ART. 44
(Responsabilita' per danni alla
persona)
1. Il danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto
turistico e' risarcibile secondo le
norme stabilite dalle convenzioni
internazionali, di cui sono parte
l'Italia o l'Unione europea, che
disciplinano le singole prestazioni
che formano oggetto del pacchetto
turistico, cosi' come recepite
nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del turista
nel luogo di partenza, salvo il
termine di diciotto o dodici mesi
per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica
l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che
stabilisca limiti di risarcimento per i
danni di cui al comma 1.
ART. 47
(Danno da vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui l'inadempimento
o inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico non sia di
scarsa importanza ai sensi
dell'articolo 1455 del codice civile, il
turista puo' chiedere, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione
del contratto, un risarcimento del
danno correlato al tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilita' dell'occasione
perduta.
2. Ai fini della prescrizione si
applicano i termini di cui agli
articoli 44 e 45.
12.6.2011, diritto-in-rete.com
-------------------------------------------------
(Allegato al Decreto legislativo
23.05.2011 n° 79, G.U. n. 129 del 06-06-2011. Testo in
vigore dal 21 giugno 2011)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DEI PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente codice reca, nei
limiti consentiti dalla competenza statale, norme
necessarie all'esercizio unitario delle funzioni
amministrative in materia di turismo ed altre nome in
materia riportabili alle competenze dello Stato,
provvedendo al riordino, al coordinamento e
all'integrazione delle disposizioni legislative statali
vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione
europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali.
ART. 2
(Principi sulla produzione del
diritto in materia turistica)
1. L'intervento legislativo dello
Stato nella materia del turismo e' consentito quando il
suo oggetto principale costituisce esercizio di una
autonoma competenza legislativa statale esclusiva o
concorrente.
2. L'intervento legislativo dello
Stato in materia di turismo e', altresi', consentito
quando sussistono le seguenti esigenze di carattere
unitario:
a) valorizzazione, sviluppo e
competitivita', a livello interno ed internazionale, del
settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese;
b) riordino e unitarieta'
dell'offerta turistica italiana.
3. Le funzioni amministrative,
esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro delegato.
ART. 3
(Principi in tema di turismo
accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre
2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo
2009, n. 18, lo Stato assicura che le persone con
disabilita' motorie, sensoriali e intellettive possano
fruire dell'offerta turistica in modo completo e in
autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di
qualita' degli altri fruitori senza aggravi del prezzo.
Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture
ricettive che soffrono di temporanea mobilita' ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo
Stato promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori
turistici, le associazioni delle persone con disabilita'
e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E' considerato atto
discriminatorio impedire alle persone con disabilita'
motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo
completo ed in autonomia, dell'offerta turistica,
esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili
alla loro disabilita'.
CAPO II
IMPRESE TURISTICHE
ART. 4
(Imprese turistiche)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo sono imprese turistiche quelle che
esercitano attivita' economiche, organizzate per la
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e
la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli
stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione facenti parte dei
sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione
dell'offerta turistica.
2. L'iscrizione al registro delle
imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni, e con le modalita' di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio
delle notizie economiche e amministrative laddove
previsto, costituiscono
condizione per usufruire delle
agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli
incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a
qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti
dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese, alle imprese turistiche sono estesi i
contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli
incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti
dalle norme vigenti per l'industria, cosi' come definita
dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
disponibili ed in conformita' ai criteri definiti dalla
normativa vigente.
4. Le imprese turistiche non
costituite conformemente alla legislazione di uno Stato
membro dell'Unione europea o di uno Stato AELS (EFTA)
possono essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare
le loro attivita' in Italia, secondo il principio di
reciprocita', previa iscrizione nel registro di cui al
comma 2, ed a condizione che
posseggano i requisiti richiesti
dalle leggi statali e regionali, nonche' dalle linee
guida di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
ART. 5
(Imprese turistiche senza scopo di
lucro)
1. Le associazioni che operano nel
settore del turismo giovanile e per finalita'
ricreative, culturali, religiose, assistenziali o
sociali, sono autorizzate ad esercitare le attivita' di
cui all'articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e
condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita'
analoghe e legate fra di loro da accordi di
collaborazione.
2. Le associazioni di cui al comma
1 assicurano il rispetto dei diritti del turista
tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione
europea.
TITOLO II
PROFESSIONI E FORMAZIONE NEL
SETTORE TURISTICO
CAPO I
PROFESSIONI TURISTICHE
ART. 6
(Definizione)
1. Sono professioni turistiche
quelle attivita', aventi ad oggetto la prestazione di
servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di ospitalita', assistenza, accompagnamento e
guida, diretti a consentire ai turisti la migliore
fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il
profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
CAPO II
MERCATO DEL LAVORO
ART. 7
(Percorsi formativi)
1. Allo scopo di realizzare
percorsi formativi finalizzati all'inserimento
lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani
laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i
Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della
gioventu', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e' autorizzato, nell'ambito
delle risorse allo scopo disponibili a legislazione
vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti
di istruzione, anche universitaria, con altri enti di
formazione e con gli ordini professionali per lo
svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei
giovani operatori.
TITOLO III
MERCATO DEL TURISMO
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME
DI RICETTIVITA
ART. 8
(Classificazione)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo, nonche', in particolare, ai fini
dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui
all'articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in:
a) strutture ricettive alberghiere
e paralberghiere;
b) strutture ricettive
extralberghiere;
c) strutture ricettive all'aperto;
d) strutture ricettive di mero
supporto.
2. Per attivita' ricettiva si
intende l'attivita' diretta alla produzione di servizi
per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive.
Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi',
unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone
alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati
nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni
e convegni organizzati, nonche' la fornitura di
giornali, riviste, pellicole per
uso fotografico e di registrazione audiovisiva o
strumenti informatici, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso
esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a
carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la
vigente disciplina in materia di sicurezza.
Nella licenza di esercizio di
attivita' ricettiva e' ricompresa anche la licenza per
la somministrazione di alimenti e bevande per le persone
non alloggiate nella struttura nonche', nel rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, per le
attivita' legate al benessere della persona o
all'organizzazione congressuale.
3. E' fatto divieto ai soggetti che
non svolgono l'attivita' ricettiva, disciplinata dalle
previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella
ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in
qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche
telematica, parole e locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee ad indurre confusione sulla
legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le
violazioni a tale divieto le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una
sanzione amministrativa pecuniaria.
