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Contenzioso tributario anno 2011.Ecco le linee guida dell'Agenzia –Fisco oggi.it

 

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Obiettivo prioritario: ridurre le controversie. Migliorando, prima di tutto, la qualità degli atti notificati

Affinare la tecnica di monitoraggio, rendendolo ancora più funzionale agli obiettivi strategici dell'attività di contenzioso. Nella circolare 22/E del 26 maggio, l'Agenzia delle Entrate indica agli uffici il piano d'azione 2011 confermando, in gran parte, gli indirizzi già delineati nella circolare 26/E del 2010.

Nel nuovo documento si sottolinea la necessità di una ancora più stretta e coordinata collaborazione tra la struttura centrale e le articolazioni periferiche. Lo scopo è mettere meglio a fuoco le criticità del sistema, valutare le tipologie degli atti con esiti negati e positivi, così da arrivare in commissione soltanto con cause sostenibili e di qualità.
Vincere in giudizio, infatti, non significa semplicemente recuperare imposte, ma anche affermare l'efficacia dell'azione amministrativa e, di conseguenza, favorire la tax compliance e l'adesione agli strumenti deflativi del contenzioso.

Naturalmente, l'obiettivo dell'Agenzia non è "litigare", piuttosto è incentivare il dialogo e la collaborazione con il contribuente. Qualora però il contenzioso sia inevitabile, che ci si arrivi ben preparati; fondamentale, quindi, "lavorare" sulla qualità degli atti notificati.
La circolare prevede, perciò, di incrementare il contributo diretto di chi predispone le pratiche impugnabili ed ecco come.

Un primo step del monitoraggio degli esiti è l'analisi, da parte dell'Oci (Organo consultivo interno attivo presso le direzioni provinciali), delle nuove tipologie di ricorsi e dei motivi del loro accoglimento, attraverso le informazioni disponibili on line e l'esame delle schede di rating relative al ricorso in primo grado e alle sentenze, più le consuntivazioni periodiche delle direzioni regionali.
Dal 2011, per capire meglio dove intervenire per migliorare i risultati, l'Oci si avvarrà anche del contributo dei funzionari che hanno curato gli atti oggetto di ricorso, in modo che gli organi centrali possano adottare criteri uniformi per una efficace azione amministrativa che porti "a un incremento significativo degli incassi da conciliazione giudiziale rispetto allo scorso anno, al conseguimento degli indici di vittoria assegnati, a una significativa riduzione dei ricorsi assegnati alla Commissione tributaria provinciale".

Il documento di prassi, raccomanda, inoltre, di ricorrere all'istituto dell'autotutela in mancanza di presupposti validi per sostenere la causa in giudizio e, quando possibile, di seguire la strada della conciliazione giudiziale.
In pratica, l'indicazione è evitare azioni amministrative inutili e dispendiose, che, per di più, certo non avvicinano il cittadino al fisco.

È ribadita, per il 2011, l'importanza della presenza dei funzionari alle udienze d'appello, elemento indicato, quest'anno, anche tra gli obiettivi in programma.

Altra problematica affrontata, è lo smaltimento dell'arretrato. Il documento di prassi invita gli uffici alla predisposizione di piani straordinari per eliminare la giacenza.
È stato, infine, creato un nuovo indicatore di azione per monitorare l'andamento e la tempistica dei giudizi effettivamente conclusi.
 

Anna Maria Badiali

Circolare del 26/05/2011 n. 22 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

 

Programmazione gestione del contenzioso – Anno 2011 – Indirizzi operativi

 

 

Testo:

 

1. Premessa

 

Con circolare del 20 maggio 2010 n. 26/E, sono stati definiti gli indirizzi operativi per il 2010 in materia di gestione del contenzioso. Al fine di assicurare continuità all’azione di difesa degli interessi erariali, nella predetta circolare è stato specificato che il suo contenuto resta valido anche successivamente al 2010, fino a modifica o sostituzione.

 

La presente integra il contenuto della predetta circolare che, con le specificazioni di seguito riportate, vale a definire anche i contenuti del programma di gestione del contenzioso per l’anno 2011.

 

2. Miglioramento della sostenibilità della pretesa tributaria

 

Preliminarmente si evidenzia che la riduzione del contenzioso costituisce obiettivo prioritario dell’Agenzia.

 

Tale obiettivo si persegue prima di tutto attraverso il miglioramento della qualità degli atti notificati.

 

Considerato che nella fase del contenzioso emergono le eventuali criticità dell’azione amministrativa, si rende indispensabile uno stretto coordinamento fra chi cura il contenzioso e gli addetti alla predisposizione degli atti impugnabili.

