Un particolare tipo di opera
multimediale, costituita da grafica, immagini, testi e
suoni combinati fra di loro in modo da risultare
interattivi, è proprio il sito web
La definizione di opera
multimediale non può prescindere da una indagine
etimologica.
Con il termine “media” si
intendono, comunemente, i mezzi di comunicazione di
massa: stampa, radio, televisione e, recentemente,
Internet.
Il concetto di multimedialità
riferito ad un’opera dell’ingegno, ha riguardo proprio
alla coesistenza e combinazione, in un unico prodotto,
di opere di generi diversi (immagini, testi, parole e
suoni) e tradizionalmente fruite attraverso “media”
differenti. Tale coesistenza è resa possibile dalla
traduzione delle diverse opere in un formato omogeneo,
quello digitale; la loro amministrazione simultanea,
invece, da un software cosiddetto “di gestione”.
L’opera multimediale, infatti,
assurge al rango di bene tutelabile dall’ordinamento per
il solo fatto di assemblare insieme e rendere fruibili,
in modo differente rispetto al passato, intere opere o
parti di esse già esistenti e tutelate singolarmente.
Per di più, autore dell’opera
multimediale sarà l’“assemblatore”, colui cioè che ha
reso possibile la coesistenza delle diverse parti,
mentre gli autori di queste ultime continueranno ad
essere considerati tali.
La pubblicazione di un’opera
multimediale sul web, resa possibile proprio dal
processo di digitalizzazione, non cambia né la natura
della stessa, né il senso di quanto appena detto.
Anzi, le considerazioni sulla
necessaria interattività delle opere multimediali, in
Internet, risulta addirittura rafforzata: caratteristica
del web, fondamento quasi della sua esistenza, è
l’ipertestualità, e cioè la comunicazione diretta –
attraverso porte denominate links – fra le varie pagine,
sezioni o siti che lo costituiscono.
Un particolare tipo di opera
multimediale, costituita da grafica, immagini, testi e
suoni combinati fra di loro in modo da risultare
interattivi, è proprio il sito web.
Quanto al fondamento della tutela
l’opera multimediale soggiace alla seguente disciplina:
le singole parti che la compongono godono di tutela
autonoma ed indipendente rispetto al tutto.
La grafica di un sito, per fare un
esempio non rientrante nelle categorie “tipiche” di
opere dell’ingegno, se originale, è meritevole di tutela
come qualsiasi altra immagine artistica compresa nella
elencazione dell’art. 2 della Legge 633/1941.
Qualche parola in più deve essere
spesa riguardo alla tutela dell’opera telematica quale
opera unitaria ed autonoma rispetto alle sue parti.
La dottrina si è sforzata, nel
tempo, di ricondurre l’opera telematica a generi di
opere diversi fra loro al fine di estendervi la tutela
per queste ultime positivamente prevista. La si è
accostata di volta in volta all’opera audiovisiva o
cinematografica, più realisticamente ai programmi per
elaboratore (sulla base della considerazione che essa è,
comunque, il risultato di un’attività di programmazione)
e alla categoria delle banche di dati, considerate
«raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti
sistematicamente o metodicamente disposti e
individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o
in altro modo».
In realtà queste operazioni di
estensione analogica non sono necessarie, in quanto è
possibile trovare una tutela specifica ricorrendo alle
qualificazioni tipiche delle opere dell’ingegno previste
dalla Legge 633/1941 in base alla struttura soggettiva
delle stesse: opere comuni e opere collettive.
Le modifiche apportate dalla legge
n. 248 del 2000 e da successivi provvedimenti agli
articoli 171-bis, comma 1, e 171-ter della legge n. 633
del 1941 hanno lasciato inalterato il precetto penale:
così, l’articolo 171-bis punisce chi per trarne profitto
(concetto più ampio del fine di lucro, che quindi
comprende in sé) abusivamente duplica o detiene a scopi
commerciali “programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla S1AE”, mentre l’articolo 171-ter,
lettera c), con riferimento alla precedente lettera b)
punisce chi detiene per la vendita o la distribuzione
opere multimediali.
Stante la permanente punibilità del
fatto contestato, il caso di condanna trova
applicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del
c.p., la pena di cui al vecchio testo delle norme citate
perché più favorevoli al reo.
Nel caso in cui, quindi, l’opera
sia il risultato del contributo indistinguibile ed
inscindibile di più persone, il diritto d’autore
appartiene, in comune, a tutti i coautori (art. 10).
Se invece essa è costituita “dalla
riunione di opere o di parti di opere che hanno
carattere di creazione autonoma, come risultato della
scelta e del coordinamento a un determinato fine…”, i
diritti sul lavoro spettano al coordinatore dell’opera
“indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di
autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono
composte” (combinato disposto degli artt. 3 e 7, nonché
dell’intero Capo IV, sez. II della stessa Legge).
L’ipotesi in cui il coordinatore
del lavoro sia anche l’autore delle singole parti
costituenti l’opera è di ancor più facile soluzione e
non desta particolari problemi interpretativi.
Insomma, la soluzione è da
ricercare, di volta in volta, nelle peculiarità di ogni
singola situazione, determinando conseguentemente il
tipo di tutela da applicare in base alla natura
dell’opera e delle sue singole parti.
Anche dunque per le opere
multimediali può in parte ripetersi quanto detto
sull’oggetto “banca dati”, trattandosi di un’opera di
cui non è facile individuare una definizione che vada al
di là di un connotato – quello della multimedialità –
che, configurando una convergenza e fruibilità di più
medium, finisce per complicare le cose, piuttosto che
contribuire a risolverle.
Per multimedialità, infatti,
s’intende, in prima approssimazione: la compresenza di
media diversi che si integrano per creare un unico
messaggio veicolato da strumenti differenti in relazione
interattiva con l’utente.
Per la tutela si fa riferimento,
come accennato, alla disciplina del diritto d’autore,
con l’interrogativo se un’opera multimediale sia o meno
una banca dati.
La soluzione negativa pare
preferibile, posto anche l’indiretto riconoscimento
dell’autonomia di tali “opere”, come risulta dalla
“citazione” contenuta negli artt. 171-ter e 181-bis
della l.d.a., come modificata dalla l. 248/2000.
Definita l’opera multimediale come
un prodotto di “combinazione” di vari elementi è alla
disciplina di questi ultimi che occorre anche fare
riferimento per i contratti relativi alla realizzazione
di un’opera multimediale. Per la realizzazione di tale
opera, dovranno essere acquisiti i diritti relativi ai
testi, suoni, immagini, al software, etc.
La risultante è la stessa della
realizzazione di un’opera antologica, in cui le varie
parti, pur combinate nell’originalità del risultato
finale, possono essere considerate separatamente.
Tuttavia uno dei dibattiti
attualmente in corso riguarda proprio la possibilità e
l’opportunità di dare una definizione giuridicamente
fondata alla nuova categoria di “opere multimediali” e
di stabilire la tutela specifica che ad essa vada
accordata.
Pubblicato da Michele Iaselli |