E’ partita nel lontano 2008 l’indagine del Garante per
la protezione dei dati personali che ha condotto alla
redazione del
provvedimento n. 192/2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 giugno scorso, contenente alcune
prescrizioni per le banche e Poste Italiane S.p.A. in
merito alla circolazione in ambito bancario delle
informazioni relative alla clientela.
Numerose segnalazioni dei cittadini avevano, infatti,
evidenziato che i dati riguardanti i loro rapporti
contrattuali di conto corrente erano stati oggetto di
accessi abusivi da parte del personale dipendente
degli istituti di credito che li aveva arbitrariamente
comunicati a soggetti terzi.
Tali informazioni, secondo quanto emerso all’esito
dell’istruttoria svolta dall’Autorità, erano state
successivamente utilizzate nell’ambito di procedimenti
di separazione giudiziale e nelle procedure di
esecuzione.
In tale contesto, il documento è innanzitutto
intervenuto per chiarire che solo lo scambio di dati tra
differenti filiali di una stessa banca rappresenta
un’ipotesi di circolazione di informazioni all’interno
dello stesso titolare, in presenza della quale non
sorgerebbe alcun obbligo di raccogliere il consenso del
soggetto interessato.
Al contrario, lo scambio di informazioni tra
diversi istituti di credito appartenenti al medesimo
gruppo bancario costituisce una forma di comunicazione
dei dati a terzi, con la conseguenza che tale
operazione, per essere conforme alla normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali, dovrà
essere previamente comunicata al soggetto interessato
per mezzo di un’adeguata informativa ai sensi dell’art.
13 del Codice Privacy e dovrà essere raccolto il
consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice Privacy.
In ipotesi di esternalizzazione dei servizi di
gestione dei dati della clientela, sempre stando a
quanto riferito dall’Autorità, la banca non dovrà
sottrarsi dal rivestire il ruolo di titolare del
trattamento dei dati: solo così, infatti, l’istituto di
credito continuerà a disporre del potere di impartire
istruzioni, assumere decisioni in merito al trattamento
dei dati e controllare l’operato di dette società.
Alle società di servizi esterne dovranno invece spettare
i compiti che la normativa di riferimento affida ai
responsabili del trattamento (art. 29 del Codice
Privacy).
Il provvedimento in questione, inoltre, stabilisce che
ogni attività svolta sui dati della clientela dagli
incaricati del trattamento, ovvero dai dipendenti degli
istituti di credito dovrà essere tracciata al fine di
poterne assicurare un costante controllo.
A tal proposito, le banche dovranno dotarsi di avanzati
sistemi informatici in grado di registrare su
appositi “files log” alcuni dati, quali la data e l’ora
di accesso ai dati, le credenziali del soggetto che ha
svolto l’operazione, nonchè ogni informazione
riguardante il soggetto interessato e la tipologia di
rapporto contrattuale instaurato con l’istituto di
credito.
Tali files dovranno essere conservati per un periodo
temporale non inferiore a 24 mesi.
Oltre a ciò, per mezzo di audit interni a cadenza
annuale, le banche verificheranno la correttezza della
gestione delle informazioni da parte degli incaricati al
trattamento, oltre che l’adeguatezza delle misure di
sicurezza adottate.
I sistemi informatici, infine, dovranno essere dotati di
appositi sistemi di alert per l’individuazione delle
operazioni di consultazione delle informazioni anomale
ed a rischio.
Numerosi, dunque, gli sforzi richiesti alle banche ma
senza ombra di dubbio necessari affinchè possa essere
garantito ai cittadini un maggior controllo sulla
circolazione delle proprie informazioni in ambito
bancario.
Il testo del provvedimento generale
192/2011 del Garante Privacy su Banche e Poste a tutela
dei dati personali dei correntisti
“Prescrizioni in materia di
circolazione delle informazioni in ambito bancario e di
tracciamento delle operazioni bancarie” (12 maggio 2011)
Garante Privacy
Prescrizioni in materia di
circolazione delle informazioni in ambito bancario e di
tracciamento delle operazioni bancarie – 12 maggio 2011
(Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011)
Registro dei provvedimenti
n. 192 del 12 maggio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e
del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali);
ESAMINATE le istanze (segnalazioni,
reclami e quesiti) pervenute in tema di trattamento di
dati personali della clientela effettuato dalle banche
in ordine ai temi della “circolazione” delle
informazioni riferite ai clienti all’interno dei gruppi
bancari e della “tracciabilità” delle operazioni
bancarie effettuate da incaricati del trattamento di
tali dati (comprese quelle che non comportano
movimentazione di denaro – c.d. inquiry);
VISTI i provvedimenti già adottati
in tale ambito dall’Autorità;
RITENUTO di dover definire, in tale
contesto, un quadro unitario di misure necessarie e
opportune in grado di fornire ulteriori orientamenti
utili per gli operatori del settore e i clienti,
individuando, a tal fine, i comportamenti più
appropriati da adottare;
RITENUTO che tali misure debbano
essere oggetto di prescrizioni rese dal Garante ai sensi
dell’art. 154, comma 1, lett. c) del Codice;
VISTE le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco
Pizzetti;
