Obiettivo prioritario: ridurre le
controversie. Migliorando, prima di tutto, la qualità
degli atti notificati
Affinare la tecnica di
monitoraggio, rendendolo ancora più funzionale agli
obiettivi strategici dell'attività di contenzioso. Nella
circolare 22/E del 26 maggio, l'Agenzia delle
Entrate indica agli uffici il piano d'azione 2011
confermando, in gran parte, gli indirizzi già delineati
nella circolare 26/E del 2010.
Nel nuovo documento si
sottolinea la necessità di una ancora più stretta e
coordinata collaborazione tra la struttura centrale e le
articolazioni periferiche. Lo scopo è mettere meglio a
fuoco le criticità del sistema, valutare le tipologie
degli atti con esiti negati e positivi, così da arrivare
in commissione soltanto con cause sostenibili e di
qualità.
Vincere in giudizio, infatti, non significa
semplicemente recuperare imposte, ma anche affermare
l'efficacia dell'azione amministrativa e, di
conseguenza, favorire la tax compliance e
l'adesione agli strumenti deflativi del contenzioso.
Naturalmente,
l'obiettivo dell'Agenzia non è "litigare", piuttosto è
incentivare il dialogo e la collaborazione con il
contribuente. Qualora però il contenzioso sia
inevitabile, che ci si arrivi ben preparati;
fondamentale, quindi, "lavorare" sulla qualità degli
atti notificati.
La circolare prevede, perciò, di incrementare il
contributo diretto di chi predispone le pratiche
impugnabili ed ecco come.
Un primo step del
monitoraggio degli esiti è l'analisi, da parte dell'Oci
(Organo consultivo interno attivo presso le direzioni
provinciali), delle nuove tipologie di ricorsi e dei
motivi del loro accoglimento, attraverso le informazioni
disponibili on line e l'esame delle schede di rating
relative al ricorso in primo grado e alle sentenze, più
le consuntivazioni periodiche delle direzioni regionali.
Dal 2011, per capire meglio dove intervenire per
migliorare i risultati, l'Oci si avvarrà anche del
contributo dei funzionari che hanno curato gli atti
oggetto di ricorso, in modo che gli organi centrali
possano adottare criteri uniformi per una efficace
azione amministrativa che porti "a un incremento
significativo degli incassi da conciliazione giudiziale
rispetto allo scorso anno, al conseguimento degli indici
di vittoria assegnati, a una significativa riduzione dei
ricorsi assegnati alla Commissione tributaria
provinciale".
Il documento di prassi,
raccomanda, inoltre, di ricorrere all'istituto
dell'autotutela in mancanza di presupposti validi per
sostenere la causa in giudizio e, quando possibile, di
seguire la strada della conciliazione giudiziale.
In pratica, l'indicazione è evitare azioni
amministrative inutili e dispendiose, che, per di più,
certo non avvicinano il cittadino al fisco.
È ribadita, per il 2011,
l'importanza della presenza dei funzionari alle udienze
d'appello, elemento indicato, quest'anno, anche tra gli
obiettivi in programma.
Altra problematica
affrontata, è lo smaltimento dell'arretrato. Il
documento di prassi invita gli uffici alla
predisposizione di piani straordinari per eliminare la
giacenza.
È stato, infine, creato un nuovo indicatore di azione
per monitorare l'andamento e la tempistica dei giudizi
effettivamente conclusi.
Anna Maria Badiali
Circolare del 26/05/2011 n. 22 - Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
Programmazione gestione del contenzioso – Anno 2011 –
Indirizzi operativi
Testo:
1.
Premessa
Con
circolare del 20 maggio 2010 n. 26/E, sono stati
definiti gli indirizzi operativi per il 2010 in materia
di gestione del contenzioso. Al fine di assicurare
continuità all’azione di difesa degli interessi
erariali, nella predetta circolare è stato specificato
che il suo contenuto resta valido anche successivamente
al 2010, fino a modifica o sostituzione.
La
presente integra il contenuto della predetta circolare
che, con le specificazioni di seguito riportate, vale a
definire anche i contenuti del programma di gestione del
contenzioso per l’anno 2011.
2.
Miglioramento della sostenibilità della pretesa
tributaria
Preliminarmente si evidenzia che la riduzione del
contenzioso costituisce obiettivo prioritario
dell’Agenzia.
Tale
obiettivo si persegue prima di tutto attraverso il
miglioramento della qualità degli atti notificati.
Considerato che nella fase del contenzioso emergono le
eventuali criticità dell’azione amministrativa, si rende
indispensabile uno stretto coordinamento fra chi cura il
contenzioso e gli addetti alla predisposizione degli
atti impugnabili.