ART. 9
(Strutture ricettive alberghiere e
paralberghiere)
1. Sono strutture ricettive
alberghiere e paralberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico
alberghiere;
e) gli alberghi diffusi;
f) le residenze d'epoca
alberghiere;
g) i bed and breakfast organizzati
in forma imprenditoriale;
h) le residenze della salute -
beauty farm;
i) ogni altra struttura
turistico-ricettiva che presenti elementi
ricollegabili a uno o piu' delle
precedenti categorie.
2. Gli alberghi sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che
forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri
servizi accessori, secondo quanto previsto dall'articolo
8, comma 2, in camere ubicate in uno o piu' stabili o in
parti di stabile.
3. I motels sono alberghi
particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza
delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano
alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di
carburanti.
4. I villaggi albergo sono gli
esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o
degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla
centralizzazione dei servizi in funzione di piu' stabili
facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area
attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5. Le residenze turistico
alberghiere, o alberghi residenziali, sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria,
ubicate in uno o piu' stabili o parti di stabili, che
offrono alloggio e servizi accessori in unita' abitative
arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di
servizio autonomo di cucina.
6. Gli alberghi diffusi sono
strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi
in stabili separati, vicini tra loro, ubicati per lo
piu' in centri storici e, comunque, collocati a breve
distanza da un edificio centrale nel quale sono offerti
servizi di ricevimento, portineria e gli altri eventuali
servizi accessori.
7. Le residenze d'epoca alberghiere
sono le strutture ricettive alberghiere ubicate in
complessi immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico, dotate di mobili e arredi
d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad
un'accoglienza altamente qualificata.
8. I bed and breakfast in forma
imprenditoriale sono strutture ricettive a conduzione ed
organizzazione familiare, gestite da privati in modo
professionale, che forniscono alloggio e prima colazione
utilizzando parti della stessa unita' immobiliare
purche' funzionalmente collegate e con spazi familiari
condivisi.
9. Le residenze della salute o
beauty farm sono esercizi alberghieri dotati di
particolari strutture di tipo specialistico proprie del
soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti
terapeutici, dietetici ed estetici.
ART. 10
(Classificazione standard
qualitativi)
1. Gli standard minimi nazionali
per le imprese turistiche ricettive, escluse le
strutture agrituristiche che sono disciplinate ai sensi
della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo, sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro
delegato, previa consultazione delle associazioni di
categoria e dei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente dei rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano introducono, ove
ritenuto opportuno, livelli di standard migliorativi
rispetto a quelli minimi definiti in ambito nazionale,
nonche' provvedono a differenziare la declinazione di
dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piu'
aderiscano alle specificita' territoriali, climatiche o
culturali dei loro territori.
3. Al fine di accrescere la
competitivita' di promozione commerciale internazionale
e di garantire il massimo livello di tutela del turista,
viene istituito ed introdotto, su base nazionale, un
sistema di rating, associabile alle stelle, che consenta
la misurazione e la valutazione della qualita' del
servizio reso ai clienti. A tale
sistema aderiscono, su base
volontaria, i singoli alberghi. Per qualita' del
servizio reso ai clienti si intende l'insieme delle
attivita', dei processi e dei servizi, misurabili e
valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti. Il
sistema nazionale di rating e' organizzato tenendo conto
della tipologia delle strutture. Al fine di accrescere
gli standards di sicurezza e di garantire la massima
tutela del turista si tiene conto della presenza, ove
necessaria, di appositi strumenti salvavita. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
sentite le associazioni dei consumatori e di categoria,
vengono definiti i parametri di misurazione e
valutazione della qualita' del servizio turistico
nonche' individuati i criteri e le modalita' per
l'attuazione del sistema di rating.
ART. 11
(art. 1 legge 25
agosto 1991, n. 284)
(Pubblicita' dei prezzi)
1. I prezzi dei servizi di cui al
presente titolo sono liberamente determinati dai singoli
operatori turistici, fatto salvo l'obbligo di comunicare
i prezzi praticati secondo quanto disciplinato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Le leggi regionali regolano la
corretta informazione e pubblicita' dei prezzi
stabiliti, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza
degli obblighi di comunicazione alle regione, nonche' i
controlli sulla effettiva applicazione delle tariffe
comunicate.
CAPO II
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
ART. 12
(Strutture ricettive
extralberghiere)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere
amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono
strutture ricettive extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attivita' ricettive a
conduzione familiare - bed and breakfast;
c) le case per ferie;
d) le unita' abitative ammobiliate
ad uso turistico;
e) le strutture ricettive -
residence;
f) gli ostelli per la gioventu';
g) le attivita' ricettive in
esercizi di ristorazione;
h) gli alloggi nell'ambito
dell'attivita' agrituristica;
i) attivita' ricettive in residenze
rurali;
l) le foresterie per turisti;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca
extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini;
q) ogni altra struttura
turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili
a uno o piu' delle precedenti categorie.
2. Gli esercizi di affittacamere
sono strutture ricettive composte da camere ubicate in
piu' appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei
quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi
complementari.
3. I bed and breakfast sono
strutture ricettive a conduzione ed organizzazione
familiare, gestite da privati in forma non
imprenditoriale, che forniscono alloggio e prima
colazione utilizzando parti della stessa unita'
immobiliare purche' funzionalmente collegate e con spazi
familiari condivisi.
4. Le case per ferie sono strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o
gruppi e gestite, al di fuori di normali canali
commerciali, da enti pubblici, operanti senza fine di
lucro per il conseguimento di finalita' sociali,
culturali, assistenziali o sportive, nonche' da enti o
aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari. Nelle case per ferie possono altresi' essere
ospitati dipendenti e relativi familiari, di altre
aziende o
assistiti dagli enti di cui al
presente comma con i quali sia stata stipulata apposita
convenzione.
5. Le unita' abitative ammobiliate
ad uso turistico sono case o appartamenti, arredati e
dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in
locazione ai turisti, nel corso di una o piu' stagioni,
con contratti aventi validita' non inferiore a sette
giorni e non superiore a sei mesi consecutivi senza la
prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Le
unita' abitative ammobiliate a uso turistico possono
essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da
coloro che hanno la disponibilita' fino ad un massimo di
quattro unita' abitative, senza organizzazione in forma
di impresa. La gestione in forma non imprenditoriale
viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, da parte di coloro che hanno la
disponibilita' delle unita' abitative di cui al presente
articolo;
c) con gestione non diretta, da
parte di agenzie immobiliari e societa' di gestione
immobiliare turistica che intervengono quali mandatarie
o sub-locatrici, nelle locazioni di unita' abitative
ammobiliate ad uso turistico sia in forma
imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle
quali si rivolgono i titolari delle unita' medesime che
non intendono gestire tali strutture in forma diretta;
l'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare
relativamente a tali immobili e'
compatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali
e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi
o di gestione dedicate alla locazione.
