Nel caso in cui le condizioni di
fatto riscontrate deponessero nel senso di un
sopraggiunto difetto di interesse della PA a perseguire
l’obiettivo originariamente considerato meritevole di
soddisfacimento, non vi sarebbe alcun motivo ostativo
all’accoglimento della domanda di restituzione del
terreno occupato a seguito di dichiarazione di pubblica
utilità, domanda basata sulla richiesta di applicazione
delle disposizioni vigenti in tema di risarcimento del
danno.
Il Tribunale Superiore delle Acque,
pur senza entrare in specifici dettagli circa la
cronologia degli eventi, ha affermato, come dato certo,
che le opere in questione non erano ancora terminate, nè
erano all’epoca della decisione destinate al pubblico
interesse per cui furono predisposte e progettate ma ha
tuttavia ritenuto del tutto irrilevante tale aspetto, e
ciò in ragione dell’avvenuta irreversibile
trasformazione di parte delle aree legittimamente
occupate, attestata sia dal consulente tecnico di
ufficio che dal consulente di parte.
Orbene non è dubbio che, alla luce
dei consolidati principi vigenti in materia, l’affermata
irreversibile ( parziale ) trasformazione del fondo
abbia determinato l’acquisto della proprietà del bene
nei limiti della parte trasformata ) da parte della
Pubblica Amministrazione che aveva dato corso al
processo espropriativo.
Peraltro da detta premessa non
discende automaticamente ( come ha viceversa ritenuto il
Tribunale Superiore delle Acque ) il rigetto della
domanda restitutoria a suo tempo formulata dalla
ricorrente.
Ed infatti la ricorrente, invocando
la restituzione del bene oggetto del procedimento
espropriativo, ha sostanzialmente esercitato, nella sua
qualità di danneggiato, la richiesta di reintegrazione
in forma specifica del pregiudizio subito, con ciò
esercitando il diritto riconosciuto dall’art. 2058,
primo comrna, c.c.
E’ ben vero che in tali ipotesi (
quelle cioè in cui, a seguito di dichiarazione di
pubblica utilità, sia intervenuta l’irreversibile
trasformazione del fonda ) l’eventuale domanda di
risarcimento in forma specifica formulata dal
proprietario del terreno interessato è ordinariamente
destinata ad un esito negativo, dovendo trovare
prioritario soddisfacimento l’interesse posto a base
della realizzazione dell’opera pubblica.
Tuttavia nel caso in cui ( come
viene rappresentato in quello oggetto di esame ) le
condizioni di fatto riscontrate deponessero nel senso di
un sopraggiunto difetto di interesse della Pubblica
Ammistrazione a perseguire l’obiettivo originariamente
considerato meritevole di soddisfacimento, non vi
sarebbe alcun motivo ostativo all’accoglimento della
domanda di restituzione del terreno occupato a seguito
di dichiarazione di pubblica utilità, domanda come detto
basata sulla richiesta di applicazione delle
disposizioni vigenti in tema di risarcimento del danno.
D’altra parte tale conclusione (
quella cioè della necessità di una verifica in ordine al
collegamento effettivo fra i lavori di trasformazione
compiuti e la realizzazione dell’opera programmata )
risulta in sintonia con principi già affermati dal
legislatore in tema di espropriazione e dalla
giurisprudenza di questa Corte.
In tema di retrocessione, infatti,
è stato previsto che, una volta trascorso il termine per
l’e5ecuzione dell’opera pubblica, gli espropriati
possono richiedere la decadenza della dichiarazione di
pubblica utilità e la condanna dell’espropriante alla
restituzione dei beni precedentemente acquisiti ( art.
63 1. 2359/1865 è stato analogamente previsto identico
diritto dell’espropriato nel caso in cui il fondo non
abbia dell’espropriato nei caso in cui il fondo non
abbia ricevuto ( sia pure in parte ) la destinazione
impressa nel progetto originario ( artt. 60 e 61 1.
2359/1865 ); anche con più recente normativa è stato
riconosciuto all’espropriato il diritto di chiedere la
decadenza dalla dichiarazione di pubblica utilità e la
restituzione del fondo nel caso di mancata realizzazione
dell’opera nel termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espropriazione ( art. 46 DSP.R. 8.6.2001, n. 327 ).
E pure la giurisprudenza di questa
Corte, come detto, si è costantemente espressa nel senso
ora indicato, ribadendo inoltre, con recente decisione
in tema di elementi ostativi alla restituzione dei
terreni oggetto di espropriazione al proprietario, ove
non risultante la loro conformazione alla programmazione
originaria dell’opera.
Conclusivamente, devono essere
accolti il quarto ed il quinto motivo dì ricorso con
assorbimento degli altri, la sentenza impugnata va
conseguentemente cassata, con rinvio al Tribunale
Superiore delle Acque pubbliche diversa composizione,
per una nuova delibazione in ordine all’istanza di
restituzione del terreno oggetto di giudizio proposta
dalla ricorrente, sulla base del principio secondo cui
il sollecitato riconoscimento del relativo diritto può
essere negato quando, oltre all’accertata
irreversibilità della trasformazione delle aree
occupate, risulti la permanenza e l’attualità
dell’interesse della Pubblica Amministrazione alla
realizzazione e alla utilizzazione delle opere
programmate.
A cura della Redazione
(Sentenza Cassazione civile
31/05/2011, n. 11963) |