A tal
fine, l’Organo Consultivo Interno (di seguito, OCI), già
attivo presso le Direzioni provinciali 1 , assolverà
altresì il compito di esaminare, per tipologie, i nuovi
filoni di contenzioso e, sempre per tipologia, i motivi
di accoglimento dei ricorsi, avvalendosi delle
funzionalità informatiche per la rilevazione delle
“questioni controverse” e dei motivi delle sentenze,
delle schede di rating relative al ricorso in primo
grado e alla sentenza nonché delle consuntivazioni
periodiche effettuate dalla competente Direzione
regionale 2 .
Nell’espletamento di tale compito l’OCI sarà allargato
alla partecipazione dei responsabili delle articolazioni
interne che curano l’istruttoria degli atti impugnabili.
A
conclusione dell’esame semestrale, l’OCI presenterà al
Direttore Provinciale, entro i mesi di marzo e aprile di
ciascun anno, a partire da settembre 2011, una proposta
di relazione che illustra sinteticamente le esperienze
maturate nella gestione del contenzioso, indicando
altresì le misure volte ad eliminare le cause che hanno
determinato l’instaurazione di liti scarsamente
sostenibili.
Una
volta condivisa, con eventuali integrazioni o modifiche,
dal Direttore provinciale, la relazione semestrale dovrà
essere trasmessa entro un mese alla competente Direzione
regionale, unitamente alla comunicazione delle
conseguenti determinazioni adottate.
Entro
il mese successivo, le Direzioni regionali inoltrano
tali documenti alla scrivente, corredate delle proprie
valutazioni ed eventuali iniziative assunte.
Nelle
relazioni relative al secondo semestre gli Uffici
daranno dimostrazione dell’efficacia delle misure
adottate nell’anno.
L’efficacia va rilevata in relazione a tre parametri:
significativo incremento degli incassi da conciliazione
giudiziale rispetto all’anno precedente; 3
conseguimento degli indici di vittoria assegnati;
significativa riduzione rispetto all’anno precedente dei
ricorsi presentati alla Commissione tributaria
provinciale. 4
Ciò
premesso, le linee guida che devono orientare la
gestione del contenzioso consistono nel garantire
un’efficace difesa in giudizio strettamente ancorata ai
principi di legittimità e imparzialità dell’azione
amministrativa, assumendo le esperienze del contenzioso
come significativi parametri di misurazione della
qualità degli atti impugnati oltre che degli atti in
corso di emanazione, in grado di offrire determinanti
contributi sia per migliorare gli indici di vittoria sia
per sviluppare la tax compliance e l’adesione agli
strumenti deflativi del contenzioso.
Il
miglioramento degli esiti delle controversie, quale
premessa logica per la riduzione dei relativi volumi,
rappresenta l’obiettivo fondamentale dell’attività
contenziosa.
Ciò
comporta, fra l’altro, che:
va esercitata l’autotutela tutte le volte che ne
ricorrono i presupposti, escludendo di resistere
indebitamente in giudizio;
va tentata la conciliazione giudiziale tutte le volte in
cui appaia possibile e probabile.
Prima
della predisposizione delle controdeduzioni in primo
grado, va pertanto valutato, previo esame dei motivi del
ricorso, il grado o rating di sostenibilità della
controversia 5 , al fine di verificare l’eventuale
esistenza dei presupposti per l’autotutela 6 o la
conciliazione giudiziale, totali o parziali.
3 .
Budget di produzione ed indicatori di azione
Con
nota 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/144352, della
Direzione centrale amministrazione pianificazione e
controllo (DCAPeC) è stato avviato il ciclo di budget
per il 2011.
La
medesima Direzione, con nota del 10 novembre 2010, prot.
n. 2010/159520, ha fornito le indicazioni operative
inerenti al processo di programmazione per il 2011.
Con
note del 22 novembre 2010, prot. n. 2010/165789, e del
26 novembre 2010, prot. n. 2010/167336, a cui si rinvia,
la scrivente ha quindi fornito chiarimenti per la
programmazione della gestione del contenzioso.
Con
nota del 3 marzo 2011, prot. n. 2011/18243 della
Direzione centrale amministrazione pianificazione e
controllo, è stato infine assegnato ai Direttori
regionali il budget di produzione per il 2011.
Per
quanto riguarda il contenzioso tributario, per il 2011
sono stati confermati gli stessi obiettivi del 2010, cui
è stato aggiunto solo il seguente:
Percentuale di costituzioni in giudizio in Commissione
tributaria regionale sugli appelli notificati dai
contribuenti nel periodo dal 1° novembre 2010 al 31
ottobre 2011 (target 98% – obiettivo previsto dal Piano
dell’Agenzia allegato alla Convenzione triennale con il
Ministero dell’economia e delle finanze).
