Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, Sentenza 14 aprile 2011, n. 8491-(Lex24)
Per quanto riguarda la forma
dell'atto di impugnazione, l'art. 1137 c.c. utilizza
l'espressione "ricorso all'autorità giudiziaria". Il
dato testuale impiegato dal legislatore ha formato
oggetto di una dibattuta questione relativa all'esatta
interpretazione del termine "ricorso". Si è infatti
discusso se a tale espressione occorra attribuire il
significato tecnico di una particolare forma di
introduzione del giudizio di impugnazione o, più
semplicemente, la stessa si riferisca alla possibilità
di rivolgersi all'autorità giudiziaria.
La giurisprudenza, investita in più
occasioni della questione prospettata, è pervenuta a
conclusioni spesso divergenti e contraddittorie. Dopo il
susseguirsi di pronunce oscillanti tra opposte
posizioni, sono intervenute le Sezioni Unite del Supremo
Collegio, le quali, componendo il contrasto insorto
all'interno della Seconda Sezione, hanno affermato che
le impugnazioni delle delibere dell'assemblea
condominiale, in applicazione della regola generale
dettata dall'art. 163 c.p.c., vanno proposte con
citazione, non disciplinando l'art. 1137 c.c. la forma
di tali impugnazioni. In altri termini, secondo il
giudice di legittimità, considerato che la norma in
esame si limita a consentire ai dissenzienti ed agli
assenti di agire in giudizio, per contestare la
conformità alla legge o al regolamento di condominio
delle decisioni adottate dall'assemblea, senza disporre
nulla in ordine alle relative modalità, queste vanno
individuate alla stregua della generale previsione
dell'art. 163 c.p.c., secondo cui "la domanda si propone
mediante citazione".
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma
dell'atto - Citazione - Necessità
L'art. 1137 c.c., non disciplina la
forma delle impugnazioni delle deliberazioni
condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione,
in applicazione della regola dettata dall'art. 163
c.p.c.
Cass., Sezione Un., Sentenza 14
aprile 2011, n. 8491
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Gravame
avverso la sentenza di primo grado - Forma - Citazione -
Necessità - Conseguenze in tema di tempestività
dell'impugnazione
L'appello avverso la sentenza che
abbia pronunciato sull'impugnazione di una delibera
dell'assemblea condominiale, in assenza di apposite
previsioni normative, va proposto - secondo la regola
generale contenuta nell'art. 342 c.p.c. - con citazione,
con la conseguenza che la tempestività dell'appello
medesimo, va verificata in base alla data di notifica
dell'atto di citazione e non alla data di deposito
dell'atto di gravame nella cancelleria del giudice "ad
quem".
Cass., Sezione 2, Sentenza 21 marzo
2011, n. 6412
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma -
Impugnazione proposta con ricorso - Tempestività
dell'impugnazione - Data di deposito del ricorso -
Rilevanza - Fondamento
L'impugnazione della delibera
condominiale può avvenire indifferentemente con ricorso
o con atto di citazione, nulla in tal senso prescrivendo
l'art. 1137 c.c.. Qualora essa venga proposta con
ricorso, ai fini della sua tempestività, va presa in
considerazione la data di deposito del ricorso e non
quella della sua notificazione, come invece avviene
nell'impugnazione proposta con atto di citazione. Ciò in
quanto non può essere chiesto alla parte di rispettare
un termine per la notificazione, posto che nel suo corso
si inserisce un adempimento, ovvero il decreto di
fissazione di udienza del giudice, che non rientra nella
disponibilità della parte medesima.
Tribunale di Roma, Sezione 5
Civile, Sentenza 12 gennaio 2010, n. 372
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma -
Citazione - Idoneità - Tempestività dell'impugnazione -
Notificazione della citazione nel termine - Sufficienza
- Riferimento all'iscrizione a ruolo - Necessità -
Esclusione
In tema di condominio,
l'impugnazione della delibera dell'assemblea può
avvenire indifferentemente con ricorso o con atto di
citazione, ma in quest'ultima ipotesi, ai fini del
rispetto del termine di cui all'art. 1137 cod. civ.,
occorre tenere conto della data di notificazione
dell'atto introduttivo del giudizio, anziché di quella
del successivo deposito in cancelleria, che avviene al
momento dell'iscrizione a ruolo della causa.
