La norma che prevede il solo
pagamento del contributo unificato non trova
applicazione in sede di appello
L’agevolazione consistente
nell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro,
prevista per gli atti e i provvedimenti relativi alle
cause e alle attività conciliative in sede non
contenziosa di valore non superiore a 1.033 euro, è
applicabile solo al giudizio dinanzi al giudice di pace;
non anche alle sentenze emesse dal tribunale ordinario
in sede di appello contro tali provvedimenti.
E’ la sintesi della risoluzione n.
48/E del 18 aprile.
Il dubbio interpretativo
L’articolo 46 della legge
istitutiva del giudice di pace (legge 374/1991) dispone,
come anticipato, che gli atti relativi alle cause o alle
attività conciliative in sede non contenziosa sono
soggetti al solo pagamento del cosiddetto contributo
unificato, qualora il valore della causa non ecceda la
somma di 1.033 euro.
Nella sua formulazione precedente,
prima delle modifiche introdotte dalla legge 311/2004
(Finanziaria per il 2005), il richiamato articolo 46
stabiliva l’esenzione, ai fini dell’imposta di bollo e
di registro e da ogni altra spesa, degli atti relativi
alle cause o alle attività conciliative in sede non
contenziosa, di valore inferiore ai due milioni di lire.
Con la Finanziaria 2005 sono state introdotte modifiche
normative al Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia (Dpr
115/2002). In particolare, tramite la modifica
dell’articolo 10, comma 4, è stato stabilito l’obbligo
del pagamento del contributo unificato anche per le
cause di valore inferiore a 1.100 euro, in precedenza
esenti.
In maniera correlata, è stato,
quindi, riformulato l’articolo 46 della legge 374/1991,
al fine di chiarire che il contributo unificato è dovuto
con riferimento alle “cause e alle attività conciliative
in sede non contenziosa il cui valore non eccede la
somma di euro 1.033,00”. Conseguentemente, in relazione
a tali atti, non trova applicazione l’imposta di
registro e l’imposta di bollo.
La disposizione di favore trova,
però, applicazione - chiarisce l’Agenzia - solo con
riferimento ai giudizi instaurati dinnanzi al giudice di
pace e non anche ai gradi di giudizio successivi.
Infatti, la norma è inserita nel corpus normativo
recante “l’istituzione del giudice di pace”. Ciò porta a
ritenere che il regime si applichi esclusivamente agli
atti emessi dal giudice di pace. Peraltro, il
riferimento operato dalla norma alle “attività
conciliative in sede non contenziosa”non può che
riguardare le attività rese da tale organo.
L’Agenzia sottolinea, infine, che
trattandosi di norma agevolativa, la disposizione
dell’articolo 46 non è suscettibile di interpretazione
estensiva.
Lucia Grifoni
Risoluzione del 18/04/2011 n. 48
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Interpello - Legge 21 novembre
1991, n. 374, articolo 46 - Giudice di pace
Testo:
Con l’interpello specificato in
oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 46
della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del
giudice di pace, è stato esposto il seguente
Quesito
L’articolo 46 della legge 21
novembre 1991, n. 374, concernente “l’istituzione del
giudice di pace”, stabilisce che “Le cause e le attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi
previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni”.
L’istante chiede di conoscere se la
richiamata disposizione agevolativa trovi applicazione
anche con riferimento ai giudizi di gravame delle cause
di competenza in primo grado del giudice di pace.
La questione assume rilevanza, fa
presente l’istante, in quanto con riferimento alla
applicazione del citato articolo 46 sono state
riscontrate difformità interpretative.
Soluzione interpretativa
prospettata dall’istante
L'interpellante ritiene che la
disciplina di favore, contenuta nell’articolo 46 della
legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente
l’istituzione del giudice di pace, non sia estensibile
al grado di appello presso il tribunale ordinario.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
La legge 21 novembre 1991, n. 374,
recante l’istituzione del giudice di pace, all’articolo
46, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il
2005), stabilisce che “Le cause e le attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede la somma di euro 1.033,00 e gli altri atti e i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi
previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni”.