Tale
obiettivo rientrava peraltro tra gli indicatori di
azione del 2010, anch’essi confermati per il 2011.
Si
ribadisce che la persistenza presso alcuni Uffici di
arretrato formatosi negli esercizi precedenti – relativo
in particolare alle costituzioni in giudizio –
costituisce un serio ostacolo al pieno raggiungimento
dei risultati attesi. E’, pertanto, indispensabile che
gli Uffici interessati da arretrato realizzino
iniziative straordinarie di smaltimento, come
evidenziato da ultimo nella predetta nota del 22
novembre scorso.
In
via sperimentale, con la presente viene introdotto un
nuovo indicatore di azione volto a monitorare la
sistematica e sollecita esecuzione dei provvedimenti
giurisdizionali definitivi. 7
Come
già anticipato con la scheda n.13 (Monitoraggio
esecuzione delle sentenze definitive) allegata alla
direttiva del 1° aprile 2011, n. 41, a tal fine va
utilizzata l’informazione relativa alla “Situazione resa
definitiva”, che va registrata nell’applicazione “Iter
del contenzioso tributario” successivamente alla
definitiva conclusione del giudizio, per attestare
l’avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti relativi
a ciascun giudizio tributario attribuiti all’Area legale
8 , come da istruzioni fornite da ultimo con la
direttiva del 2 marzo 2011, n. 22.
Il
nuovo indicatore, misurato con riguardo ai giudizi
definitivamente conclusi a partire dal 1° aprile 2011,
richiede l’acquisizione al sistema informativo della
“Situazione resa definitiva” nel 95% dei casi entro 150
giorni dalla definitiva conclusione del giudizio in
qualunque stato e grado.
4.
Indirizzo, assistenza e controllo
Le
Direzioni regionali, nell’ambito delle proprie
attribuzioni di indirizzo,
assistenza e controllo:
daranno attuazione agli indirizzi contenuti nella
presente circolare 9 ;
faranno applicare puntualmente le istruzioni di cui alla
presente circolare;
provvederanno al monitoraggio e all’analisi del livello
progressivo di conseguimento dei risultati 10 e, in caso
di scostamenti rispetto a quelli attesi, comunicheranno
l’eventuale variazione nella stima di preconsuntivo,
come disposto dalla predetta nota del 3 marzo 2011.
Gli
Uffici forniranno alla scrivente la collaborazione
necessaria per l’elaborazione e sperimentazione sul
campo delle iniziative da realizzare, con particolare
riferimento alle funzionalità informatiche.
Al
fine di assicurare continuità all’azione di difesa degli
interessi erariali, la presente circolare resta valida
anche successivamente all’anno in corso, fino a modifica
o sostituzione.
Tutte
le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla
presente vanno trasmesse esclusivamente mediante posta
elettronica al seguente indirizzo:
dc.alc.programmazioneconsuntivazione@agenziaentrate.it .
______________________________
1: In
attuazione delle indicazioni fornite alle Direzioni
regionali con direttiva del 9 febbraio 2010, n 15, gli
OCI sono stati istituiti presso le Direzioni provinciali
con la funzione di supportare le decisioni più delicate
nella valutazione del rating di sostenibilità delle
controversie.
2: Il
riferimento è alle consuntivazioni illustrate nella
Direttiva 1° aprile 2011, n. 41.
3:
Facendo riferimento ai dati che rilevano per l’obiettivo
monetario.
4: Al
riguardo verranno fornite successivamente istruzioni.
5:
Vd., da ultimo, direttiva del 22 marzo 2011, n. 31.
6: Si
fa riferimento anche all’eventuale sostituzione di un
precedente provvedimento illegittimo con un nuovo
provvedimento conforme a diritto, nell’ipotesi in cui è
ammessa e si è nei termini per l’esercizio
dell’autotutela sostitutiva.
7:
Sull’argomento si richiamano la circolare del 1° ottobre
2010, n. 49/E e la direttiva del 30 marzo 2011, n. 38.
8:
Oppure dell’Ufficio contenzioso – o articolazione
interna corrispondente, se non previsto – per i giudizi
di
competenza delle Direzioni regionali.
9: Ai
sensi del comma 3 dell’art. 4 e comma 6 dell’art. 5 del
regolamento di amministrazione.
10:
Più in generale, nell’espletamento dell’attività di
indirizzo, assistenza e controllo, le Direzioni
regionali faranno puntuale riferimento alla
direttiva del 1° aprile 2011, n. 41. |