PREMESSO
1. Profili generali.
1.1. Scopo del provvedimento.
Il presente provvedimento mira a
fornire prescrizioni in relazione al trattamento di dati
personali della clientela effettuato dai soggetti
definiti al punto 1.2. al fine di garantire il rispetto
dei princìpi in materia di protezione dei dai personali
ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) in ordine ai
temi della “circolazione” delle informazioni riferite ai
clienti in ambito bancario e della “tracciabilità” delle
operazioni bancarie effettuate dai dipendenti di
istituti di credito (sia quelle che comportano
movimentazione di denaro, sia quelle di sola
consultazione, c.d. inquiry).
1.2. Ambito soggettivo di
applicazione.
Il presente provvedimento si
applica ai seguenti soggetti ove stabiliti sul
territorio nazionale (art. 5 del Codice): alle banche,
incluse quelle facenti parte di gruppi (disciplinati, in
generale, dall’art. 2359 c.c. e, in particolare, dagli
artt. 60 e ss. del d.lg. n. 385/1993); alle società,
anche diverse dalle banche purché siano parte di tali
gruppi (di seguito anch’esse denominate “banche”),
nell’ambito dei trattamenti dalle stesse effettuati sui
dati personali della clientela; a Poste Italiane S.p.A.
(relativamente all’attività che gli operatori postali
possono svolgere nell’ambito dei servizi bancari e
finanziari ai sensi del d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 −v.
Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta,
adottato in attuazione della delega contenuta nell’art.
40 della l. 23 dicembre 1998, n. 448; v. anche
Istruzioni di Vigilanza per le banche – Circ. Banca
d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 10° Aggiornamento
del 9 aprile 2004).
Il presente provvedimento si
riferisce ai trattamenti effettuati dai soggetti sopra
indicati mediante i propri dipendenti.
Restano salve le norme del Codice
in materia di trasferimento dei dati all’estero da parte
dei titolari del trattamento. In relazione a tale
aspetto l’Autorità si riserva, qualora se ne dovesse
ravvisare la necessità, di intervenire con un successivo
provvedimento.
Il presente provvedimento, inoltre,
non riguarda le modalità con le quali i clienti accedono
on line ai servizi bancari (c.d. home banking).
1.3. Attività svolta.
Nel redigere il provvedimento si è
tenuto conto delle istanze (segnalazioni, reclami e
richieste di pareri) pervenute nel tempo in materia;
degli accertamenti ispettivi effettuati, negli anni
2008, 2009 e 2010, presso le maggiori banche e/o gruppi
bancari nazionali nonché presso Poste Italiane S.p.A.;
degli specifici provvedimenti collegiali adottati dal
Garante all’esito di alcuni di tali accertamenti; delle
risultanze di un’ulteriore attività di indagine e
rilevazione, svolta con la collaborazione
dell’Associazione Bancaria Italiana (di seguito, ABI) e
ultimata nel mese di ottobre 2010.
Con istanze rivolte all’Autorità,
numerosi interessati hanno dichiarato di essere venuti a
conoscenza che dati personali a loro riferiti (in
specie, informazioni bancarie), conservati nei data base
di alcune banche con le quali avevano instaurato
rapporti contrattuali, erano stati oggetto di indebito
accesso, verosimilmente da parte di alcuni dipendenti, i
quali, successivamente, li avrebbero comunicati a terzi
che li avrebbero utilizzati per scopi personali e,
segnatamente, in vista di una loro produzione in
giudizio (di norma, in separazioni giudiziali e
procedure esecutive, in particolare, in pignoramenti
presso terzi).
Considerata la rilevanza del tema,
l’Autorità ha disposto accertamenti ispettivi presso
alcuni istituti bancari volti a verificare, anzitutto,
se effettivamente vi fossero stati accessi da parte di
dipendenti alle informazioni bancarie dei clienti e i
presupposti degli stessi.
