Tutte le persone che per consulti o problemi di salute
si recano dal proprio medico, o anche in strutture
sanitarie, sia pubbliche che private, hanno diritto alla
più totale riservatezza e al rispetto della propria
dignità. Il Garante per la Privacy ha messo a punto un
fascicolo informativo (“Dalla parte del paziente –
privacy: le domade più frequenti”) con le linee-guida in
materia. Passiamo in rassegna i passaggi più importanti
del testo. I dati personali riguardanti lo stato di
salute del paziente sono assolutamente riservati e non
possono essere trasmessi a terzi. Tali dati, proprio per
il particolare interesse che potrebbero suscitare,
vengono definiti “dati sensibili”. La loro
diffusione è del tutto proibita.
Informazioni al paziente
I medici, i farmacisti, gli infermieri, così come le
strutture sanitarie pubbliche e private, sono tenuti a
fornire al paziente un’informativa sui dati privati che
li riguardano e ottenere dagli stessi l’autorizzazione
al loro uso. Nel caso in cui il paziente non fosse in
grado di fornire nell’immediato le informazioni che lo
riguardano (incapacità di intendere o di volere,
imminente pericolo di vita ecc.) potrà sempre farlo egli
stesso in un secondo momento, dopo aver ricevuto le cure
del caso e se in grado di comunicare, o anche da un
familiare, un convivente o altra persona responsabile
della struttura in cui soggiorna.
Sarà quindi cura del medico, o di chi raccoglie i dati,
fornire al paziente tutte le informazioni sull’uso di
tali comunicazioni, così come i diritti che lo
riguardano (ad esempio: richiesta di revisione o
rimozione dei dati trattati)
L’informativa non deve essere necessariamente scritta
(sarebbe auspicabile trovare nella sala d’attesa del
proprio medico o di un ambulatorio un fac-simile con un
testo ben visibile) ma può essere divulgata anche
oralmente. La cosa importante è trasmettere le giuste
informazioni al paziente.
Informazioni sulla salute
Il medico può comunicare ad altre persone lo stato di
salute del paziente, solo dopo aver ricevuto dallo
stesso il permesso di chi deve essere messo a conoscenza
di tali informazioni. Nel caso di un ricovero presso un
ospedale o di pronto soccorso, la struttura sanitaria
può informare anche telefonicamente della presenza di
una persona nei propri locali a parenti, familiari,
conoscenti o terzi legittimati, ma solo dopo aver
ricevuto dal paziente l’autorizzazione a divulgare tale
notizia. Nel caso in cui l’interessato desiderasse che
la sua presenza in ospedale, casa di cura o altro non
fosse comunicata a suoi congiunti, nessuna notizia che
lo riguardi potrà essere divulgata dal personale medico
o dalla struttura ospedaliera a terzi. La volontà del
paziente di non informare sul proprio stato di salute o
sul proprio ricovero, familiari, congiunti, amici o
conoscenti deve essere assolutamente rispettata.
Le associazioni di volontariato possono ricevere
informazioni sui loro assistiti, ma sono tenute al
rispetto delle regole che la struttura sanitaria prevede
per il personale interno.
Le cartelle cliniche, le analisi e tutti i documenti
rilasciati dagli organismi sanitari, possono essere
trasmessi, in busta chiusa, anche non ai diretti
interessati, ma solo se provvisti di delega scritta.
Le informazioni contenute nella cartella di un defunto,
possono essere trasmesse solo a persone che abbiano
interessi propri o che agiscano a difesa della persona
deceduta, o per importanti ragioni familiari.
Attesa del paziente
Nelle sale di attesa di grandi strutture sanitarie, i
pazienti in procinto di essere chiamati dopo aver atteso
il loro turno, devono essere avvisati con tono discreto
ed a bassa voce. Sarebbe opportuno quindi, nel momento
della prenotazione o dell’accettazione per una visita,
assegnare al richiedente un numero od un codice
alfanumerico, in modo che la chiamata resti anonima.
Possono invece essere chiamati con il proprio nome, al
momento opportuno per una visita, un colloquio o altro,
solo i pazienti che intrattengano un rapporto diretto
con il proprio medico,
che sia specialista, di base o privato.
La cosiddetta “distanza di cortesia” è un altro
accorgimento messo in pratica per il rispetto della
privacy del paziente. Serve a tutelare e proteggere i
dialoghi e/o le informazioni trasmesse durante i
colloqui tra il personale sanitario e l’astante. Gli
sportelli d’ospedale o delle aziende sanitarie, i banchi
delle farmacie, devono essere contrassegnati da una riga
gialla, che serve per delimitare lo spazio di chi deve
trasmettere informazioni e/o richieste. Tale striscia
gialla, non deve essere oltrepassata da chi è in attesa
del proprio turno.