6. Le strutture ricettive -
residence sono complessi unitari costituiti da uno o
piu' immobili comprendenti appartamenti arredati e
dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti
in forma imprenditoriale, dati in locazione ai turisti,
con contratti aventi validita' non inferiore a tre
giorni.
7. Gli ostelli per la gioventu'
sono strutture ricettive per il soggiorno e il
pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei
loro accompagnatori, gestite, in forma diretta o
indiretta, da enti o associazioni.
8. Le attivita' ricettive in
esercizi di ristorazione sono le strutture composte da
camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri
locali, gestite in modo complementare all'esercizio di
ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso
complesso immobiliare.
9. Gli alloggi nell'ambito delle
attivita' agrituristiche sono locali siti in fabbricati
rurali gestiti da imprenditori agricoli ai sensi della
legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo.
10. Le attivita' ricettive in
residenze rurali o country house sono le strutture
localizzate in ville padronali o fabbricati rurali da
utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa composte
da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono
di servizio di ristorazione aperto al pubblico.
11. Le foresterie per turisti sono
strutture ricettive normalmente adibite a collegi,
convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere,
tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite
senza finalita' di lucro che secondo quanto stabilito
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e, per quelle gestite dagli
Enti parco nazionali e dalle aree
marine protette, dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto,
offrono ospitalita' a persone singole e a gruppi
organizzati da enti e associazioni che operano nel campo
del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di
finalita' sociali, culturali,
assistenziali, religiose e
sportive, al di fuori dei normali canali commerciali.
12. I centri soggiorno studi sono
le strutture ricettive, gestite da enti pubblici,
associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati
operanti nel settore della formazione dedicati ad
ospitalita' finalizzata all'educazione e formazione in
strutture dotate di adeguata attrezzatura per
l'attivita' didattica e convegnistica specializzata, con
camere per il soggiorno degli ospiti.
13. Le residenze d'epoca sono
strutture ricettive extralberghiere ubicate in complessi
immobiliari di particolare pregio storico e
architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di
particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza
altamente qualificata.
14. I rifugi escursionistici sono
strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire
ospitalita' e ristoro ad escursionisti in zone montane
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da
strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in
prossimita' di centri abitati ed anche collegate
direttamente alla viabilita' pubblica.
15. I rifugi alpini sono strutture
ricettive ubicate in montagna, ad alta quota, fuori dai
centri urbani. I rifugi alpini sono predisposti per il
ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono
essere custoditi e aperti al pubblico per periodi
limitati nelle stagioni turistiche. Durante i periodi di
chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale
per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato,
sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso
di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura
stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque
garantito per l'intero arco della giornata.
16. I requisiti minimi per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo,
sono stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano, tenuto conto della disposizione
di cui all'articolo 15, comma 1.
ART. 13
(Strutture ricettive all'aperto)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere
amministrativo statale di cui all'articolo 15, sono
strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi nell'ambito delle
attivita' agrituristiche;
d) i parchi di vacanza.
2. Sono villaggi turistici le
strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate
destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in
allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
3. I villaggi turistici possono
anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per
la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi le strutture
ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria,
allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla
sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti
di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa
alla dizione di campeggio puo' essere usata quella di
camping.
5. I campeggi possono anche
disporre di unita' abitative mobili, quali tende,
roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan
o camper, e di unita' abitative fisse, per la sosta ed
il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi
mobili di pernottamento.
6. I campeggi nell'ambito delle
attivita' agrituristiche sono aree di ricezione
all'aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi
della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina
dell'agriturismo.
7. Sono parchi di vacanza i
campeggi, a gestione unitaria, in cui e' praticato
l'affitto della piazzola ad un unico equipaggio per
l'intera durata del periodo di apertura della struttura.
8. Le strutture ricettive
all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle
caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni
previste dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.
9. Nelle strutture ricettive
all'aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della
struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b) la continua presenza all'interno
della struttura ricettiva del responsabile o di un suo
delegato;
c) la copertura assicurativa per i
rischi di responsabilita' civile a favore dei clienti.
ART. 14
(Strutture ricettive di mero
supporto)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo, nonche' ai fini dell'esercizio del potere
statale di cui all'articolo 15, si
definiscono di mero supporto le
strutture ricettive allestite dagli enti locali per
coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e
locale.
2. Si intendono per aree di sosta
le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al
pubblico destinate alla sosta temporanea di turisti
provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE
STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
ART. 15
(Standard qualitativi)
1. Fatta salva la competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fine di uniformare l'offerta turistica
nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato fissa gli standard minimi nazionali
dei servizi e delle dotazioni per la classificazione
delle strutture ricettive di cui
agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14,
acquisita l'intesa con la Conferenza permanente dei
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. La classificazione
delle strutture ricettive agrituristiche e' disciplinata
ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante
disciplina dell'agriturismo.
2. Restano salve le competenze
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 11, comma 2, nonche' la
relativa disciplina sanzionatoria prevista dalla
normativa vigente.
ART. 16
(Semplificazione degli adempimenti
amministrativi delle strutture turistico - ricettive)
1. L'avvio e l'esercizio delle
strutture turistico - ricettive sono soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti
e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della
segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle
attivita' in questione restano soggetti al rispetto
delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di
pubblica sicurezza, di prevenzione incendi,
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
nonche' quelle relative all'efficienza energetica e
delle disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
4. Restano fermi i parametri
dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Nel caso di chiusura
dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli
otto giorni, il titolare dell'esercizio e' tenuto a
darne comunicazione all'autorita' competente.