All’esito dell’attività ispettiva
svolta, sono emersi non solo elementi che hanno
consentito di definire alcune segnalazioni con singole
decisioni del Garante (Provv.ti 28 maggio 2009, doc. web
n. 1624734; 18 giugno 2009, doc. web n. 1635720; 23
luglio 2009, doc. web n. 1640294; 18 marzo 2010, doc.
web n. 1715015), ma anche profili problematici di
carattere generale.
Inoltre, in ragione dell’accertata
diversità di soluzioni organizzative adottate dalle
banche e dell’elevato numero di soggetti coinvolti
nell’indagine intrapresa, l’Autorità ha ritenuto
necessario coinvolgere l’ABI in nuovi approfondimenti
volti a chiarire ulteriormente le problematiche in
esame.
Tali approfondimenti si sono
concretizzati nella predisposizione, da parte
dell’Autorità, di un questionario tipo, teso a rilevare
le scelte organizzative effettuate dalle singole banche
in relazione ai profili in questione, cui ha fatto
riscontro un successivo documento elaborato dall’ABI in
forma aggregata e anonima, da cui risulta che alla
rilevazione hanno partecipato “340 tra banche e gruppi
bancari, che fanno complessivamente riferimento a 441
banche operanti sul territorio italiano”.
2. La circolazione delle
informazioni tra le banche appartenenti al gruppo.
2.1. Aspetti organizzativi emersi a
seguito dell’attività istruttoria condotta.
La circolazione delle informazioni
riferite alla clientela nell’ambito di un gruppo
bancario può avvenire a diversi livelli astrattamente
riconducibili a tre distinte tipologie:
1. la comunicazione di dati
personali tra banche appartenenti al medesimo gruppo;
2. la circolazione di tali dati
tra agenzie o filiali della stessa banca;
3. la circolazione di dati
nell’ambito di una stessa agenzia o filiale.
Nella prima tipologia, relativa
alla circolazione di dati personali della clientela tra
banche appartenenti ad uno stesso gruppo, l’attività
ispettiva svolta ha consentito di accertare che presso
le singole realtà bancarie sono state effettuate scelte
diversificate. In proposito sono state rilevate due
fattispecie di seguito riportate:
• in un caso, tra le agenzie di
diverse banche appartenenti al gruppo era prevista una
circolarità limitata alle sole operazioni di versamento
e prelevamento, senza avere mai la possibilità di
conoscere il saldo contabile o la lista movimenti del
conto acceso presso altro istituto del gruppo;
• in un altro caso, è emerso un
regime di piena circolarità delle informazioni
all’interno del gruppo bancario: la posizione del
cliente e i suoi dati bancari erano accessibili dagli
operatori di sportello −designati incaricati del
trattamento, in ragione delle funzioni svolte e dei
profili di autorizzazione ad esse correlati−, senza
limitazioni.
Anche nella seconda tipologia,
relativa alla circolazione delle informazioni tra
agenzie o filiali della medesima banca, l’attività
ispettiva ha fatto emergere notevoli differenze:
• in un caso, i dati dei
clienti di una determinata agenzia sono risultati
integralmente visibili per gli incaricati della stessa
agenzia in possesso di adeguati profili di
autorizzazione, i quali potevano non solo operare sui
conti accesi presso la medesima, ma anche venire a
conoscenza dell’esistenza di altri rapporti con lo
stesso cliente presso altre agenzie della stessa banca,
senza però poterne visualizzare l’effettiva consistenza
patrimoniale. Nell’ambito delle agenzie appartenenti
alla stessa banca, gli incaricati abilitati potevano
effettuare, su richiesta di clienti titolari di rapporti
incardinati presso altra agenzia, talune operazioni
bancarie (versamento, prelievo, bonifico, operazioni su
titoli, ecc.) con possibilità di ottenere il saldo o la
lista dei movimenti solo dopo la corretta effettuazione
di una operazione di natura dispositiva;
• in un altro caso, gli
incaricati non potevano effettuare operazioni di
sportello, ad eccezione dei versamenti in contanti, in
filiali diverse da quella presso la quale era gestito il
conto corrente di uno specifico interessato. In tale
ipotesi, la banca non operava in regime di circolarità,
tranne che per le operazioni di visualizzazione dei dati
bancari, che tutti gli addetti presso una specifica
filiale potevano compiere in relazione ai dati bancari
anche di clienti di altre filiali;
• in un ultimo caso, infine, si
prevedeva che i dipendenti operanti all’interno di una
filiale potessero accedere ai dati in esame
limitatamente ai rapporti accesi presso la filiale
medesima.
Nella terza tipologia, è stato
rilevato che, generalmente, all’interno di una agenzia
o filiale di una medesima banca la circolazione dei dati
dei clienti avviene solo tra incaricati del trattamento
in possesso di specifici profili di autenticazione e
autorizzazione.
