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Videocamere condominiali, cosa c'è dietro l'angolo? di Raffaello Pisano-Ipsoa.it

 

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 L'uso di videocamere in ambito condominiale, le attuali lacune del quadro normativo e le conseguenti questioni problematiche rispetto alla protezione dei dati personali nell'ambito del condominio.

I servizi condominiali, lasciati al libero godimento di condomini e altri frequentatori, anche occasionali, comportano una continua e poco controllabile circolazione dei dati personali per svariate finalità, con gravi rischi verso il diritto alla privacy, ormai evolutosi nel più ampio e complesso diritto alla protezione dei dati (v. artt. 7 e 8 Carta Nizza).

 

Va subito detto che, come si spiegherà meglio infra, l’attuale quadro normativo nazionale e quello comunitario, tuttavia, non pare tuttavia sufficiente ad assicurare sempre e adeguatamente la protezione dei dati personali nell’ambito condominiale.

 

Una significativa interazione fra materia condominiale e materia della privacy si registra nel nuovo provvedimento generale in materia di videosorveglianza (8 aprile 2010).

 

Anzitutto, si deve osservare che tale nuovo provvedimento del Garante Privacy, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli recenti che hanno incentivato l'uso di telecamere a livello locale.

 

Anzitutto si deve osservare come, benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, secondo il Garante Privacy, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), vanno adottate specifiche cautele:

 

- l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione);

 

- va esclusa, a pena di illiceità del trattamento dei dati, ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. Il nuovo provvedimento dedica ulteriori apposite regole anche alla materia condominiale.

 

Qualora i trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa amministrazione), si evidenzia che tale specifica ipotesi è stata recentemente oggetto di una segnalazione da parte del Garante al Governo ed al Parlamento (v. Boll., maggio 2008, n. 94, doc web 1523997 sul sito ufficiale del Garante, www.garanteprivacy.it).

 

La questione di fondo è l’assenza di una puntuale disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi applicativi evidenziati nell'esperienza di questi ultimi anni.

 

Non sono infatti chiare, fra le altre, le seguenti questioni:

 

a)         la disciplina codicistica dell’istituto condominiale non consente, nemmeno per analogia, di individuare quali siano i soggetti, abitanti in un condominio di edifici, che abbiano diritto di voto per la delibera assembleare relativa all’installazione di telecamere che riprendano le aree comuni. Infatti, posssono in astratto vantare una legittimazione al riguardo sia i titolari di diritti reali, sia i titolari di diritti personali concernenti le porzioni solitarie comprese nel fabbricato, sia ancora coloro che soltanto frequentano abitualmente l’edificio per vincoli familiari o per motivi di lavoro;

 

b) la normativa non chiarisce allo stato se occorra l’unanimità dei partecipanti al condominio, o se basti una qualche maggioranza di votanti di un qualche tipo perché la delibera di installazione della videosorveglianza sia validamente assunta.

 

Riguardo all’uso di videocamere in ambito condominiale, va considerata la pronuncia del Tribunale di Salerno, sezione I civile, ordinanza 14 dicembre 2010, la quale evidenzia chiaramente che la materia in questione sconta innanzitutto l’assoluta carenza del dato normativo. Tale lacuna pertanto va risolta facendo unicamente buona applicazione dei principi generali che sovrintendono ai “separati mondi” della protezione dei dati personali e del condominio negli edifici.

 

La giurisprudenza, inoltre, sottolinea che, oltre a quanto evidenziato dalla suindicata segnalazione del Garante, in materia non risulta adottato al riguardo quel codice deontologico relativo alla videosorveglianza, auspicato dall’art. 134 d.lgs. n. 196 del 2003. Si chiarisce che, se l’impianto di videosorveglianza voluto dal Condominio per distanza, angolo visuale e qualità degli strumenti di ripresa, consente di rendere identificabili le persone inquadrate, allora le registrazioni effettuate tramite l’uso delle telecamere installate contengono in ogni caso dati di carattere personale.

 

Qual è innegabilmente il dato dell’immagine, di per sé idoneo a contraddistinguere l’aspetto fisico di una persona con modalità tali da permetterne il riconoscimento (si veda al riguardo il decalogo sulla videosorveglianza approvato il 2 ottobre del 2002, WP 67/2002, dal Gruppo dei Garanti europei, ex art. 29 della direttiva 95/46/CE).

 

In tal senso, è agevole concludere che la finalità della videosorveglianza è proprio quella di identificare le persone attraverso le immagini riprese nei casi in cui tale attività di identificazione sia ritenuta necessaria da parte dello stesso titolare.

 

Avendosi riguardo ad un impianto di videosorveglianza installato da un Condominio per dedotte finalità di sicurezza e serenità nel godimento delle aree comuni, il discorso appare inevitabilmente complicato già a monte, non tanto, quindi, con riferimento all’analisi del profilo passivo del trattamento dei dati, quanto piuttosto con riguardo al riscontro del profilo attivo.

 

Vale a dire in ordine alla esatta individuazione del soggetto che possa qualificarsi appropriatamente come “titolare del trattamento”, ex art. 28 d.lgs. n. 196 del 2003, invero al titolare soltanto spettando di decidere le finalità e modalità di trattamento dei dati personali.

 

Prescrizioni e sanzioni del Garante in materia di videosorveglianza (Provv. 8 aprile 2010)

 

A parte le problematiche teoriche, va evidenziato che con il citato provvedimento generale del 2010, il Garante Privacy invita tutti i titolari dei trattamenti di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (compreso quindi l’amministratore condominiale ma anche i singoli condomini, data la difficoltà di inquadramento giuridico del medesimo e di riconoscere al condominio personalità giuridica e autonomia patrimoniale) ad attenersi alle prescrizioni indicate nel detto provvedimento generale. In caso contrario il trattamento dei dati, da parte del condomino, è, a seconda dei casi, illecito oppure non corretto, ed espone:

 

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (art. 11, comma 2, del Codice);

 

- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (art. 143, comma 1, lett. c), del Codice), e di analoghe decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile e penale;

 

- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali (artt. 161 e ss. del Codice).

 

Conclusioni

 

Conclusivamente, emerge, da quanto finora detto, la particolare e crescente attenzione concessa dal nostro ordinamento all’applicazione dei principi di protezione di dati personali alla materia condominiale, al chiaro fine anzitutto di proteggere la privacy dei condomini i cui diritti e interessi rischiano, in ambito condominiale, di confondersi e perdere in termini di tutela.

 

Tuttavia, essendo recente l’interazione fra le due materie e soprattutto ancora lontana dalla definizione compiuta, più e rilevanti sono ancora le questioni – v. supra - del tutto o in parte aperte e non di facile raccordo e soluzione.

 

Al riguardo, non può non evidenziarsi la necessità di un intervento legislativo che detti nuove e apposite regole generali in materia condominiale con cui integrare l’attuale Codice della Privacy, ferma restando la parziale perdurante applicabilità delle regole del codice civile per il settore condominiale.

 

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