Nella formulazione precedente alle
modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2004, n.
311, il richiamato articolo 46 disponeva che “Gli atti e
i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da
imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura”.
Nella previgente formulazione,
dunque, l’articolo 46 stabiliva l’esenzione, ai fini
dell’imposta di bollo e di registro e da ogni altra
spesa, degli atti relativi alle cause o alle attività
conciliative in sede non contenziosa, di valore
inferiore ai due milioni di lire.
Con la medesima legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono state, inoltre, introdotte alcune
modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia
approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115. In
particolare, tramite la modifica dell’articolo 10, comma
4, del predetto Testo Unico, è stato stabilito l’obbligo
del pagamento del contributo unificato anche per le
cause di valore inferiore ad euro 1.100, in precedenza
esenti dal predetto contributo.
Nella relazione accompagnatoria
alla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del
2004, cit.) è stato precisato che “la modifica normativa
al comma 4 citato si rende necessaria perché altrimenti
il pagamento del contributo minimo di 30 euro introdotto
per le cause di valore sino ad euro 1.100, non
opererebbe per i procedimenti dinanzi al giudice di
pace”.
In maniera correlata, è stata,
quindi, modificata la formulazione dell’articolo 46
della legge 21 novembre 1991, n. 374 al fine di chiarire
che il contributo unificato è dovuto con riferimento
alle “cause e alle attività conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00”.
Nella nuova formulazione,
l’articolo 46 prevede, dunque, che gli atti relativi
alle cause e alle attività conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro
1.033,00 sono soggetti soltanto al pagamento del
contributo unificato. Conseguentemente, in relazione a
tali atti, non trova applicazione l’imposta di registro
e l’imposta di bollo.
Detta disposizione, che introduce
un regime di favore per gli atti relativi alle cause e
alle attività conciliative, trova applicazione, a parere
della scrivente, solo con riferimento ai giudizi
instaurati dinnanzi al giudice di pace e non anche ai
gradi di giudizio successivi.
Si osserva, infatti, che la norma
esentativa in commento è inserita nel corpus normativo
recante “l’istituzione del giudice di pace”.
La legge 21 novembre 1991, n. 374,
invero, reca la disciplina normativa in ordine
all’istituzione e alle funzioni del giudice di pace
nell’esercizio della giurisdizione in materia civile e
penale e della funzione conciliativa in materia civile.
L’inserimento del predetto articolo
46, rubricato “regime fiscale”, nel testo della legge
istitutiva del giudice di pace, porta a ritenere che
detto regime trovi applicazione, se di valore inferiore
ad euro 1.033,00, esclusivamente per il grado di
giudizio di fronte al giudice di pace.
Peraltro, il riferimento operato
dalla norma alle “attività conciliative in sede non
contenziosa” non può che riguardare le attività rese dal
giudice di pace.
Ai sensi del disposto di cui
all’articolo 322 del c.p.c., spetta, infatti, al giudice
di pace la competenza esclusiva in materia di
conciliazione in sede non contenziosa, senza alcun
limite di valore e per tutte le materie che non siano di
competenza esclusiva di altri giudici.
Si sottolinea, infine, che le norme
che stabiliscono agevolazioni fiscali non sono
suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
La Corte di Cassazione ha, infatti, avuto più volte modo
di chiarire che le norme agevolative, in quanto norme
speciali e derogatorie delle norme generali, sono di
stretta interpretazione (ex plurimis Corte di Cassazione
5 marzo 2009, n. 5270).
Alla luce delle considerazioni
svolte, si ritiene, quindi, che il regime esentativo per
valore previsto dall’articolo 46 della legge 21 novembre
1991, n. 374, debba trovare applicazione limitatamente
agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi
al giudice di pace e non anche alle sentenze emesse dal
tribunale ordinario in sede di appello avverso i
predetti provvedimenti.
Le Direzioni regionali vigileranno
affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente risoluzione vengano puntualmente
osservati dagli uffici |