2.2. Profili di protezione dei dati
personali.
Le risultanze istruttorie hanno
evidenziato che le banche agiscono quali autonomi
titolari del trattamento.
Da ciò consegue che il flusso di
dati personali riferiti ai clienti nell’ambito di gruppi
si configura come comunicazione a terzi.
Nell’informativa resa alla
clientela, pertanto, ai sensi dell’art. 13 del Codice,
ogni banca-titolare del trattamento deve indicare che i
dati personali della clientela possono essere oggetto di
comunicazione ad altri titolari del trattamento
nell’ambito del medesimo gruppo bancario.
In relazione al profilo del
consenso, si rileva che la comunicazione di dati, in
tale ambito, è possibile solo ove sia stato acquisito il
consenso informato dell’interessato (art. 23 del Codice)
o si sia in presenza di uno dei presupposti di esonero
del consenso previsti dall’art. 24 del Codice.
Al contrario, il flusso di dati tra
diverse agenzie o filiali di una stessa banca
costituisce circolazione di informazioni all’interno di
un unico titolare del trattamento e, non configurando
un’operazione di comunicazione di dati a terzi, non
richiede il consenso degli interessati.
L’informativa, tuttavia, potrà
contenere anche l’indicazione che i dati della clientela
potranno circolare tra le agenzie o filiali di ciascuna
banca.
3. La circolazione delle
informazioni tra le banche del gruppo e i soggetti che
gestiscono i sistemi informativi contenenti dati bancari
della clientela.
3.1. Aspetti organizzativi emersi a
seguito dell’attività istruttoria condotta.
Sotto il profilo organizzativo,
all’esito dell’attività ispettiva è emerso che i sistemi
informativi contenenti i dati relativi alla clientela
delle banche, mediante i quali vengono registrati gli
accessi dei dipendenti a tali dati, sono gestiti da
società (interne o esterne alla compagine di gruppo) con
le quali ciascuna banca stipula appositi contratti di
servizio. In proposito, l’ABI ha individuato due
tipologie organizzative:
1. gruppi bancari
caratterizzati da una gestione prevalentemente interna
del sistema informativo […] affidata a una società di
servizio appartenente al gruppo bancario, che si
configura come soggetto terzo Responsabile o, in alcuni
casi, Titolare del trattamento dei dati personali […];
2. gruppi bancari/banche
caratterizzati da una gestione prevalentemente esterna
del sistema informativo […] caratterizzati da un elevato
livello di outsourcing, in relazione alla gestione del
sistema informativo. In questo caso, la banca titolare
del trattamento, esternalizzando la gestione dei dati,
designa il soggetto terzo “responsabile del
trattamento”.
Nell’ambito della prima tipologia
organizzativa, l’ABI ha evidenziato che la c.d. società
“strumentale”, nella maggior parte dei casi, assume la
veste di titolare autonomo del trattamento dei dati
della clientela; sono anche presenti, tuttavia, casi
residuali di designazione della stessa come responsabile
del trattamento.
Nell’ambito di tale tipologia si
possono evidenziare due ulteriori sottocategorie:
a) le realtà bancarie di grandi
dimensioni, ove la gestione dei sistemi informativi è
affidata a una società “strumentale” interna al gruppo
che può assumere diverse forme -tra cui quella del
consorzio- e che può avvalersi di soggetti terzi per la
gestione di talune attività soprattutto di carattere
infrastrutturale;
b) le realtà bancarie di medie
dimensioni, ove si configurano sistemi informativi in
alcuni casi analoghi a quelli descritti alla precedente
lettera a), in altri casi centralizzati presso la
capogruppo.
Nell’ambito della seconda tipologia
organizzativa descritta dall’ABI, la gestione del
sistema informativo mediante il quale vengono effettuate
operazioni di trattamento dei dati personali della
clientela della banca è affidata, in prevalenza, a un
unico soggetto terzo (solo in casi limitati sono
previsti anche più soggetti, in genere in numero non
superiore a due) che “partecipa alle attività di
trattamento e gestione delle informazioni sulla base di
una serie di servizi elencati e concordati nell’ambito
di accordi contrattuali, definiti in funzione delle
specifiche esigenze della singola banca”.
3.2. Profili di protezione dei dati
personali.
