paragonata a quella di altri Paesi come Francia e
Spagna) nell’attuale momento storico, nell’ottica di un
rilancio della competitività del sistema economico
italiano considerato nel suo complesso.
Il decreto legislativo
si compone di quattro articoli e due allegati. I primi
due articoli approvano l'allegato 1 recante il Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, e l’attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprietà, contratti
relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio.
L’art. 3 elenca le norme
abrogate e l’art. 4 stabilisce che le disposizioni del
decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nel titolo I trovano
collocazione i dettami che informano il
Codice del Turismo, fra i quali spicca il principio
fondamentale, ispirato all’art. 30 della Convenzione
dell’ONU del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone
con disabilità, teso a garantire alle persone portatrici
di disabilità temporanea o permanente “il diritto di
fruire dell’offerta turistica in modo completo e in
autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di
qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo”.
Di conseguenza,
costituisce un grave atto discriminatorio impedire alle
persone con disabilità motorie, sensoriali e
intellettive, di fruire, in modo completo ed in
autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per
motivi comunque connessi o riferibili alla loro
disabilità.
In tal modo il
legislatore si mostra particolarmente sensibile al
problema della fruizione dei servizi da parte dei
soggetti diversamente abili, nella prospettiva di
un’opera di abbattimento delle barriere architettoniche
su scala nazionale, che, partendo da associazioni di
categoria, comitati e “corporate”, ha finito per
coinvolgere, a buon diritto, anche il settore del
turismo.
Da un punto di vista più
specificamente civilistico, non si può negare che il
diritto del turismo è balzato agli onori della cronaca
anche per la recente pronuncia della Suprema Corte in
tema di “danno da vacanza rovinata” (cfr. sent. N.
5189/2010, Cass. III sez. civ.), che ha senza dubbio
rivoluzionato il sistema risarcitorio in materia.
Tuttavia, e nonostante
le indicazioni dei Giudici di Piazza Cavour, fino ad
oggi l’unica tipologia di danno riconosciuto ad un
soggetto leso dall’inesatta esecuzione delle prestazioni
previste dal contratto di vendita di un “pacchetto”
turistico, era il danno materiale, mancando una
specifica disposizione che tutelasse il danneggiato
anche per quanto riguarda il danno c.d. morale.
Sul punto, il
Codice del Turismo ha il merito di aver allargato la
portata del danno anche ad una sfera più intima del
soggetto colpito dall’inadempimento contrattuale
dell’operatore turistico, prevedendo, oltre al
risarcimento del già menzionato danno materiale, anche
il ristoro del danno morale, commisurato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità
dell’occasione perduta.
In virtù di tale
innovazione, nello stabilire, caso per caso, l’entità di
quest’ultima tipologia di danno, il giudice dovrà tenere
conto, anzitutto, di un elemento soggettivo, ossia di
quella particolare motivazione che ha spinto il soggetto
a rivolgersi all’operatore turistico per
l’organizzazione del viaggio.
Difatti, in un periodo
come quello attuale, caratterizzato da una profonda
crisi economica e da una marcata staticità del mondo del
lavoro, è evidente la tendenza del legislatore a
valorizzare in misura sempre crescente quei momenti di
svago ed evasione che trovano nella vacanza organizzata
da professionisti del settore una delle loro più alte
espressioni.
Da qui alla tutela del
momento ricreativo come essenziale per il benessere
fisico e mentale di una persona il passo è breve, così
come la presenza di norme di questo genere nel panorama
legislativo italiano da qui in avanti.
Rimanendo in tema di
risarcimento del danno provocato da inadempimento
contrattuale del tour operator, ma spostandoci
sul terreno, sovente nebuloso e incerto, delle
contrattazioni on line, non si può rimanere
indifferenti di fronte alla completa equiparazione,
introdotta dal nuovo codice del turismo, tra le agenzie
di tipo tradizionale e quelle che offrono i loro servizi
su internet.
Non poche le
segnalazioni di episodi di truffa, perpetrate da
operatori di viaggio telematici sprovvisti delle
necessarie autorizzazioni per la vendita di pacchetti
vacanze: il turista danneggiato non ha, allo stato
attuale della normativa di settore, la possibilità di
ottenere un congruo e veloce ristoro da un unico
soggetto responsabile.
Il nuovo
Codice del Turismo introduce la possibilità di
rivalersi direttamente sull’agenzia di viaggi on line,
che diventa così l’unico responsabile per le ipotesi di
risarcimento danni da non corrispondenza fra i servizi
promessi e quelli effettivamente resi al cliente da
parte dell’operatore di viaggio.
