Stefano Manzelli
Il giudice di pace quando rigetta
un ricorso stradale infondato puo' condannare
l'automobilista anche al pagamento delle spese vive
sostenute dal comune per presentarsi in udienza pur
senza avvocato.
Lo ha chiarito la Corte di
cassazione, Sez. II Civ., con la Sent. n. 11389 del 24
maggio 2011.
Un automobilista incorso in un
banale divieto di sosta accertato da un ausiliario del
traffico capitolino ha proposto ricorso al giudice di
pace ottenendo il rigetto dell'istanza e la conseguente
condanna al pagamento delle spese sostenute dal comune
per la vertenza determinate in 100 euro.
Contro questa decisione
l'interessato ha proposto censure alla corte di
cassazione ottenendo un ulteriore aggravio economico
della sua vicenda sanzionatoria.
Il collegio ha infatti rigettato la
doglianza dell'automobilista che riteneva eccessivo
l'importo fissato dal gdp per il ristoro delle spese
vive sostenute dal comune che si era presentato in
giudizio con un funzionario delegato, senza avvocato.
E ha anche condannato lo sfortunato
utente stradale al pagamento di tutte le ulteriori
spese.
E' ben vero che l'autorità
amministrativa che sta in giudizio con un proprio
funzionario, senza patrocinio, non può ottenere la
condanna dell'opponente, anche se soccombente, al
pagamento degli onorari da avvocato.
In tal caso spetterà però
legittimamente al comune il rimborso delle spese,
diverse da quelle generali, affrontate per la causa ed
evidenziate in apposita nota.
In buona sostanza se il comune
evidenzia bene con una nota le spese di cancelleria e
quelle impiegate per la materiale realizzazione del
deposito della comparsa di costituzione e risposta, il
giudice di pace ha ampia discrezionalità nella
valutazione dell'importo dovuto dal temerario
trasgressore.
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