Le differenti soluzioni adottate
dalle banche e dai gruppi bancari −in coerenza con le
proprie specifiche caratteristiche, anche dimensionali e
operative− rendono opportuno formulare alcune
prescrizioni in merito alle modalità attraverso le quali
ciascuna banca o gruppo bancario può garantire la
trasmissione alla società che gestisce i sistemi
informativi dei dati personali relativi ai clienti. Alla
luce dell’esame complessivo delle risultanze
istruttorie, si deve ritenere che la qualificazione
delle società che gestiscono i sistemi informativi (di
seguito denominati semplicemente “outsourcer”) quali
autonomi “titolari del trattamento” (con tutte le
conseguenze che ciò comporta anche in termini di
eventuale responsabilità civile nei confronti degli
interessati) spesso può risultare non conforme alle
previsioni del Codice (e, segnatamente, agli artt. 4,
comma 1, lett. f) e g), 28 e 29).
Infatti, benché l’esternalizzazione
dei sistemi informativi costituisca una libera scelta
organizzativa di esclusiva pertinenza delle banche,
affinché i connessi trattamenti di dati personali dei
clienti risultino conformi alla disciplina sulla
protezione dei dati personali, è indispensabile che
ciascuna banca valuti attentamente se le società di
gestione di detti sistemi (a prescindere dal fatto che
si tratti di soggetti interni o esterni alla compagine
di gruppo o alla singola banca), alla luce delle
specifiche attività che sono chiamate a svolgere in base
ai contratti di servizio, possano essere effettivamente
considerate quali autonomi titolari o non vadano invece
designate quali “responsabili” del trattamento ai sensi
dell’art. 29 del Codice (in questo senso v. anche il
parere del Gruppo Art. 29 sulla protezione dei dati, n.
1/2010 -WP 169- del 16 febbraio 2010).
Infatti, la posizione di “titolare”
del trattamento, pur astrattamente riconoscibile anche
in capo all’outsourcer, risulta, tuttavia, ascrivibile
solo alla banca nei casi in cui la stessa abbia il
potere di:
1. assumere decisioni relative
alle finalità del trattamento;
2. impartire istruzioni e
direttive vincolanti nei confronti delle società di
gestione dei sistemi informativi, sostanzialmente
corrispondenti alle istruzioni che il titolare del
trattamento deve impartire al responsabile;
3. svolgere funzioni di
controllo rispetto all’operato delle medesime e degli
incaricati delle stesse.
Alla luce di tali considerazioni,
quando il trattamento di dati personali dei clienti da
parte dell’outsourcer è svolto restando riservati alle
banche i poteri -sopra indicati- riconosciuti dal Codice
solo al titolare (artt. 4, comma 1, lett. f) e 28) e
dunque, in concreto, detti poteri, non risultino
effettivamente posti in capo all’outsourcer, le banche
devono essere considerate gli unici titolari del
trattamento, con conseguente necessità di designare le
società operanti in outsourcing quali responsabili
(artt. 4, comma 1, lett. g) e 29, commi 4 e 5 del
Codice).
4. Il “tracciamento” delle
operazioni di accesso ai dati e gli strumenti di audit.
4.1. Aspetti organizzativi emersi a
seguito dell’attività istruttoria.
In relazione al profilo degli
accessi informatici da parte dei dipendenti delle banche
ai dati relativi alla clientela e al correlato
tracciamento delle operazioni poste in essere dagli
stessi, si ritiene di dover formulare alcune
prescrizioni.
Le diverse soluzioni adottate da
ciascuna banca o gruppo bancario, oggetto di
accertamento in loco in ordine alle caratteristiche
tecnologiche dei sistemi informativi con cui vengono
tracciate le operazioni bancarie (sia dispositive, sia
di semplice inquiry), sono espressione della
discrezionalità riconosciuta a ciascuna banca o gruppo
bancario nel dare attuazione a quanto previsto nelle
“Disposizioni di vigilanza per le banche in materia di
conformità alle norme (compliance)”, adottate dalla
Banca d’Italia il 10 luglio 2007. In linea con gli
orientamenti emersi in sede internazionale, le
Istruzioni di vigilanza definiscono ruolo e
responsabilità degli organi di vertice delle banche e
prevedono la costituzione della funzione di compliance,
quale elemento integrante del sistema dei controlli
interni. Tale funzione, istituita per la prima volta
proprio con le citate disposizioni, è preposta al
presidio e alla gestione del rischio di incorrere in
sanzioni amministrative, perdite finanziarie rilevanti o
danni di reputazione in conseguenza di violazioni di
norme imperative o di autoregolamentazione (rischio di
compliance). Le disposizioni stabiliscono i principali
compiti e i requisiti qualitativi minimi della funzione
di compliance, le attribuzioni del suo responsabile, le
interrelazioni con le altre funzioni aziendali (in
particolare con la funzione di controllo interno, c.d.
internal auditing).