6. L'esercizio delle strutture
ricettive e' subordinato al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
ART. 17
(Sportello unico)
1. Al fine di garantire
l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformita',
celerita' del procedimento ovvero la maggiore
accessibilita' del mercato si applicano alle imprese del
presente capo le disposizioni relative allo Sportello
unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento
attuativo, fatte salve le forme di semplificazione piu'
avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
TITOLO IV
AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
CAPO I
AGENZIE E ORGANIZZATORI DI VIAGGI
ART. 18
(Definizioni)
1. Le agenzie di viaggio e turismo
sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente
o disgiuntamente attivita' di produzione, organizzazione
ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra
forma di prestazione turistica a servizio dei clienti,
siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza
vendita diretta al
pubblico, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformita'
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Sono, altresi', considerate
agenzie di viaggio le imprese esercenti in via
principale l'organizzazione dell'attivita' di trasporto
terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando
assumono direttamente l'organizzazione di viaggi,
crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e
servizi aggiuntivi rispetto a
quelli strettamente necessari al
trasporto ed altresi' quelle che esercitano attivita'
locali e territoriali di noleggio, nonche' ogni altra
impresa che svolge attivita' ricollegabili alle
precedenti.
3. Sono escluse le mere attivita'
di distribuzione di titoli di viaggio.
4. Fatta salva l'ulteriore
competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime
delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di
viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che
svolgono attivita' similare e di evitare l'alterazione
del mercato, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni,
nonche' il livello minimo e massimo da applicare ad
eventuali cauzioni.
5. Le agenzie di viaggio e turismo
adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in
lingua straniera, che non traggano in inganno il
consumatore sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
6. E' vietato l'uso, nella ragione
o nella denominazione sociale ai soggetti che non
svolgono l'attivita' di cui al comma 1, o in qualsiasi
comunicazione al pubblico, delle parole: 'agenzia di
viaggio', 'agenzia di turismo', 'tour operator',
'mediatore di viaggio ovvero di altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre
confusione sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di cui al comma 1.
7. Chiunque contravviene alle
disposizioni di cui al comma 6 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano
competenti.
8. I soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente decreto, utilizzano
parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6,
sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data,
eliminando o integrando la ragione o denominazione
sociale, nonche' ogni pubblicita' o comunicazione al
pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine
alle attivita' effettivamente svolte.
9. Non rientrano nella nozione di
agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di
venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad
esse non si applicano le relative disposizioni ed i
relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che
effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti,
o voucher, regalo che permettono di
usufruire di servizi turistici
anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e
turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i
predetti cofanetti, o voucher, regalo.
ART. 19
(Obbligo di assicurazione)
1. Per lo svolgimento della loro
attivita', le agenzie di viaggio e turismo stipulano
congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con
il contratto di viaggio in relazione al costo
complessivo dei servizi offerti.
ART. 20
(Direttore tecnico)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono
fissati i requisiti professionali a livello nazionale
dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e
turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per
il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'apertura di filiali,
succursali e altri punti vendita di agenzie gia'
legittimate ad operare non richiede la nomina di un
direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del
servizio.
ART. 21
(Semplificazione degli adempimenti
amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e
turismo)
1. L'apertura, il trasferimento e
le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di
viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei
requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari
previsti dalle leggi delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione
certificata di inizio attivita' nei limiti ed alle
condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. L'attivita' oggetto della
segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali,
succursali e altri punti vendita di agenzie gia'
legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione
certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia
ove sono ubicati, nonche' alla provincia a cui e' stata
inviata la segnalazione di inizio attivita'.
TITOLO V
TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E
RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 22
(Circuiti nazionali di eccellenza a
sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia)
1. Al fine di superare la
frammentazione della promozione e della strutturazione
dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado
di collegare tutta l'Italia e di contribuire
strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a
soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali
e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali
di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine
turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti
turistici omogenei o rappresentanti realta' analoghe e
costituenti eccellenze italiane, nonche' veri e propri
itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
dello sviluppo economico, per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari e
forestali, della gioventu' e per le politiche europee,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di
eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari
tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo
tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della
capacita' ricettiva dei luoghi interessati. Essi sono
individuati come segue:
a) turismo della montagna;
b) turismo del mare;
c) turismo dei laghi e dei fiumi;
d) turismo della cultura;
e) turismo religioso;
f) turismo della natura e
faunistico;
g) turismo dell'enogastronomia;
h) turismo termale e del benessere;
i) turismo dello sport e del golf;
l) turismo congressuale;
m) turismo giovanile;
n) turismo del made in Italy e
della relativa attivita' industriale ed artigianale;
o) turismo delle arti e dello
spettacolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti
nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed
internazionale, anche con la partecipazione degli enti
locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e
dei soggetti pubblici e privati interessati che
concorrono alla formazione dell'offerta.
ART. 23
(Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici
locali i contesti turistici omogenei o integrati,
comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a
regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata
di beni culturali, ambientali e di attrazioni
turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura
e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di
imprese turistiche singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti
privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di
concertazione con gli enti
funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell' ambito delle proprie
funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione
tra politiche del turismo e politiche di governo del
territorio e di sviluppo economico, le regioni
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della
parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere
i
sistemi turistici locali di cui al
presente articolo.
CAPO II
TURISMO CULTURALE
ART. 24
(Incentivazione di iniziative di
promozione turistica
finalizzate alla valorizzazione del
patrimonio storico - artistico, archeologico,
architettonico
e paesaggistico italiano)
1. Nel rispetto dell'articolo 9
della Costituzione e del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali, promuove la realizzazione
di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la
valorizzazione del patrimonio storico - artistico,
archeologico, architettonico e paesaggistico presente
sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e
strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 25
(Strumenti di programmazione
negoziale)
1. Ai fini del perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 22, le amministrazioni
interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed
utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di
cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni
vengono stabiliti i tempi per la
conclusione degli accordi, che
devono comunque essere stipulati entro i successivi
sessanta giorni.
2. Gli strumenti di programmazione
negoziale di cui al comma 1 prevedono misure finalizzate
a:
a) promuovere, in chiave turistica,
iniziative di valorizzazione del patrimonio storico -
artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico
presente sul territorio italiano, con particolare
attenzione ai borghi, ai piccoli comuni ed a tutte le
realta' minori che ancora non hanno conosciuto una
adeguata valorizzazione del
proprio patrimonio a fini
turistici;
b) garantire, ai fini
dell'incremento dei flussi turistici, in particolare
dall'estero, che il predetto patrimonio sia
completamente accessibile al pubblico dei visitatori
anche al fine di incrementare gli introiti e di
destinare maggiori risorse al finanziamento degli
interventi di recupero e di restauro dello stesso;
c) assicurare la effettiva
fruibilita', da parte del pubblico dei visitatori, in
particolare di quelli stranieri, del predetto patrimonio
attraverso la predisposizione di materiale informativo
redatto obbligatoriamente nelle lingue inglese, francese
e tedesco, e, preferibilmente, in lingua cinese.
