L´ articolo 545 del codice di
procedura civile prevede espressamente che “Non possono
essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per
causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del
pretore e per la parte da lui determinata mediante
decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per
oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone
comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti
per maternita’, malattie e funerali da casse di
assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di
beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di
stipendio, di salario di altra indennita’ relative al
rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, possono essere pignorate per
crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e
ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la
meta’ dell’ammontare delle somme predette. Restano in
ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in
speciali disposizioni di legge.”
Invero, questa statuizione
processualcivilistica, nella parte in cui prevede che
sia possibile pignorare somme dovute dai privati nella
misura del quinto del totale, era stata sovvertita da
alcune recenti pronunce della Suprema Corte (fra tutte,
Sez. V. n. 35331 del 25 giugno 2010, Dogliani). Ciò
nonostante, con sentenza n. 16168/2011 di recente
pubblicazione e che ivi si allega, viene ribadito che il
sequestro conservativo presso il datore di lavoro di
somme di danaro relative a crediti retributivi può
essere disposto in misura non superiore al quinto delle
stesse. Nel caso di specie, Tizio e Caio venivano
rinviati a giudizio per essersi impossessati
indebitamente di somme di riscossione ICI dell´ anno
2004. Dopo essere stati condannati in primo grado, in
sede di riesame, il Tribunale riconosceva l´
applicabilità dell´ art. 545 c.p.c., nella parte
suesposta, e riduceva la somma da corrispondere a titolo
di sequestro conservativo, nella misura di 1/5 della
cifra complessivamente erogata a titolo di incentivo,
agli imputati. Proponevano ricorso sia la parte civile
che gli imputati ma la S.C., in ottemperanza dell´
articolo già ampiamente esplicato, confermava la
decisione del “Riesame”.
Dott. Gianluca de Cesare |