Tale funzione, preposta al
controllo interno nelle banche, è disciplinata dalla
legge e da un quadro di norme regolamentari emanate
dalla Banca d’Italia mediante apposite istruzioni, in
particolare, le Istruzioni di vigilanza in materia di
“Organizzazione e controlli interni”. Queste ultime
richiedono alle banche di dotarsi di sistemi di
monitoraggio dei rischi aziendali e di verifica
dell’affidabilità e della sicurezza, anche dei sistemi
informativi, istituendo indicatori di anomalie (c.d.
alert) per orientare successivi interventi di audit.
In assenza di disposizioni
normative recanti obblighi in materia di tracciabilità
delle operazioni bancarie con riguardo sia all’an sia al
quantum della conservazione dei file di log, si rileva
che, nell’ambito della discrezionalità riconosciuta alle
banche nell’organizzare la funzione di compliance, tutte
le banche sottoposte ad attività ispettiva hanno
ritenuto di implementare sistemi di controllo delle
operazioni dispositive con finalità di tutela del
patrimonio dei clienti e dell’attività bancaria, ma solo
alcune di esse sono risultate in possesso di sistemi di
tracciamento riguardanti anche operazioni di semplice
consultazione (inquiry) dei conti correnti o di altri
rapporti contrattuali riferiti ai clienti. Anche in
quest’ultimo caso, a causa di tempi di conservazione dei
file di log troppo ristretti, tuttavia non è stato
sempre possibile risalire ai dettagli di un’operazione
di accesso ai dati posta in essere da un incaricato.
Al riguardo, nel prendere atto
dell’assenza di disposizioni normative in tale ambito,
si ritiene opportuno prescrivere alcune misure in ordine
a:
• ”tracciamento” degli accessi
ai dati bancari dei clienti;
• tempi di conservazione dei
relativi file di log;
• implementazione di alert
volti a rilevare intrusioni o accessi anomali ai dati
bancari, tali da configurare eventuali trattamenti
illeciti;
4.2. Il “tracciamento” degli
accessi ai sistemi e i tempi di conservazione dei
relativi file di log.
4.2.1. Tracciamento delle
operazioni.
Al fine di assicurare il
controllo delle attività svolte sui dati dei clienti e
dei potenziali clienti da ciascun incaricato del
trattamento (quali che siano la sua qualifica, le sue
competenze e gli ambiti di operatività e le finalità del
trattamento che è tenuto a svolgere) devono essere
adottate idonee soluzioni informatiche. Oltre alle
misure minime di sicurezza, già prescritte dall’art. 34
del Codice nel caso di trattamento di dati personali
effettuato con strumenti elettronici (con particolare
riguardo alla necessità di “protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti
[…]“ di cui alla lett. e) del citato art. 34), è
necessario implementare misure idonee (art. 31 del
Codice) che permettano un efficace e dettagliato
controllo anche in ordine ai trattamenti condotti sui
singoli elementi di informazione presenti nei diversi
database utilizzati.
Tali soluzioni comprendono la
registrazione dettagliata, in un apposito log, delle
informazioni riferite alle operazioni bancarie
effettuate sui dati bancari, quando consistono o
derivano dall’uso interattivo dei sistemi operato dagli
incaricati, sempre che non si tratti di consultazioni di
dati in forma aggregata non riconducibili al singolo
cliente.
In particolare, i file di log
devono tracciare per ogni operazione di accesso ai dati
bancari effettuata da un incaricato, almeno le seguenti
informazioni:
• il codice identificativo
del soggetto incaricato che ha posto in essere
l’operazione di accesso;
• la data e l’ora di
esecuzione;
• il codice della
postazione di lavoro utilizzata;
• il codice del cliente
interessato dall’operazione di accesso ai dati bancari
da parte dell’incaricato;
• la tipologia di rapporto
contrattuale del cliente a cui si riferisce l’operazione
effettuata (es. numero del conto corrente, fido/mutuo,
deposito titoli).
Le misure di cui al presente
paragrafo sono adottate nel rispetto della vigente
disciplina in materia di controllo a distanza dei
lavoratori (art. 4, l. 20 maggio 1970, n. 300), tenendo
altresì conto dei princìpi affermati dal Garante in tema
di informativa agli interessati nelle linee guida
sull’utilizzo della posta elettronica e di internet
(Provv. 1° marzo 2007, doc. web n. 1387522).
4.2.2. Conservazione dei log di
tracciamento delle operazioni.
