L'uso
di videocamere in ambito condominiale, le attuali lacune
del quadro normativo e le conseguenti questioni
problematiche rispetto alla protezione dei dati
personali nell'ambito del condominio.
I
servizi condominiali, lasciati al libero godimento di
condomini e altri frequentatori, anche occasionali,
comportano una continua e poco controllabile
circolazione dei dati personali per svariate finalità,
con gravi rischi verso il diritto alla privacy, ormai
evolutosi nel più ampio e complesso diritto alla
protezione dei dati (v. artt. 7 e 8 Carta Nizza).
Va
subito detto che, come si spiegherà meglio infra,
l’attuale quadro normativo nazionale e quello
comunitario, tuttavia, non pare tuttavia sufficiente ad
assicurare sempre e adeguatamente la protezione dei dati
personali nell’ambito condominiale.
Una
significativa interazione fra materia condominiale e
materia della privacy si registra nel nuovo
provvedimento generale in materia di videosorveglianza
(8 aprile 2010).
Anzitutto, si deve osservare che tale nuovo
provvedimento del Garante Privacy, che sostituisce
quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso
necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di
sistemi di videosorveglianza per diverse finalità
(prevenzione, accertamento e repressione dei reati,
sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata,
controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione
dei numerosi interventi legislativi adottati in materia:
tra questi, quelli recenti che hanno incentivato l'uso
di telecamere a livello locale.
Anzitutto si deve osservare come, benché non trovi
applicazione la disciplina del Codice, secondo il
Garante Privacy, al fine di evitare di incorrere nel
reato di interferenze illecite nella vita privata (art.
615-bis c.p.), vanno adottate specifiche cautele:
-
l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque
limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza
(ad esempio antistanti l'accesso alla propria
abitazione);
- va
esclusa, a pena di illiceità del trattamento dei dati,
ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di
immagini, relativa ad aree comuni (cortili,
pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti
antistanti l'abitazione di altri condomini. Il nuovo
provvedimento dedica ulteriori apposite regole anche
alla materia condominiale.
Qualora
i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per
il tramite della relativa amministrazione), si evidenzia
che tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto
di una segnalazione da parte del Garante al Governo ed
al Parlamento (v. Boll., maggio 2008, n. 94, doc web
1523997 sul sito ufficiale del Garante,
www.garanteprivacy.it).
La
questione di fondo è l’assenza di una puntuale
disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi
applicativi evidenziati nell'esperienza di questi ultimi
anni.
Non sono
infatti chiare, fra le altre, le seguenti questioni:
a) la disciplina codicistica dell’istituto
condominiale non consente, nemmeno per analogia, di
individuare quali siano i soggetti, abitanti in un
condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per
la delibera assembleare relativa all’installazione di
telecamere che riprendano le aree comuni. Infatti,
posssono in astratto vantare una legittimazione al
riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari
di diritti personali concernenti le porzioni solitarie
comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto
frequentano abitualmente l’edificio per vincoli
familiari o per motivi di lavoro;
b) la
normativa non chiarisce allo stato se occorra
l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti
una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo
perché la delibera di installazione della
videosorveglianza sia validamente assunta.
Riguardo
all’uso di videocamere in ambito condominiale, va
considerata la pronuncia del Tribunale di Salerno,
sezione I civile, ordinanza 14 dicembre 2010, la quale
evidenzia chiaramente che la materia in questione sconta
innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo. Tale
lacuna pertanto va risolta facendo unicamente buona
applicazione dei principi generali che sovrintendono ai
“separati mondi” della protezione dei dati personali e
del condominio negli edifici.
La
giurisprudenza, inoltre, sottolinea che, oltre a quanto
evidenziato dalla suindicata segnalazione del Garante,
in materia non risulta adottato al riguardo quel codice
deontologico relativo alla videosorveglianza, auspicato
dall’art. 134 d.lgs. n. 196 del 2003. Si chiarisce che,
se l’impianto di videosorveglianza voluto dal Condominio
per distanza, angolo visuale e qualità degli strumenti
di ripresa, consente di rendere identificabili le
persone inquadrate, allora le registrazioni effettuate
tramite l’uso delle telecamere installate contengono in
ogni caso dati di carattere personale.
Qual è
innegabilmente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a
contraddistinguere l’aspetto fisico di una persona con
modalità tali da permetterne il riconoscimento (si veda
al riguardo il decalogo sulla videosorveglianza
approvato il 2 ottobre del 2002, WP 67/2002, dal Gruppo
dei Garanti europei, ex art. 29 della direttiva
95/46/CE).
In tal
senso, è agevole concludere che la finalità della
videosorveglianza è proprio quella di identificare le
persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui
tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria
da parte dello stesso titolare.
Avendosi
riguardo ad un impianto di videosorveglianza installato
da un Condominio per dedotte finalità di sicurezza e
serenità nel godimento delle aree comuni, il discorso
appare inevitabilmente complicato già a monte, non
tanto, quindi, con riferimento all’analisi del profilo
passivo del trattamento dei dati, quanto piuttosto con
riguardo al riscontro del profilo attivo.
Vale a
dire in ordine alla esatta individuazione del soggetto
che possa qualificarsi appropriatamente come “titolare
del trattamento”, ex art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003,
invero al titolare soltanto spettando di decidere le
finalità e modalità di trattamento dei dati personali.
Prescrizioni e sanzioni del Garante in materia di
videosorveglianza (Provv. 8 aprile 2010)
A parte
le problematiche teoriche, va evidenziato che con il
citato provvedimento generale del 2010, il Garante
Privacy invita tutti i titolari dei trattamenti di dati
personali effettuati tramite sistemi di
videosorveglianza (compreso quindi l’amministratore
condominiale ma anche i singoli condomini, data la
difficoltà di inquadramento giuridico del medesimo e di
riconoscere al condominio personalità giuridica e
autonomia patrimoniale) ad attenersi alle prescrizioni
indicate nel detto provvedimento generale. In caso
contrario il trattamento dei dati, da parte del
condomino, è, a seconda dei casi, illecito oppure non
corretto, ed espone:
-
all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in
violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2,
del Codice);
-
all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del
trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1,
lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate
dall'autorità giudiziaria civile e penale;
-
all'applicazione delle pertinenti sanzioni
amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice).
Conclusioni
Conclusivamente, emerge, da quanto finora detto, la
particolare e crescente attenzione concessa dal nostro
ordinamento all’applicazione dei principi di protezione
di dati personali alla materia condominiale, al chiaro
fine anzitutto di proteggere la privacy dei condomini i
cui diritti e interessi rischiano, in ambito
condominiale, di confondersi e perdere in termini di
tutela.
Tuttavia, essendo recente l’interazione fra le due
materie e soprattutto ancora lontana dalla definizione
compiuta, più e rilevanti sono ancora le questioni – v.
supra - del tutto o in parte aperte e non di facile
raccordo e soluzione.
Al
riguardo, non può non evidenziarsi la necessità di un
intervento legislativo che detti nuove e apposite regole
generali in materia condominiale con cui integrare
l’attuale Codice della Privacy, ferma restando la
parziale perdurante applicabilità delle regole del
codice civile per il settore condominiale. |