Presupposto per l'emanazione
dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive
è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in
assenza o in totale difformità del titolo concessorio,
con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto,
essa è sufficientemente motivata con l'accertamento
dell'abuso, essendo ''in re ipsa'' l'interesse pubblico
alla sua rimozione.
In caso di abuso edilizio
“l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea
generale, una specifica motivazione; l'abusività
costituisce di per sé motivazione sufficiente per
l'adozione della misura repressiva in argomento.
Ne consegue che, in presenza di
un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad
intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei
luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità
dell'amministrazione in relazione al provvedere” (T.A.R.
Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021).
Infatti “l'ordinanza di demolizione
di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e
non necessita di motivazione ulteriore rispetto
all'indicazione dei presupposti di fatto e
all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi”
(T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006 , n. 824)
ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza
di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la
constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in
totale difformità del titolo concessorio, con la
conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è
sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso,
essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua
rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di
motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa
intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione
dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato
un qualche affidamento nel privato” (Consiglio di Stato,
sez. V, 29 maggio 2006 n.3270).
Quanto all’avvenuta presentazione
ad opera dell’istante di un’istanza di accertamento di
conformità ai sensi dell’art.36 D.P.R. 380/2001 (in data
30 dicembre 2009), essa non dispiega efficacia alcuna in
punto di legittimità dell’atto impugnato, emanato
anteriormente.
Peraltro, la difesa di parte
istante non ha dedotto di aver provveduto alla
tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego,
espresso o tacito, della richiesta sanatoria, né ha
allegato l’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria
che, all’opposto, avrebbe determinato l’improcedibilità
del presente gravame per sopravvenuta carenza di
interesse.
A cura della Redazione
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