Cass., Sezione 2, Sentenza 11
aprile 2006, n. 8440
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere – Forma -
Termine - Citazione - Tempestività dell'impugnazione -
Notificazione della citazione nel termine - Sufficienza
- Necessario riguardo all'iscrizione a ruolo ai fini del
rispetto del termine prescritto - Esclusione
In tema di condominio di edifici,
ai fini della tempestività dell'impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea dei condomini a norma
dell'art. 1137 cod. civ., al deposito del ricorso nel
termine di trenta giorni dalla data della adozione o
comunicazione della deliberazione stessa è da ritenersi
equipollente, in virtù del principio generale di
conservazione degli atti quando essi conseguano lo scopo
cui sono destinati, la notificazione della citazione
introduttiva nel medesimo termine, anche quando
l'iscrizione a ruolo sia avvenuta successivamente.
Cass., Sezione 2, Sentenza 30
luglio 2004, n. 14560
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma -
Ricorso in senso tecnico - Sussistenza - Ragioni
L'art. 1137 cod. civ., nel
disciplinare tra l'altro la forma dell'atto di
impugnazione, in via contenziosa, delle delibere
condominiali, usa l'espressione letterale "ricorso" in
senso tecnico, onde salvaguardare l'esigenza, non
ravvisata per le delibere collegiali adottate dagli
organi della comunione in genere (artt. 1107 - 1109 cod.
civ.), di risolvere sollecitamente le questioni
concernenti la gestione del condominio.
Cass., Sezione 2, Sentenza 9 luglio
1997, n. 6205
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma -
Termine - Deposito del ricorso - Sufficienza
In tema di condominio di edifici la
tempestività dell'impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea dei condomini, che a norma dell'art. 1137
c.c. deve essere proposta con ricorso nel termine di
trenta giorni dalla data della deliberazione stessa, va
riscontrata con riguardo alla data del deposito di tale
atto e non alla sua notificazione, che rimane estranea
alla generale disciplina dell'instaurazione dei
procedimenti contenziosi con la forma del ricorso nonché
alla ratio e funzione dell'indicata impugnativa.
Cass., Sezione 2, Sentenza 27
febbraio 1988, n. 2081
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma - Atto
di citazione - Idoneità - Condizioni
L'impugnazione delle delibere
condominiali può essere proposta oltre che con ricorso,
come richiesto dall'art. 1137 cod. civ., anche con atto
di citazione purché lo stesso venga notificato al
condominio nel termine indicato dal terzo comma
dell'art. 1137 cod. civ., dalla adozione o comunicazione
della delibera, restando in potere dell'amministratore
del condominio, in tale caso, chiedere l'abbreviazione
del termine a comparire di cui all'art. 163 cod. proc.
civ. nel caso in cui sia stato fissato un termine
eccessivo.
Cass., Sezione 2, Sentenza 16
febbraio 1988, n. 1662
Condominio negli edifici -
Assemblea - Impugnazione delle delibere - Forma -
Procedimento - Natura - Notificazione del ricorso entro
trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione -
Necessità
Che l'impugnazione del condomino
dissenziente contro la deliberazione dell'assemblea dei
condomini per contrarietà a norma di legge o del
regolamento condominiale debba proporsi all'autorità
giudiziaria con ricorso anziché con citazione, non
significa che essa dia luogo ad un procedimento di
volontaria giurisdizione, da celebrare nelle forme dei
procedimenti in camera di consiglio, di cui agli artt.
737 e seguenti c.p.c.: al contrario, essa dà luogo ad un
procedimento contenzioso, soggetto al principio del
contraddittorio (art. 101 c.p.c.), con la conseguente
costituzione del rapporto processuale solo nel momento
della notifica del ricorso alla controparte e non già
nel momento del suo deposito in cancelleria. Pertanto,
il termine di decadenza di trenta giorni, di cui allo
ultimo comma dell'art. 1137 c.c., deve considerarsi
rispettato solo se entro i trenta giorni dalla
comunicazione della deliberazione il ricorso venga
notificato.
Cass., Sezione 2, Sentenza 5 maggio
1975, n. 1716
|