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Massima discrezionalita' da parte del giudice-Lite temeraria, l'accollo delle spese puo' diventare punitivo- (Sentenza Cassazione civile 24/05/2011, n. 11389)-Ipsoa.it

 

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Stefano Manzelli

Il giudice di pace quando rigetta un ricorso stradale infondato puo' condannare l'automobilista anche al pagamento delle spese vive sostenute dal comune per presentarsi in udienza pur senza avvocato.

 

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, Sez. II Civ., con la Sent. n. 11389 del 24 maggio 2011.

 

Un automobilista incorso in un banale divieto di sosta accertato da un ausiliario del traffico capitolino ha proposto ricorso al giudice di pace ottenendo il rigetto dell'istanza e la conseguente condanna al pagamento delle spese sostenute dal comune per la vertenza determinate in 100 euro.

 

Contro questa decisione l'interessato ha proposto censure alla corte di cassazione ottenendo un ulteriore aggravio economico della sua vicenda sanzionatoria.

 

Il collegio ha infatti rigettato la doglianza dell'automobilista che riteneva eccessivo l'importo fissato dal gdp per il ristoro delle spese vive sostenute dal comune che si era presentato in giudizio con un funzionario delegato, senza avvocato.

 

E ha anche condannato lo sfortunato utente stradale al pagamento di tutte le ulteriori spese.

 

E' ben vero che l'autorità amministrativa che sta in giudizio con un proprio funzionario, senza patrocinio, non può ottenere la condanna dell'opponente, anche se soccombente, al pagamento degli onorari da avvocato.

 

In tal caso spetterà però legittimamente al comune il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, affrontate per la causa ed evidenziate in apposita nota.

 

In buona sostanza se il comune evidenzia bene con una nota le spese di cancelleria e quelle impiegate per la materiale realizzazione del deposito della comparsa di costituzione e risposta, il giudice di pace ha ampia discrezionalità nella valutazione dell'importo dovuto dal temerario trasgressore.

 

 

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