 

A tal fine, l’Organo Consultivo Interno (di seguito, OCI), già attivo presso le Direzioni provinciali 1 , assolverà altresì il compito di esaminare, per tipologie, i nuovi filoni di contenzioso e, sempre per tipologia, i motivi di accoglimento dei ricorsi, avvalendosi delle funzionalità informatiche per la rilevazione delle “questioni controverse” e dei motivi delle sentenze, delle schede di rating relative al ricorso in primo grado e alla sentenza nonché delle consuntivazioni periodiche effettuate dalla competente Direzione regionale 2 .

 

Nell’espletamento di tale compito l’OCI sarà allargato alla partecipazione dei responsabili delle articolazioni interne che curano l’istruttoria degli atti impugnabili.

 

A conclusione dell’esame semestrale, l’OCI presenterà al Direttore Provinciale, entro i mesi di marzo e aprile di ciascun anno, a partire da settembre 2011, una proposta di relazione che illustra sinteticamente le esperienze maturate nella gestione del contenzioso, indicando altresì le misure volte ad eliminare le cause che hanno determinato l’instaurazione di liti scarsamente sostenibili.

 

Una volta condivisa, con eventuali integrazioni o modifiche, dal Direttore provinciale, la relazione semestrale dovrà essere trasmessa entro un mese alla competente Direzione regionale, unitamente alla comunicazione delle conseguenti determinazioni adottate.

 

Entro il mese successivo, le Direzioni regionali inoltrano tali documenti alla scrivente, corredate delle proprie valutazioni ed eventuali iniziative assunte.

 

Nelle relazioni relative al secondo semestre gli Uffici daranno dimostrazione dell’efficacia delle misure adottate nell’anno.

 

L’efficacia va rilevata in relazione a tre parametri:

 

    significativo incremento degli incassi da conciliazione giudiziale rispetto all’anno precedente; 3

    conseguimento degli indici di vittoria assegnati;

    significativa riduzione rispetto all’anno precedente dei ricorsi presentati alla Commissione tributaria provinciale. 4

 

Ciò premesso, le linee guida che devono orientare la gestione del contenzioso consistono nel garantire un’efficace difesa in giudizio strettamente ancorata ai principi di legittimità e imparzialità dell’azione amministrativa, assumendo le esperienze del contenzioso come significativi parametri di misurazione della qualità degli atti impugnati oltre che degli atti in corso di emanazione, in grado di offrire determinanti contributi sia per migliorare gli indici di vittoria sia per sviluppare la tax compliance e l’adesione agli strumenti deflativi del contenzioso.

 

Il miglioramento degli esiti delle controversie, quale premessa logica per la riduzione dei relativi volumi, rappresenta l’obiettivo fondamentale dell’attività contenziosa.

 

Ciò comporta, fra l’altro, che:

 

    va esercitata l’autotutela tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, escludendo di resistere indebitamente in giudizio;

    va tentata la conciliazione giudiziale tutte le volte in cui appaia possibile e probabile.

 

Prima della predisposizione delle controdeduzioni in primo grado, va pertanto valutato, previo esame dei motivi del ricorso, il grado o rating di sostenibilità della controversia 5 , al fine di verificare l’eventuale esistenza dei presupposti per l’autotutela 6 o la conciliazione giudiziale, totali o parziali.

 

3 . Budget di produzione ed indicatori di azione

 

Con nota 12 ottobre 2010, prot. n. 2010/144352, della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo (DCAPeC) è stato avviato il ciclo di budget per il 2011.

 

La medesima Direzione, con nota del 10 novembre 2010, prot. n. 2010/159520, ha fornito le indicazioni operative inerenti al processo di programmazione per il 2011.

 

Con note del 22 novembre 2010, prot. n. 2010/165789, e del 26 novembre 2010, prot. n. 2010/167336, a cui si rinvia, la scrivente ha quindi fornito chiarimenti per la programmazione della gestione del contenzioso.

 

Con nota del 3 marzo 2011, prot. n. 2011/18243 della Direzione centrale amministrazione pianificazione e controllo, è stato infine assegnato ai Direttori regionali il budget di produzione per il 2011.

 

Per quanto riguarda il contenzioso tributario, per il 2011 sono stati confermati gli stessi obiettivi del 2010, cui è stato aggiunto solo il seguente:

 

    Percentuale di costituzioni in giudizio in Commissione tributaria regionale sugli appelli notificati dai contribuenti nel periodo dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2011 (target 98% – obiettivo previsto dal Piano dell’Agenzia allegato alla Convenzione triennale con il Ministero dell’economia e delle finanze).