Ancora, in caso di
insolvenza dell’operatore turistico, o nell’ipotesi di
rientro forzato da Paesi extracomunitari, se
nell’attuale sistema non sono previste coperture
assicurative adeguate ad assistere il turista in caso di
imprevisti ed emergenze, o, come già evidenziato,
nell’eventualità di inadempienze dell’organizzatore di
viaggio, con l’entrata in vigore del Codice del Turismo,
il turista, fino ad oggi assistito esclusivamente dal
Fondo Nazionale di Garanzia, potrà essere assistito
anche da polizze assicurative che, per i viaggi
all’estero, gli garantiscano il rientro immediato a
causa di emergenze imputabili (o meno) al comportamento
dell’organizzatore o dell’intermediario, e che
assicurino anche un’assistenza di tipo economico per far
fronte alle eventualità più disagevoli.
Tali polizze
assicurative valgono anche a garantire il totale
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto
turistico, nei casi, tutt’altro che infrequenti, di
insolvenza o fallimento dell’intermediario o
dell’organizzatore.
Tale norma, che affianca
al turista, oltre al tradizionale Fondo di garanzia, una
tutela di tipo assicurativo, offre un valido sostegno
anche e soprattutto nell’ambito di viaggi sostenuti in
zone relativamente disagiate o comunque lontane della
residenza del contraente, il quale, a fronte di un
casuale imprevisto o contrattempo di qualunque genere,
potrà tutelarsi con un’assicurazione contro i rischi
connessi all’organizzazione di una tale spedizione
turistica, volta alla predisposizione dei più importanti
servizi di emergenza, unitamente al ristoro delle spese
di sussistenza, oltre a quelle sostenute per il
pagamento del viaggio.
In tal modo, al momento
della firma del contratto di viaggio, il turista è messo
preventivamente al corrente non solo della possibilità
di stipulare dei contratti che lo tutelino da possibili
disservizi, come il contratto di assicurazione, ma anche
dei rischi effettivi che l’organizzatore si assume in
relazione al viaggio organizzato.
Da un punto di vista
strettamente economico, su cui torneremo, il nuovo testo
ha, inoltre, il pregio di stimolare una sana e
disciplinata concorrenza fra operatori turistici, nella
misura in cui costoro siano in grado di offrire al
cliente un prodotto più sicuro, in quanto garantito da
un’adeguata polizza assicurativa, che renda indenne il
turista dal verificarsi di eventi imprevedibili.
Al centro delle nuove
disposizioni in materia risarcitoria, vi è una nuova
concezione del turista, inteso in accezione più moderna
come un consumatore di tipo speciale, un soggetto, cioè,
non attrezzato dal punto di vista delle attitudini
pratiche a risolvere i problemi che si pongono durante
la vacanza in un luogo distante dalla sua dimora
abituale.
In un simile contesto,
può accadere che il turista, trovatosi vittima di un
disservizio di cui l’operatore turistico è l’unico (o
principale) responsabile, sia generalmente incline a
subire tale mancanza, pur di non perdere il breve tempo
a sua disposizione per godersi la propria vacanza.
In questa prospettiva,
il nuovo Codice introduce il concetto di “turismo per
motivazione”, esortando gli operatori del diritto a
tenere conto, nella valutazione del danno, delle
specifiche esigenze ricreative e di svago che il viaggio
mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento
contrattuale può frustrare.
Accanto a queste
previsioni, afferenti più specificatamente al diritto
sostanziale, il nuovo
Codice del Turismo si appresta a introdurre
ulteriori novità in ambito economico-finanziario, volte
a dare una nuova qualificazione alle imprese turistiche
da un punto di vista amministrativo e tributario ed a
rilanciare l’intero settore turistico imprenditoriale
per ciò che concerne la competitività sul mercato
internazionale.
Un primo, obbligatorio,
passo per il rilancio del settore turistico consiste
nella previsione di agevolazioni, incentivi e benefici
di qualsiasi genere, già previsti dalle norme vigenti
per l’industria, laddove, allo stato attuale, le imprese
turistiche sono escluse da ogni tipologia di
sovvenzione.
Accanto a tale
previsione, già di per sé estremamente innovativa in
materia, il legislatore ha promosso l’allargamento del
concetto di impresa turistica, ricomprendendo in questa
definizione tutte quelle imprese “volte a produrre,
commercializzare, intermediare, gestire prodotti,
servizi, infrastrutture ed esercizi per soddisfare le
esigenze del turista, quali le imprese di ristorazione,
e tutti i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari,
i parchi divertimento, le imprese di intrattenimento di
ballo e di spettacolo, le imprese di organizzazione di
eventi e congressi e le imprese turistiche nautiche”.