Il periodo di conservazione dei
file di log che tracciano gli accessi varia in base alla
tipologia di log memorizzato; inoltre, fatta eccezione
per quelli che tracciano gli accessi degli
amministratori di sistema (per i quali è previsto un
periodo minimo di conservazione di 6 mesi; v. punto 4.5
del Provv. 27 novembre 2008, doc. web n. 1577499/a>),
per gli altri log non sono normativamente prescritti
tempi di conservazione. Anche le risultanze istruttorie
hanno confermato che i log sono conservati per un
periodo variabile (in tal senso è anche la
documentazione prodotta dall’ABI, che rileva come i log
di accesso ai sistemi informativi siano conservati
mediamente per 12 mesi, mentre i log file delle
transazioni bancarie sono conservati per un periodo non
inferiore a 10 anni).
Tuttavia, alla luce
dell’esperienza maturata in sede ispettiva, si ritiene
congruo stabilire che i log di tracciamento delle
operazioni di inquiry siano conservati per un periodo
non inferiore a 24 mesi dalla data di registrazione
dell’operazione. Ciò in quanto un periodo di tempo
inferiore non consentirebbe agli interessati di venire a
conoscenza dell’avvenuto accesso ai propri dati
personali e delle motivazioni che lo hanno determinato.
4.3. L’implementazione di alert
volti a rilevare intrusioni o accessi anomali e abusivi
ai sistemi informativi.
4.3.1. Implementazione di
alert.
Deve essere prefigurata da
parte delle banche l’attivazione di specifici alert che
individuino comportamenti anomali o a rischio relativi
alle operazioni di inquiry eseguite dagli incaricati del
trattamento.
Anche a tal fine, negli
strumenti di business intelligence utilizzati dalle
banche per monitorare gli accessi alle banche dati
contenenti dati bancari devono confluire i log relativi
a tutti gli applicativi utilizzati per gli accessi da
parte degli incaricati del trattamento.
4.3.2. Audit interno di
controllo–Rapporti periodici.
La gestione dei dati bancari
deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di
un’attività di controllo interno da parte dei titolari
del trattamento, in modo che sia verificata
costantemente la rispondenza alle misure organizzative,
tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei
dati personali previste dalle norme vigenti.
L’attività di controllo deve
essere demandata a un’unità organizzativa o, comunque, a
personale diverso rispetto a quello cui è affidato il
trattamento dei dati bancari dei clienti.
I controlli devono comprendere
anche verifiche a posteriori, a campione, o a seguito di
allarme derivante da sistemi di alerting e di anomaly
detection, sulla legittimità e liceità degli accessi ai
dati effettuati dagli incaricati, sull’integrità dei
dati e delle procedure informatiche adoperate per il
loro trattamento. Sono svolte, altresì, verifiche
periodiche sulla corretta conservazione dei file di log
per il periodo previsto al punto 4.2.2.
L’attività di controllo deve
essere adeguatamente documentata in modo tale che sia
sempre possibile risalire ai sistemi verificati, alle
operazioni tecniche su di essi effettuate, alle
risultanze delle analisi condotte sugli accessi e alle
eventuali criticità riscontrate.
L’esito dell’attività di
controllo deve essere:
• comunicato alle persone e
agli organi legittimati ad adottare decisioni e a
esprimere, a vari livelli in base al proprio ordinamento
interno, la volontà della banca;
• richiamato nell’ambito
del documento programmatico sulla sicurezza nel quale
devono essere indicati gli interventi eventualmente
necessari per adeguare le misure di sicurezza;
• messo a disposizione del
Garante, in caso di specifica richiesta.
5. Informazioni in caso di accessi
non autorizzati.
5.1. Informazioni all’interessato.
Le banche comunicano senza ritardo
all’interessato le operazioni di trattamento illecito
effettuate -sui dati personali allo stesso riferiti-
dagli incaricati. Tale tempestiva informazione, infatti,
in termini generali, può consentire all’interessato
l’adozione di appropriate misure e, ove possibile, una
minimizzazione dei rischi connessi alla violazione della
disciplina di protezione dei dati personali.
Tale comunicazione costituisce
misura opportuna ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett.
c) del Codice.
5.2. Comunicazioni al Garante.
Le banche comunicano
tempestivamente al Garante −fornendo gli opportuni
dettagli− i casi in cui risultino accertate violazioni,
accidentali o illecite, nella protezione dei dati
personali, purché di particolare rilevanza per la
qualità o la quantità di dati coinvolti e/o il numero di
clienti interessati, dalle quali derivino la
distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non
autorizzata dei dati della clientela.
