Con sentenza n. 12278/2011 la
Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno
morale e del danno patrimoniale sia alla ex moglie sia
alla convivente di un uomo deceduto a seguito di un
incidente stradale.
Con questa importante sentenza, la
Corte di Cassazione ha quindi ritenuto giusto equiparare
la famiglia legale a quella di fatto.
Ecco un estratto delle motivazioni:
“I giudici di merito hanno
proceduto alla ripartizione dell’importo dovuto per
danno morale tra tutti gli aventi diritto non in modo
automatico, ma nella determinazione in concreto del
danno per ciascuno dei congiunti hanno tenuto conto
delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la
somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto
(Cass. n. 116/2001).
I giudici di merito hanno tenuto
conto della particolarità della situazione in oggetto,
condividendo la giurisprudenza, anche di legittimità,
che in materia di responsabilità civile ha riconosciuto
il diritto al risarcimento del danno conseguente alle
lesioni o alla morte di una persona in favore del
convivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che
venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova
dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e
di affetti e di una vicendevole assistenza morale e
materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le
stesse caratteristiche di quelle dal legislatore
ritenute proprie del vincolo coniugale (Cass. Sez. 3,
29/4/2005 n. 8976).
In base agli stessi presupposti, la
Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del diritto
al risarcimento in favore di chi sia stata legata da un
vincolo di filiazione naturale alla vittima del
sinistro, ancorché non legalmente riconosciuta, laddove
tale vincolo sia stato contraddistinto dalle medesime
caratteristiche di quello tra genitore e figlio
legittimo o naturale.
(…) Si osserva che i Giudici di
appello hanno parificato, ai fini del risarcimento dei
danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto,
in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità
e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni
affettiva.
Successivamente hanno differenziato
le singole posizioni degli aventi diritto, riconoscendo
alla moglie ed alla convivente un importo maggiore
rispetto ai figli, e per i figli un importo diverso per
quelli conviventi e per la figlia sposata, a cui è stato
liquidato un importo inferiore.
Quindi, nel risarcimento concreto
del danno, tenendo conto della particolarissima
situazione di un soggetto con due nuclei familiari
legati a lui da una rapporto di protratta e
contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito,
lungi dal lamentato automatismo, hanno tenuto conto
della diversa intensità del vincolo familiare, moglie
convivente e figli, e della effettiva convivenza
liquidando alla figlia sposata un importo inferiore
(…)”. |