Tale ultima
disposizione, nata a margine della precedente, diventa
una norma cardinale dell’intero Codice del Turismo, vuoi
per il fatto di ampliare notevolmente il computo delle
imprese turistiche, vuoi per aver fatto rientrare, in
un’unica previsione, un’ampia tipologia di imprese nella
categoria di esercizi privati inclusi nel novero degli
enti soggetti ad incentivi economici.
Da ultimo, vengono
semplificate le procedure per l’avviamento (o per il
trasferimento) di un’attività turistico ricettiva,
essendo ora sufficiente la c.d. Segnalazione Certificata
di Inizio Attività (S.C.I.A.), con l’applicazione delle
disposizioni relative allo sportello unico.
L’approvazione del nuovo
Codice del Turismo chiarisce il lodevole intento del
legislatore di mettersi al passo coi tempi
socio-economici. Anche il settore turistico, infatti,
come tutti gli altri ambiti dell’imprenditoria, sta
seguendo, da ormai diversi anni, una certa tendenza alla
specializzazione ed al massiccio uso delle tecnologie
informatiche per promuovere le proprie attività sul
mercato.
Un mercato che non è più
quello locale, nell’ambito del quale la piccola agenzia
di viaggio del quartiere rappresentava il terminale più
importante per chi voleva cercare una vacanza adatta
alla sue esigenze, fra le limitate opzioni che
l’operatore turistico era in grado di offrirgli.
Oggi il significato e la
portata dell’offerta turistica si è notevolmente
diversificata, fino a prevedere tutta una serie di
proposte che fino a pochi anni fa sembravano
irrealizzabili nella loro particolarità.
Non esiste più solamente
il turismo di mare e montagna, ma tanti altri settori
che lottano per accaparrarsi quella piccola fetta di
mercato indispensabile per la loro sopravvivenza
(turismo religioso, turismo della natura e faunistico,
turismo della musica, pesca turismo, turismo
dell’enogastronomia, turismo termale e del benessere,
turismo congressuale, turismo del made in Italy e
della relativa attività industriale ed artigianale,
etc.).
In tale contesto, il
legislatore ha avuto il merito di aver concentrato la
sua attenzione anche su questi cosiddetti sottosettori
del panorama imprenditoriale del turismo, con la
previsione di adeguati incentivi per il loro sviluppo,
nell’ottica di una maggiore valorizzazione del fenomeno,
e, soprattutto, nella prospettiva di un autonomo
avviamento dopo un breve periodo di assestamento.
In tale ambito, un ruolo
fondamentale se non trainante per l’economia del Paese è
rappresentato dal turismo c.d. culturale, in evidente
crisi dopo anni di staticità e mancata innovazione nella
realizzazione di opere infrastrutturali e adeguati
programmi di rilancio del settore.
Di minore interesse
giuridico, ma di sicuro pregio da un punto di vista
prettamente economico e commerciale, vi è, infine, la
previsione di un Comitato Permanente di Promozione del
Turismo in Italia, partecipato da enti pubblici e
privati, come Ministero del Turismo, Regioni, enti
locali ed imprese.
Fra i compiti del
Comitato, vi è la promozione dell’identificazione
omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire
i servizi del turista, il sostegno e l’assistenza alle
imprese che concorrono a riqualificare l’offerta
turistica nazionale, il raccordo e la cooperazione fra
regioni, province e comuni e le istituzioni di governo.
Quest’ultimo principio
rappresenta la vera novità della nuova normativa, che si
propone, in primis, di adeguare fra loro
competenze e attività pratiche degli enti coinvolti,
superando di slancio i principi informatori della
precedente disciplina, che avevano l’effetto di delegare
agli enti locali le più importanti competenze in materia
turistica, lasciando ai margini la regolamentazione
statale di dettaglio.
Il nuovo testo, da un
lato, tende ad “accentrare” le competenze fondamentali
in materia del turismo, che vengono così riportate ad un
ambito statale, dall’altro estremo si propone, invece,
di regolare in maniera più specifica il mondo delle
imprese turistiche, conferendo diritto di cittadinanza
nel panorama economico e civilistico italiano anche a
figure come la agenzie di viaggi on line, che
rappresentano, ad oggi, l’espressione più tipica di
un’industria in evoluzione.
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