Tale comunicazione costituisce
misura opportuna ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett.
c) del Codice.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi dell’art. 154, comma
1, lett. c) del Codice, prescrive le misure di seguito
indicate alle banche, incluse quelle facenti parte di
gruppi; alle società diverse dalle banche, purché siano
parte di tali gruppi; a Poste Italiane S.p.A.
nell’esercizio dell’attività di cui al punto 1.2. del
presente provvedimento:
1) Misure necessarie:
a) Designazione
dell’outsourcer quale responsabile del trattamento
(punto 3.2).
Quando il trattamento
di dati personali dei clienti da parte di outsourcer è
svolto restando riservati alle banche i poteri
riconosciuti dal Codice solo al titolare (artt. 4, comma
1, lett. f) e 28), e dunque, in concreto, detti poteri,
non risultino posti effettivamente in capo
all’outsourcer, le stesse banche, quali unici titolari
del trattamento, devono designare le società operanti in
outsourcing responsabili ai sensi degli artt. 4, comma
1, lett. g) e 29, commi 4 e 5 del Codice.
b) Tracciamento delle
operazioni (punto 4.2.1).
Devono essere adottate
idonee soluzioni informatiche per il controllo dei
trattamenti condotti sui singoli elementi di
informazione presenti sui diversi database. Tali
soluzioni comprendono la registrazione dettagliata, in
un apposito log, delle informazioni riferite alle
operazioni bancarie effettuate sui dati bancari, quando
consistono o derivano dall’uso interattivo dei sistemi
operato dagli incaricati, sempre che non si tratti di
consultazioni di dati in forma aggregata non
riconducibili al singolo cliente.
In particolare, i file
di log devono tracciare per ogni operazione di accesso
ai dati bancari effettuata da un incaricato, almeno le
seguenti informazioni:
• il codice
identificativo del soggetto incaricato che ha posto in
essere l’operazione di accesso;
• la data e l’ora
di esecuzione;
• il codice della
postazione di lavoro utilizzata;
• il codice del
cliente interessato dall’operazione di accesso ai dati
bancari da parte dell’incaricato;
• la tipologia di
rapporto contrattuale del cliente a cui si riferisce
l’operazione effettuata (es. numero del conto corrente,
fido/mutuo, deposito titoli).
c) Conservazione dei
log di tracciamento delle operazioni (punto 4.2.2).
Il periodo di
conservazione dei file di log delle operazioni di
inquiry non deve essere inferiore a 24 mesi dalla data
di registrazione dell’operazione.
d) Implementazione di
alert (punto 4.3.1).
i. Deve essere
prefigurata da parte delle banche l’attivazione di
specifici alert che individuino comportamenti anomali o
a rischio relativi alle operazioni di inquiry.
ii. Negli strumenti
di business intelligence devono confluire i log relativi
a tutti gli applicativi utilizzati per gli accessi.
e) Audit interno di
controllo–Rapporti periodici (punto 4.3.2).
i. La gestione dei dati
bancari deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale,
di un’attività di controllo interno da parte dei
titolari del trattamento.
ii. L’attività di
controllo deve essere demandata a un’unità organizzativa
o, comunque, a personale diverso rispetto a quello cui è
affidato il trattamento dei dati bancari dei clienti.
iii. I controlli devono
comprendere anche verifiche a posteriori, a campione o
su eventuale allarme derivante da sistemi di alerting e
di anomaly detection, sulla legittimità e liceità degli
accessi ai dati effettuati dagli incaricati,
sull’integrità dei dati e delle procedure informatiche
adoperate per il loro trattamento. Sono svolte, altresì,
verifiche periodiche sulla corretta conservazione dei
file di log per il periodo previsto al punto 4.2.2.
iv. L’attività di
controllo deve essere adeguatamente documentata e il
relativo esito deve essere comunicato ai soggetti
indicati al punto 4.3.2.
2) Misure opportune:
f) Informativa
all’interessato (punto 2.2).
L’informativa resa
all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Codice, potrà
contenere anche l’indicazione che i dati della clientela
potranno circolare tra le agenzie o filiali di ciascuna
banca.
g) Informazioni
all’interessato (punto 5.1).
Le banche comunicano,
senza ritardo, all’interessato le operazioni di
trattamento illecito effettuate -sui dati personali allo
stesso riferiti- dagli incaricati.
h) Comunicazioni al
Garante (punto 5.2).
Le banche comunicano
tempestivamente al Garante i casi in cui risulti
accertata una violazione, accidentale o illecita, nella
protezione dei dati personali, di particolare rilevanza.
3) dispone, che le misure
di cui al punto 1) del presente dispositivo, siano
adottate entro 30 mesi dalla pubblicazione del presente
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale;
4) dispone, ai sensi
dell’art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e
decreti copia del presente provvedimento, per la
relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli |