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SPESOMETRO: Dal 1° luglio attivi "spesometro" e comunicazione telematica Circ. Ag. Entrate 30.05.2011, n. 24/E - D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122 - Art. 21 - Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate-.(Diritto e Pratica delle Società)

 

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SPESOMETRO: Dal 1° luglio attivi "spesometro" e comunicazione telematica Circ. Ag. Entrate 30.05.2011, n. 24/E - D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122 - Art. 21 - Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate-.(Diritto e Pratica delle Società)

 

 

 

 

Circ. Ag. Entrate 30.05.2011, n. 24/E - D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.07.2010, n. 122 - Art. 21 - Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate.

Debuttano il 1° luglio lo "spesometro" e la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi Iva nell'esercizio di imprese, arti o professioni) attraverso il monitoraggio delle operazioni di importo superiore  a 3 mila euro, al netto di Iva, ovvero a 3.600 euro, al lordo dell'Iva, se l'obbligo di fattura è sostituto da scontrino o ricevuta (cfr. provv. Ag. Entrate 22.12.2010).

Tra i soggetti obbligati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali), i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, le società non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Il criterio di competenza prevalendo su quello di cassa, in caso di contratti collegati ed a corrispettivi periodici, ci si riferisce all'importo complessivo pattuito nel contratto e non ai singoli pagamenti.

Sono esonerati i contribuenti minimi, a patto che non fuoriescano dal proprio regime nel corso dell'anno; i passaggi interni tra rami d'azienda documentati con fattura; le operazioni con soggetti black-list già comunicate telematicamente, gli scambi comunitari nell'ambito Intrastat, le importazioni, le esportazioni assoggettate all'obbligo di emissione di bolletta doganale.

La comunicazione va inviata entro il 30 aprile di ogni anno, ad eccezione del 2010 per cui il termine è posticipato al 31 ottobre 2011 per le operazioni fatturate di importo non inferiore a 25 mila euro.


 

 

 

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