“ Le deliberazioni prese
dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini”.Questo il primo
comma dell’art. 1137 c.c.
La deliberazione può essere
impugnata entro 30 giorni dalla sua adozione o dalla sua
comunicazione (quest’ultimo termine è valevole per gli
assenti) mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Solamente un provvedimento giurisdizionale può
sospenderne l’efficacia. E’ bene ricordare che questa
regola di carattere generale vale anche per le
deliberazioni approvazione del rendiconto preventivo e
consuntivo di gestione.
Questi documenti hanno una
particolare forza vincolante in quanto, ai sensi del
primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. “ per la
riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore
può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione”. Un esempio chiarirà
il contenuto, di per sé già molto evidente, della norma.
Si pensi all’assemblea che approva il rendiconto di
gestione dell’anno precedente da quale risulti un
passivo riferibile al condomino Tizio. S’ipotizzi che lo
stesso – nonostante i numerosi solleciti, orali e
scritti, formulatigli dall’amministratore – non adempia
a saldare il conguaglio spese dovuto.
L’amministratore anche in costanza
d’impugnazione della delibera, purché la stessa non sia
stata sospesa, potrà utilizzarla per ottenere un decreto
ingiuntivo di pagamento provvisoriamente esecutivo
nonostante l’eventuale opposizione formulata
dell’ingiunto. Proprio in relazione all’opposizione è
giusto chiedersi : quali possono essere le contestazioni
da farsi valere con quest’atto? Secondo la Corte di
Cassazione, che è tornata ad esprimersi sul punto nello
scorso mese di febbraio, " in tema di opposizione a
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai
sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la
riscossione dei contributi in base allo stato di
ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino
opponente non può far valere questioni attinenti alla
validità della delibera condominiale ma solo questioni
riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera
infatti costituisce titolo di credito del condominio e,
di per sè, prova l'esistenza di tale credito e legittima
non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche
la condanna del condominio a pagare le somme nel
giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro
tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla
sola verifica della esistenza e della efficacia della
deliberazione assembleare di approvazione della spesa e
di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003;
7261/2002; 11515/1999; 3302/1993)" (così Cass. 15
febbraio 2011 n. 3704).
Si tratta d’un orientamento più che
consolidato. Basta vedere i precedenti citati in questa
sentenza per averne contezza. Vale la pena tradurre in
pratica quanto detto dalla Cassazione.
Tornando a Tizio: s’ipotizzi che il
decreto gli ingiunga di pagare 1000 € più le spese
legali per debiti inerenti l’anno di gestione appena
trascorso ma che egli possa dimostrare che per quel
periodo non deve tanto ma solo, ad esempio, 200 €.
Questa sarà certamente una legittima causa di
opposizione. S’ipotizzi, invece, che Tizio voglia
lamentarsi di non aver ricevuto l’avviso di
convocazione. Questa doglianza non potrà essere portata
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo perché
non riguarda l’esistenza del credito ma, eventualmente,
la validità della delibera da farsi valere con una
domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. in sostanza solo se
è ancora nei termini, nella forma della domanda
riconvenzionale, Tizio potrà lamentarsi di tale
omissione.
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