ART. 26
(Funzioni di monitoraggio)
1. Le funzioni di monitoraggio
delle attivita', elencate all'articolo 22, comma 2, sono
svolte dal Comitato permanente di promozione del turismo
in Italia, nel rispetto delle funzioni e delle
competenze degli uffici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e tenendo conto dei contratti
relativi ai sevizi di assistenza
culturale e ospitalita' per il
pubblico, utilizzando le risorse umane e strumentali
disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la
finanza pubblica.
CAPO III
TURISMO SOCIALE
ART. 27
(Fondo buoni vacanze)
1. Presso il Dipartimento per lo
sviluppo e competitivita' del turismo opera il Fondo di
cui alla disciplina prevista dall'articolo
2, comma 193, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato: "Fondo
buoni vacanze". Ad esso affluiscono:
a) risparmi costituiti da
individui, imprese, istituzioni o associazioni private
quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, societa'
finanziarie;
b) risorse derivanti da
finanziamenti, donazioni e liberalita', erogati da
soggetti pubblici o privati;
c) a decorrere dall'anno di imposta
2011, parte della quota destinata allo Stato di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.
2. Allo scopo di favorire la
crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico
nazionale con appositi decreti, di natura non
regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri
o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento
per le politiche della famiglia, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' per l'erogazione di buoni
vacanza da destinare ad interventi di solidarieta' in
favore delle fasce sociali piu' deboli, anche per la
soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei
flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione
delle aree che non abbiano ancora conosciuto una
adeguata fruizione turistica.
CAPO IV
ALTRI SETTORI
ART. 28
(Turismo termale e del benessere)
1. Il turismo termale e'
disciplinato dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
successive modificazioni.
2. Il turismo del benessere segue
la disciplina prevista dal titolo III del presente
Codice.
ART. 29
(Turismo della natura e faunistico)
1. L'agriturismo e' disciplinato
dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96.
2. Il turismo della natura
comprende le attivita' di ospitalita', ricreative,
didattiche, culturali e di servizi finalizzate alla
corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse
naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e
degli itinerari di recupero delle ippovie e delle
antiche trazzere del Paese. Per quanto non
specificamente previsto dalle normative di settore, e'
disciplinato dal titolo III del presente Codice.
ART. 30
(Turismo con animali al seguito)
1. Al fine di aumentare la
competitivita' del settore e l'offerta dei servizi
turistici a favore dei visitatori nazionali ed
internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta
ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e
nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali
domestici al seguito.
2. Ai fini di cui al comma 1, lo
Stato promuove la fattiva collaborazione tra le
autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori
turistici, le associazioni di tutela del settore.
ART. 31
(Turismo nautico)
1. Ferma restando l'osservanza
della normativa statale in materia di tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei
regolamenti di fruizione delle aree naturali protette,
la realizzazione delle strutture di interesse
turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i
pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se
ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi
morti e catenarie, collegamento con la terraferma e
apprestamento di servizi complementari, per la quale sia
stata assentita, nel rispetto della disciplina
paesaggistica e ambientale, concessione demaniale
marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di
alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale,
ferma restando la quantificazione del canone in base
alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le
competenze regionali in materia di demanio marittimo,
lacuale e fluviale.
TITOLO VI
CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
ART. 32
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente
capo di applicano ai pacchetti turistici definiti
dall'articolo 34, venduti od offerti in vendita a
chiunque nel territorio nazionale dall'organizzatore o
dall'intermediario, di cui all'articolo 33.
2. Il presente capo si applica
altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori
dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le
disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale
caso il professionista e' obbligato a comunicare per
iscritto l'esclusione del diritto di
recesso. L'omessa comunicazione in
merito all'inesistenza del diritto di recesso determina
l'applicabilita' degli articoli 64, 65, 66 e 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal
presente capo, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART. 33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si
intende per:
a) organizzatore di viaggio: il
soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso
corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti
turistici, realizzando la combinazione degli elementi di
cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche
tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilita' di realizzare autonomamente ed acquistare
tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che,
anche non professionalmente e senza scopo di lucro,
vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti
turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un
corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici
disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque
persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per
conto della quale il contraente principale si impegna ad
acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere
pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore
o tramite un intermediario.
ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad
oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso,
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione,
da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori
al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che
costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze
ricreative del turista, parte significativa del
pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli
elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae
l'organizzatore o il venditore agli obblighi del
presente capo.
ART. 35
(Forma dei contratti turistici)
1. Il contratto di vendita di
pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in
termini chiari e precisi. Al turista deve essere
rilasciata una copia del contratto stipulato e
sottoscritto dall'organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, e' tenuto a rilasciare al
turista i documenti relativi a questo servizio portanti
la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la
fattura relativa riportano la somma pagata per il
servizio.
ART. 36
(Elementi del contratto di vendita
di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) destinazione, durata, data
d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un
soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di
telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio
dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive
il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico,
modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui
servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed
aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore
al venticinque per cento del prezzo, da versarsi
all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il
pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a
titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo
1385 del codice civile non si producono qualora il
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile,
ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura
assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze
convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e
tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza
e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico
includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua
eventuale non conformita' alla regolamentazione
dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico
includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la
categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita'
all'accoglienza di persone disabili, nonche' le
principali caratteristiche, la conformita' alla
regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti
forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o
altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi
compresa la presenza di accompagnatori e guide
turistiche;
l) termine entro cui il turista
deve essere informato dell'annullamento del viaggio per
la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle
modalita' del viaggio espressamente convenuti tra
l'organizzatore o l'intermediario e il turista al
momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico
del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il
turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o
l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il
turista deve comunicare la propria scelta in relazione
alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui
all'articolo 41.
ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e
comunque prima della conclusione del contratto,
l'intermediario o l'organizzatore forniscono per
iscritto informazioni di carattere generale concernenti
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato
membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi
sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio
l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista
per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta
intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito
telefonico di eventuali rappresentanti locali
dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici
locali contattatili dal turista in caso di difficolta';
c) recapito telefonico
dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in
caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di
minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire
un contatto diretto con questi o con il responsabile
locale del suo soggiorno;
e) la facolta' di sottoscrivere un
contratto di assicurazione a copertura delle spese
sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o
per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato
nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute
nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla
stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di
fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del
servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del
contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al turista.
ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro
e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il
tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o
altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con
particolare riguardo alla distanza dalle principali
attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il
livello e le caratteristiche principali con particolare
riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua
approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere
generale applicabili al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con
indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli
obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere
per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di
prezzo da versare come acconto e le scadenze per il
versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo
di partecipanti eventualmente necessario per
l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine
entro il quale il turista deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il
soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di
recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di
contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a
distanza;
i) gli estremi della copertura
assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze
assicurative facoltative a copertura delle spese
sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o
per il rimpatrio in caso di incidente o malattia,
nonche' delle eventuali ulteriori polizze assicurative
sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute
nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e
l'intermediario in relazione alle rispettive
responsabilita', a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per
iscritto al turista prima della stipulazione del
contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante
uno specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le
informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su
supporto elettronico o per via telematica.
ART. 39
(Cessione del contratto)
1. Il turista puo' sostituire a se'
un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal
contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore
o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni
lavorativi prima della partenza, di trovarsi
nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico
e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario
sono solidamente obbligati nei confronti
dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del
prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti
dalla cessione.
ART. 40
(Revisione del prezzo)
1. La revisione del prezzo
forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto
dalle parti e' ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la
definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza
della variazione del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco
nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio
applicato. I costi devono essere adeguatamente
documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo'
in ogni caso essere superiore al dieci per cento del
prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo
supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente
puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme
gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso
essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
ART. 41
(Modifiche delle condizioni
contrattuali)
1. Prima della partenza
l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessita'
di modificare in modo significativo uno o piu' elementi
del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta
al turista, indicando il tipo di modifica e la
variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi
dell'articolo 40.
2. Ove non accetti la proposta di
modifica di cui al comma 1, il turista puo' recedere,
senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto
previsto nell'articolo 42.
3. Il turista comunica la propria
scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non
puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone
adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo
nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il
risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna
soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un
giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto,
e gli restituisce la differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.
ART. 42
(Diritti del turista in caso di
recesso o annullamento del servizio)
1. Quando il turista recede dal
contratto nei casi previsti dagliarticoli 40 e 41, o il
pacchetto turistico viene cancellato prima della
partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
turista, questi ha diritto di usufruire di un altro
pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore, previa restituzione della
differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro
sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il
turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore
danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando
la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
eventualmente richiesto ed il turista sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni prima
della data prevista per la partenza, oppure da causa di
forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di
prenotazioni.
ART. 43
(Mancato o inesatto adempimento)
1. Fermo restando gli obblighi
previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita
del pacchetto turistico, l'organizzatore e
l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno,
secondo le rispettive responsabilita'. Si considerano
inesatto adempimento le difformita' degli standard
qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L'organizzatore o
l'intermediario che si avvale di altri prestatori di
servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto
dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro
confronti.
ART. 44
(Responsabilita' per danni alla
persona)
1. Il danno derivante alla persona
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle
convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o
l'Unione europea, che disciplinano le singole
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico,
cosi' come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro
del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di
diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese
nel pacchetto turistico per le quali si applica
l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che
stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al
comma 1.
ART. 45
(Responsabilita' per danni diversi
da quelli alla persona)
1. Le parti contraenti possono
convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso
l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie,
limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno
alla persona, derivante dall'inadempimento o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1
non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore
a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del
codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del
danno si prescrive in un anno dal rientro del turista
nel luogo della partenza.
ART. 46
(Esonero di responsabilita')
1. Fatte salve le ipotesi di
responsabilita' oggettiva, previste da norme speciali,
l'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalla
responsabilita' di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando
la mancata o inesatta esecuzione del contratto e'
imputabile al turista o e' dipesa dal fatto di un terzo
a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un
caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o
l'intermediario apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del turista al fine di
consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in
cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo
ultimo imputabile.
ART. 47
(Danno da vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui l'inadempimento
o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa
importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice
civile, il turista puo' chiedere, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un
risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza
inutilmente trascorso ed all'irripetibilita'
dell'occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si
applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.
ART. 48
(Diritto di surrogazione)
1. L'organizzatore o
l'intermediario che hanno risarcito il turista sono
surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in
tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i
terzi responsabili.
2. Il turista fornisce
all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
ART. 49
(Reclamo)
1. Ogni mancanza nell'esecuzione
del contratto deve essere contestata dal turista,
mediante tempestiva presentazione di reclamo affinche'
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista puo' altresi'
sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di
altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto
ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario,
entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel
luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del
reclamo puo' essere valutata ai fini dell'articolo 1227
del codice civile.
ART. 50
(Assicurazione)
1. L'organizzatore e
l'intermediario devono essere coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei danni di cui agli
articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di
turismo organizzato possono essere assistiti da polizze
assicurative che, per i viaggi all'estero, garantiscano
il rientro immediato del turista a causa di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore o
dell'intermediario, e che assicurino al turista
assistenza anche di
tipo economico. Tali polizze
possono altresi' garantire, nei casi di insolvenza o
fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto
turistico. Qualora le spese per l'assistenza e per il
rimpatrio siano sostenute o anticipate
dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore
e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei
suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli
intermediari possono costituirsi in consorzi o altre
forme associative idonee a provvedere collettivamente,
anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per
la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalita'
del presente comma possono essere perseguite anche
mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle
altre forme associative di imprese e associazioni di
categoria del settore assicurativo, anche prevedendo
forme di riassicurazione.
4. L'obbligo, di cui al comma 1,
non sussiste per il prestatore di uno Stato membro
dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio
nazionale se sussistono le condizioni di cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli
affari esteri puo' chiedere agli interessati il
rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per
il soccorso e il rimpatrio delle persone che,
all'estero, si siano esposte deliberatamente, salvi
giustificati motivi correlati all'esercizio di attivita'
professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere
con l'uso della normale diligenza.
6. E' fatta salva la facolta' di
stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza
al turista.
ART. 51
(Fondo nazionale di garanzia)
1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo opera il fondo nazionale
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di
fallimento del venditore o dell'organizzatore, il
rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del
consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per
fornire una immediata disponibilita' economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato
annualmente da una quota pari al due per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le
finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo
corrispondente alla quota cosi' come determinata ai
sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo
non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta
salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potra' avvalersi del
diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente.
6. Le modalita' di gestione e di
funzionamento del fondo sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello
sviluppo economico.
