(Estratto da Diritto e Processo
formazione n. 5/2011)
QUAESTIO IURIS
Con la sentenza n. 6114 del 2011 la
Cassazione ha affrontato il tema della prevalenza sul
domicilio fiscale di quello eletto ai sensi del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 60, comma, lett. d).
La controversia è stata originata
dall'impugnazione da parte del contribuente di una
cartella di pagamento il cui prodromico avviso di
accertamento era stato notificato al domicilio fiscale e
non a quello che il contribuente aveva eletto presso lo
studio del proprio commercialista, ai sensi del detto
art. 60.
Il ricorso, accolto in primo grado,
è stato respinto in sede d’appello, ove i giudici hanno
ritenuto che la notifica presso il domiciliatario
eletto, ai sensi dell’art. 141 1° comma c.p.c., avesse
carattere meramente facoltativo per l’amministrazione
procedente e che pertanto la notifica effettuata a norma
degli artt. 138 ss. c.p.c. presso il domicilio fiscale
del contribuente fosse da ritenere valida, con la
conseguente piena validità dell'avviso di accertamento e
della cartella di pagamento.
Il contribuente ha proposto ricorso
per cassazione, sostenendo che la notifica al domicilio
eletto rappresenta un obbligo per l'amministrazione
finanziaria e non una facoltà, e che quindi nel caso di
specie la cartella di pagamento fosse da ritenersi nulla
per difetto di notifica dell'atto presupposto.
Nel decidere del ricorso, i giudici
di legittimità hanno ricordato in prima analisi che a
norma dell’art. 6 dello Statuto del Contribuente
l’amministrazione ha l’onere di garantire l’effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati, e che in caso di dubbi ermeneutici circa
l’interpretazione delle norme inerenti i rapporti fra
amministrazione finanziaria e contribuente, il giudice
deve far riferimento ai canoni di collaborazione,
cooperazione e buona fede in cui trova esplicitazione
l'intera logica sottesa allo Statuto del Contribuente
(orientamento già espresso in Cass. n. 7080 del 2004).
Naturalmente – hanno precisato i giudici – la posizione
di garanzia dell’amministrazione non può spingersi fino
al punto di garantire l’assoluta certezza dell'avvenuta
ricezione dell’atto da parte del contribuente, poiché la
disciplina della notifica è in generale legata al
concetto di conoscibilità legale; ciononostante –
prosegue la Corte – sebbene il richiamato articolo 6 al
comma 1 lasci “ferme le disposizioni in materia di
notifica degli atti tributari”, sarebbe palesemente
illogico ed in pesante contrasto con lo spirito stesso
dello Statuto del contribuente sostenere che per gli
atti non sottoposti a notifica sia richiesta l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente e che invece per
gli atti che devono essere notificati sia sufficiente la
sola conoscibilità legale.
Questa fondamentale precisazione,
che di fatto riconosce agli atti tributari uno status
particolare in ordine alla procedura di notifica, viene
posta come base al riconoscimento dell'obbligo in capo
all'amministrazione finanziaria di procedere alla
notifica presso il domicilio eletto dal contribuente.
Sostengono infatti i giudici che vista la peculiare
funzione svolta dalla notifica tributaria, l'elezione di
domicilio ex art. 60 D.P.R. cit. può derogare alle norme
generali sulla notifica disposte dal codice di procedura
civile e che a diversa conclusione non si può giungere
nemmeno argomentando esclusivamente a partire dalle
norme di rito: infatti è vero che l'art. 141 c.p.c.
obbliga alla notifica presso il domiciliatario solo
quando tale circostanza sia stata inserita in un
contratto, ma se anche quello d’imposta non si può
certamente considerare un rapporto contrattuale,
nondimeno la ratio della norma è perfettamente
trasferibile alla notifica tributaria, essendo stato
l'ente impositore portato a conoscenza della volontà del
contribuente.
Di conseguenza, conclude la Corte,
l'avviso di accertamento si ha come non notificato e, in
virtù di un principio ormai consolidato in
giurisprudenza (tra le tante viene richiamata Cass.
SS.UU. n. 6421 del 2007), la cartella di pagamento
risulta conseguentemente affetta da nullità.
Chiaramente, perché il principio di
diritto enunciato dalla Cassazione possa trovare
applicazione, è necessario che il contribuente abbia
dichiarato all'ente impositore la volontà di eleggere
domicilio (cfr. Cass. n. 6236 del 1998; Cass. n. 3317
del 2004). Eliminata dal 2010 la possibilità di eleggere
domicilio direttamente nella dichiarazione dei redditi,
ad oggi l'unica modalità per portare l’amministrazione
finanziaria a conoscenza dell’elezione è l'invio di una
raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, dopo la sentenza a Sezioni
Unite n. 19854 del 2004 intervenuta per sanare un
contrasto giurisprudenziale, alla notifica degli atti
tributari risulta applicabile tout court anche la
sanatoria delle nullità prevista dal codice di rito, con
la conseguenza che ove il contribuente abbia comunque
avuto notizia dell'atto tributario, qualsiasi nullità
della notifica viene sanata, salva l’eventuale decadenza
dell'ente impositore.
La SOLUZIONE di Cassazione, 16
marzo 2011, n. 6114
Per Cassazione 16 marzo 2011, n.
6114, è nulla la notifica eseguita al domicilio fiscale
del contribuente quando questi abbia eletto domicilio
nell'ambito dello stesso comune.
Afferma il collegio che:
1. L'amministrazione finanziaria
deve, in linea generale, assicurare l'effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui
destinati. Siffatto principio partecipa dei canoni di
collaborazione, cooperazione e buona fede in cui trova
esplicitazione l'intera logica sottesa allo statuto [del
contribuente, n.d.r.], cui, in sede di interpretazione,
il giudice deve fare riferimento al fine di risolvere
eventuali dubbi ermeneutici nel senso più consono ai
principi dallo stesso espressi, e in forza del quale
l'amministrazione deve comportarsi sempre con lealtà e
chiarezza, (guidando e) facilitando l'adempimento dei
doveri da parte dei privati.
2. Laddove vi sia stata, da parte
del contribuente, una valida elezione di domicilio, nel
comune di domicilio fiscale, stante la precipua funzione
della elezione detta in rapporto alla ricezione degli
atti tributari, non residua, per l'amministrazione,
altra possibilità in sede di notificazione all'indirizzo
del dichiarante.
3. In caso di elezione di domicilio
dal parte del contribuente, nel comune di domicilio
fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli
avvisi che lo riguardano, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60, comma 1, lett. d), la notificazione al
domicilio eletto è, per l'amministrazione fiscale,
obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione
dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal
domicilio eletto ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
APPROFONDIMENTO
Cassazione, Sent. 16 marzo 2011, n.
6114
Bibliografia
M. Bruzzone, Le notificazioni degli
atti tributari tra domicilio fiscale, domicilio eletto
ed indirizzo, in Corr. Trib., 2010, n. 33, p. 2676 ; F.
Graziano, La notificazione degli atti impositivi, in
Corr. Trib., 2010, 27, p. 2167; M. Cancedda, M. Denaro,
Nuovi modelli di dichiarazione dei redditi, in Il
fisco, 2007, fasc. 1, p. 4920
Giurisprudenza
Oltre quella già citata nel testo,
sulla sanatoria della notifica e la decadenza
dell’amministrazione: Cass. 16 gennaio 2004, n. 589;
sulla inapplicabilità della sanatoria delle nullità agli
avvisi di accertamento – prima delle SS.UU. del 2004 – :
Cass. 11 marzo 2002, n. 3513.
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