All’ingresso dei reparti, non possono essere esposte
liste di pazienti in attesa di un intervento. Peraltro,
non possono essere visibili ad estranei, ad esempio
nella stanza di un ospedale, documenti sulle condizioni
cliniche del malato, quali cartelle personali situate
vicino al letto del ricoverato. Inoltre, il personale
sanitario deve adoperarsi per non divulgare informazioni
sullo stato di salute di un ammalato, che per ovvi
motivi logistici e di spazio, divide la stanza con altre
persone. A tal proposito, il Garante ha stabilito
precise regole di comportamento per garantire la
riservatezza dei pazienti. Ad esempio, l’uso di
paraventi nei reparti di pronto soccorso o rianimazione,
in modo da limitare la visibilità degli ammalati solo ai
propri familiari.
Uso di internet e telecamere
L’uso di telecamere, in ospedale o case di cura, deve
essere limitato solo per pazienti ricoverati in
particolari locali, tipo isolamento o rianimazione e
solo per eccezionali casi di indispensabilità, che
possano essere di sostegno per la tutela e la salute
degli interessati. La visione delle immagini è deputata
solo al personale autorizzato. La diffusione delle
immagini dei pazienti deve essere consentita solo a
congiunti o familiari dello stesso. E’ proibito quindi
collocare i monitor in stanze dove il pubblico ha libero
accesso. Assolutamente vietata la diffusione di immagini
dove si può intuire lo stato di salute degli ammalati.
Il paziente ha accesso a tutti i dati personali che lo
riguardano e può richiedere qualsiasi forma di
registrazione, sia in formato video o anche semplici
fotografie, che lo riguardino.
E’ assolutamente vietata la diffusione tramite internet
di dati anagrafici, risultati di analisi o indicazioni
sullo stato di salute di persone che si rechino in
ospedale. E’ vietato inoltre la pubblicazione di foto,
nomi od altro su pagine di social network, anche se
compiuto in buona fede e con il solo scopo di
condividerle con i propri amici.
E’ sempre vietato inoltre diffondere tramite internet
graduatorie di disabili beneficiari di un contributo
pubblico.
Salute dei dipendenti
Il lavoratore assente per malattia, in assenza di
specifiche deroghe previste da leggi o regolamenti, deve
fornire al datore di lavoro un semplice certificato
medico che dichiari la prognosi e la durata dell’assenza
dal lavoro. Il datore di lavoro non è autorizzato a
conoscere la diagnosi del lavoratore.
I certificati medici legali che affermino l’idoneità al
servizio di un lavoratore, non devono contenere diagnosi
e/o il verbale della visita collegiale.
Alle imprese pubbliche o private è vietata la diffusione
dei dati sulla salute dei propri dipendenti.
HIV
Il medico, al momento dell’accettazione, non può
chiedere informazioni sulla sieropositività del
paziente, tranne nei casi in cui tale informazione è
correlata o risulti indispensabile per il tipo di
intervento da eseguire. Ad ogni modo, il dato
sull’infezione da HIV (virus dell’immunodeficienza)
può essere registrato solo dal medico, con il
consenso del paziente, e mai dal personale
amministrativo.
La sicurezza dal rischio di contagio per il personale
medico da HIV, è comunque tutelata dall’applicazione di
specifiche misure di protezione, quindi non può essere
giustificato il bisogno di ottenere informazioni sulla
sieropositività del paziente.
Un medico che venga a conoscenza di un caso di HIV deve
utilizzare ogni misura che gli consenta di garantire la
privacy del paziente, e non porre in essere
comportamenti discriminatori verso lo stesso.
FSE (Fascicolo sanitario elettronico)
Il paziente ha facoltà di decidere liberamente
l’inserimento dei dati che lo riguardano in un fascicolo
sanitario elettronico. Senza il suo consenso è vietato
inserire dati sulla sua salute in un FSE.
Deve inoltre ricevere adeguata informazione che
chiarisca chi ha accesso ai suoi dati. Nel caso in cui
il paziente non aderisca al fascicolo sanitario
elettronico, ha comunque diritto a poter usufruire delle
prestazioni del servizio sanitario nazionale. La visione
e l’accesso al fascicolo sanitario elettronico è
consentita allo stesso paziente e al personale sanitario
autorizzato. Non può essere visionato da datori di
lavoro o da periti di compagnie di assicurazione.
I referti medici o risultati di analisi cliniche possono
essere inviate tramite internet, alla e-mail del
paziente. L’adesione al servizio è facoltativa e resa
possibile solo se autorizzata dal paziente, che dovrà
ricevere tutte le informazioni che espongano senza
possibilità di dubbi le caratteristiche del servizio. I
referti saranno consultabili on-line per un periodo
limitato di quarantacinque giorni.
http://www.garanteprivacy.it
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