CAPO II
DELLE LOCAZIONI TURISTICHE
ART. 52
(Locazioni di interesse turistico e
alberghiere)
1. All'articolo 27 della legge 27
luglio 1978, n. 392, il primo comma e' sostituito dal
seguente: "La durata delle locazioni e sublocazioni di
immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se
gli immobili sono adibiti ad una delle attivita'
appresso indicate industriali, commerciali e artigianali
di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e
turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di
soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e
simili.".
2. All'articolo 27 della legge 27
luglio 1978, n. 392, il terzo comma e' sostituito dal
seguente: "La durata della locazione non puo' essere
inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se
ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere,
all'esercizio di imprese assimilate ai sensi
dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di
attivita' teatrali.".
ART. 53
(Locazioni ad uso abitativo per
finalita' turistiche)
1. Gli alloggi locali
esclusivamente per finalita' turistiche, in qualsiasi
luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del
codice civile in tema di locazione.
TITOLO VII
ORDINAMENTO
CAPO I
ORGANIZZAZIONE
ART. 54
(Funzioni di indirizzo e vigilanza
dello Stato in materia di turismo)
1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo
ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da
istituire forme di collaborazione nell'ambito dei
rispettivi settori di competenza.
ART. 55
(Il Dipartimento per lo sviluppo e
la competitivita' del turismo)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo e' la struttura di
supporto delle politiche del Governo nell'area
funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento per lo
svolgimento delle proprie attivita' si avvale degli
altri organismi costituiti e delle societa' partecipate.
ART. 56
(Conferenza nazionale del turismo)
1. La Conferenza nazionale del
turismo e' indetta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni due anni ed
e' organizzata d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la
Conferenza: i rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e
dell'Unione nazionale comuni
comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE,
dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori
turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle
associazioni pro loco, delle associazioni senza scopo di
lucro operanti nel settore del turismo, delle
associazioni ambientaliste e animaliste, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime
orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del
documento contenente le linee guida del piano strategico
nazionale.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo
scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con
particolare riferimento alle politiche turistiche e a
quelle intersettoriali riferite al turismo, e di
favorire il confronto tra le istituzioni e le
rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di
ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal
funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri afferenti il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, con le
risorse allo scopo trasferite ai sensi del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
ART. 57
(Ente nazionale italiano del
turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo)
1. L'E.N.I.T., Agenzia nazionale
del turismo, e' un ente dotato di personalita' giuridica
di diritto pubblico, con autonomia statutaria,
regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, e successive
modificazioni.
2. L'Agenzia svolge tutte le
funzioni di promozione all'estero dell'immagine unitaria
dell'offerta turistica nazionale e ne favorisce la
commercializzazione anche al fine di renderla
competitiva sui mercati internazionali.
3. L'Agenzia e' sottoposta alla
diretta attivita' di indirizzo e vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato.
ART. 58
(Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia)
1. Al fine di promuovere un'azione
coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore
del turismo, con la politica e la programmazione
nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito il Comitato
permanente di promozione del turismo in Italia, di
seguito denominata Comitato. Con il medesimo decreto
sono regolati il funzionamento e l'organizzazione del
Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato, che puo' all'uopo delegare un suo
rappresentante. Il decreto di istituzione del Comitato
assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici
e privati operanti nel settore turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni
relative ai seguenti ambiti:
a) identificazione omogenea delle
strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del
turista;
b) accordi di programma con le
regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul
territorio progetti di formazione nazionale al fine di
promuovere lo sviluppo turistico;
c) sostegno ed assistenza alle
imprese che concorrono a riqualificare l'offerta
turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine
dell'Italia, nel settore turistico, all'interno confini
nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici
di eccellenza, garantendo sul territorio pari
opportunita' di propaganda ed una comunicazione
unitaria;
e) organizzazione dei momenti e
degli eventi di carattere nazionale, ad impulso
turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e
privati;
f) raccordo e cooperazione tra
regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del
marchio Italia.
4. L'istituzione ed il
funzionamento del Comitato non comportano oneri
aggiuntivi per la finanza
pubblica e la relativa
partecipazione e' a titolo gratuito.
CAPO II
PROMOZIONE DELL'ECCELLENZA
TURISTICA ITALIANA
ART. 59
(Attestazione di eccellenza
turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero)
1. Al fine di promuovere l'offerta
turistica italiana, e' istituita l'attestazione di
eccellenza turistica, denominata Maestro di cucina
italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della
ristorazione italiana che, con la propria attivita',
abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi
nel tempo, per l'alta qualita', la ricerca e la
professionalita', alla formazione di un'eccellenza di
offerta tale da promuovere l'immagine dell'Italia
favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la
caratterizzazione e tipicita' della relativa offerta. Ai
medesimi fini e' altresi' istituita l'attestazione di
eccellenza turistica, denominata Maestro
dell'ospitalita' italiana, da attribuire, ogni anno,
alle imprese alberghiere italiane che, con la propria
attivita', abbiano contribuito in modo significativo e
protrattosi nel tempo, per l'alta qualita', la ricerca e
la professionalita', alla formazione di
un'eccellenza di offerta tale da
promuovere l'immagine dell'Italia favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione
e tipicita' della relativa offerta.
2. Ai fini di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato e' autorizzato a disciplinare, con proprio
decreto, sul quale e' acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalita'
organizzative e procedurali idonee al conferimento della
'attestazione di eccellenza turistica, da rilasciare
sulla base di criteri oggettivi di agevole
verificabilita'. Con il medesimo
decreto viene individuato il numero massimo di imprese
da premiare ogni anno, comunque non superiore a venti
per ciascuna onorificenza.
3. L'impresa di ristorazione ed
alberghiera alla quale e' stata attribuita
l'attestazione di eccellenza turistica puo' utilizzarla,
per un biennio, anche a fini promozionali o
pubblicitari. Trascorso il biennio il titolare
dell'autorizzazione conserva il diritto di indicarla nel
proprio logo e nella propria insegna, con la
precisazione del biennio di riferimento.
4. E' autorizzata la realizzazione
di vetrofanie ed altri oggetti, con sopra riprodotto il
simbolo della attestazione di eccellenza turistica con
l'indicazione del biennio di conferimento, idonei a
segnalare adeguatamente il possesso della predetta
attestazione da parte dell'impresa di ristorazione.
5. E' autorizzato l'inserimento
delle denominazioni delle imprese, cui sia stata
attribuita l'attestazione di eccellenza turistica di cui
ai commi che precedono nel portale Italia.it.