 

Tale obiettivo rientrava peraltro tra gli indicatori di azione del 2010, anch’essi confermati per il 2011.

 

Si ribadisce che la persistenza presso alcuni Uffici di arretrato formatosi negli esercizi precedenti – relativo in particolare alle costituzioni in giudizio – costituisce un serio ostacolo al pieno raggiungimento dei risultati attesi. E’, pertanto, indispensabile che gli Uffici interessati da arretrato realizzino iniziative straordinarie di smaltimento, come evidenziato da ultimo nella predetta nota del 22 novembre scorso.

 

In via sperimentale, con la presente viene introdotto un nuovo indicatore di azione volto a monitorare la sistematica e sollecita esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali definitivi. 7

 

Come già anticipato con la scheda n.13 (Monitoraggio esecuzione delle sentenze definitive) allegata alla direttiva del 1° aprile 2011, n. 41, a tal fine va utilizzata l’informazione relativa alla “Situazione resa definitiva”, che va registrata nell’applicazione “Iter del contenzioso tributario” successivamente alla definitiva conclusione del giudizio, per attestare l’avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti relativi a ciascun giudizio tributario attribuiti all’Area legale 8 , come da istruzioni fornite da ultimo con la direttiva del 2 marzo 2011, n. 22.

 

Il nuovo indicatore, misurato con riguardo ai giudizi definitivamente conclusi a partire dal 1° aprile 2011, richiede l’acquisizione al sistema informativo della “Situazione resa definitiva” nel 95% dei casi entro 150 giorni dalla definitiva conclusione del giudizio in qualunque stato e grado.

 

4. Indirizzo, assistenza e controllo

 

Le Direzioni regionali, nell’ambito delle proprie attribuzioni di indirizzo,

 

assistenza e controllo:

 

    daranno attuazione agli indirizzi contenuti nella presente circolare 9 ;

    faranno applicare puntualmente le istruzioni di cui alla presente circolare;

    provvederanno al monitoraggio e all’analisi del livello progressivo di conseguimento dei risultati 10 e, in caso di scostamenti rispetto a quelli attesi, comunicheranno l’eventuale variazione nella stima di preconsuntivo, come disposto dalla predetta nota del 3 marzo 2011.

 

Gli Uffici forniranno alla scrivente la collaborazione necessaria per l’elaborazione e sperimentazione sul campo delle iniziative da realizzare, con particolare riferimento alle funzionalità informatiche.

 

Al fine di assicurare continuità all’azione di difesa degli interessi erariali, la presente circolare resta valida anche successivamente all’anno in corso, fino a modifica o sostituzione.

 

Tutte le comunicazioni delle Direzioni regionali relative alla presente vanno trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica al seguente indirizzo: dc.alc.programmazioneconsuntivazione@agenziaentrate.it .

 

______________________________

 

1: In attuazione delle indicazioni fornite alle Direzioni regionali con direttiva del 9 febbraio 2010, n 15, gli OCI sono stati istituiti presso le Direzioni provinciali con la funzione di supportare le decisioni più delicate nella valutazione del rating di sostenibilità delle controversie.

 

2: Il riferimento è alle consuntivazioni illustrate nella Direttiva 1° aprile 2011, n. 41.

 

3: Facendo riferimento ai dati che rilevano per l’obiettivo monetario.

 

4: Al riguardo verranno fornite successivamente istruzioni.

 

5: Vd., da ultimo, direttiva del 22 marzo 2011, n. 31.

 

6: Si fa riferimento anche all’eventuale sostituzione di un precedente provvedimento illegittimo con un nuovo provvedimento conforme a diritto, nell’ipotesi in cui è ammessa e si è nei termini per l’esercizio dell’autotutela sostitutiva.

 

7: Sull’argomento si richiamano la circolare del 1° ottobre 2010, n. 49/E e la direttiva del 30 marzo 2011, n. 38.

 

8: Oppure dell’Ufficio contenzioso – o articolazione interna corrispondente, se non previsto – per i giudizi

 

di competenza delle Direzioni regionali.

 

9: Ai sensi del comma 3 dell’art. 4 e comma 6 dell’art. 5 del regolamento di amministrazione.

 

10: Più in generale, nell’espletamento dell’attività di indirizzo, assistenza e controllo, le Direzioni regionali faranno puntuale riferimento alla direttiva del 1° aprile 2011, n. 41.

 

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