ART. 60
(Attestazione Medaglia al merito
del turismo per la valorizzazione dell'immagine
dell'Italia)
1. E' istituita l'attestazione
della Medaglia al merito del turismo per la
valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a
tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per
il loro impegno e valore professionale, nonche' per la
qualita' e durata dei servizi resi, hanno efficacemente
contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla
valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia
nel mondo.
2. A tali fini, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
disciplina, con proprio decreto sul quale e' acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, le modalita' organizzative e procedurali idonee
al conferimento dell'attestazione, da rilasciare sulla
base di criteri oggettivi di agevole verificabilita'
individuati con riferimento ai parametri di cui al comma
1. Con il medesimo decreto viene individuato il numero
massimo di imprese da premiare ogni anno.
ART. 61
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui
all'articolo 60 comprende tre livelli crescenti: stella
di bronzo, stella d'argento e stella d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata
secondo il disegno approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di
attestazioni e' fissato in 10 medaglie d'oro, 25
medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 62
(Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite
nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27
settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, sul quale
e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. L'accertamento dei titoli per il
conferimento dell'attestazione e' fatto da una
Commissione nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro dallo stesso
delegato e composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato,che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo o da un suo
delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura
di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia,
ove esistente;
d) dal Presidente dell'Agenzia
nazionale per il turismo - ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato fra persone in possesso di adeguata esperienza
nel settore turistico.
3. La partecipazione alla
Commissione di cui al comma 2, e' a titolo gratuito.
ART. 63
(Istituzione della Medaglia al
merito del turismo per gli italiani all'estero)
1. E' istituita l'attestazione
della Medaglia al merito del turismo per gli italiani
all'estero, destinata a tributare un giusto
riconoscimento alle persone operanti all'estero che per
il loro impegno e valore professionale, nonche' per la
qualita' e durata dei servizi resi hanno illustrato il
Made in Italy in modo tanto esemplare da divenire
promotori turistici per il nostro Paese.
ART. 64
(Caratteristiche dell'attestazione)
1. L'attestazione di cui
all'articolo 63 comprende tre livelli crescenti:
medaglia di bronzo, medaglia d'argento e medaglia d'oro.
2. Ciascuna medaglia e' raffigurata
secondo il disegno approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
3. Il contingente annuale di
attestazione e' fissato in 10 medaglie d'oro, 25
medaglie d'argento e 50 medaglie di bronzo.
ART. 65
(Modalita' di attribuzione)
1. Le attestazioni sono conferite
nel giorno della giornata mondiale del turismo - 27
settembre - con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro degli affari esteri.
2. L'accertamento dei titoli per il
conferimento delle attestazioni e' fatto da una
Commissione nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e
composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato che la presiede;
b) dal Capo del Dipartimento per lo
sviluppo e la competitivita' del turismo o da un suo
delegato;
c) dal Coordinatore della Struttura
di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia;
d) dal Presidente dell'Agenzia
nazionale per il turismo-ENIT o da un suo delegato;
e) da tre membri, scelti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato fra persone in possesso di elevata esperienza e
professionalita' nel settore turistico;
f) da un membro designato dal
Ministero degli affari esteri fra persone in possesso di
elevata esperienza e professionalita' nel settore
turistico.
3. La partecipazione alla
Commissione, di cui al comma 2, e' a titolo gratuito.
CAPO III
LA QUALITA' DEL SERVIZIO E LA
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CARTA DEI SERVIZI
ART. 66
(Standard dell'offerta di servizi
turistici pubblici sul territorio nazionale)
1. Al fine di aumentare la qualita'
e la competitivita' dei servizi turistici pubblici sul
territorio nazionale le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle attivita'
istituzionali adottano la carta dei servizi turistici da
esse erogati.
2. Le carte definiscono quali
servizi turistici si intendono erogare, con quali
modalita' e quali standard di qualita' si intendono
garantire.
3. Le carte dei servizi di cui al
comma 1 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri -Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
determina con proprio decreto i livelli essenziali delle
prestazioni dei servizi turistici concernenti i diritti
civili e sociali, sulla base di parametri stabiliti con
legge dello Stato.
ART.67
(Composizione delle controversie in
materia di turismo)
1. La procedura di mediazione,
finalizzata alla conciliazione delle controversie in
materia di turismo, e' disciplinata dal decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e costituisce
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale o
arbitrale se cio' e' previsto da una clausola del
contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve
essere specificamente approvata per iscritto dal
turista.
2. Resta salva la facolta' del
turista di ricorrere a procedure di negoziazione
volontaria o paritetica o alla procedura di
conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o
conciliative per la risoluzione delle controversie tra
imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di
servizi turistici, istituite ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580. Nella procedura di conciliazione i turisti hanno
facolta' di avvalersi delle associazioni dei
consumatori. Tale procedura di conciliazione e'
disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART. 68
(Assistenza al turista)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo, nell'ambito delle
attivita' istituzionali, assicura l'assistenza al
turista, anche attraverso cali center. E' altresi'
istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e
negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso
il quale le persone fisiche e giuridiche, nonche' gli
enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi
dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami
nei
confronti di imprese ed operatori
turistici per l'accertamento dell'osservanza delle
disposizioni previste nel presente codice.
2. Ai fini di assistenza il
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo assicura l'omogeneita' di informazioni in ordine
ai diversi servizi previsti per i turisti, anche
attraverso l'individuazione di denominazioni standard,
da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale
settore. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le
procedure di negoziazione volontaria e paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la
istituzione di sportelli del turista la cui gestione
puo' essere delegata agli enti locali.
ART. 69
(Gestione dei reclami)
1. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo, ricevuta l'istanza di
cui all'articolo 68, avvia senza ritardo l'attivita'
istruttoria, informando contestualmente il reclamante,
l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Nel corso dell'istruttoria il
Dipartimento per e lo sviluppo e la competitivita' del
turismo puo' richiedere dati, notizie o documenti ai
soggetti proponenti il reclamo, alle imprese, agli
operatori turistici e ai soggetti sui quali esercita la
vigilanza, che rispondono nel termine di trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. In tale caso il
procedimento e' sospeso fino alla scadenza del suddetto
termine.
3. Il Dipartimento per lo sviluppo
e la competitivita' del turismo comunica ai soggetti di
cui al comma 2 l'esito dell'attivita' istruttoria entro
il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del
reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla
richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.
4. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato disciplina con
regolamento la procedura di gestione reclami, da
svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che
si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione del reclamo. |