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NOTIZIA DELLA SETTIMANA- ATTENZIONE ALLA PRESCRIZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10527 pubblicata il 22 maggio 2015, nel confermare quanto deciso dalla Corte d' Appello di Perugia in merito alla responsabilita' professionale di un avvocato che aveva lasciato prescrivere il diritto al risarcimento dei danni derivati al cliente a seguito di un incidente stradale, ha sancito importanti principi.

Nella fattispecie l'Avvocato, dopo aver inviato nell'interesse del cliente la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia assicuratrice con rituale lettera restata priva di riscontro, aveva informato il cliente ,con successiva lettera , dell'esito negativo della richiesta, precisando di attendere istruzioni dallo stesso circa i tempi di promozione del giudizio, anche ai fini della prescrizione. Stante l'inerzia del cliente, egli aveva ritenuto che il cliente non fosse intenzionato ad intraprendere il giudizio e quindi considerava chiusa la pratica , non svolgendo piu'alcuna attivita' nemmeno per interrompere la prescrizione.

La Corte di Cassazione , con la sentenza de qua, ha ritenuto irrilevante il fatto che il cliente non avesse risposto alla lettera inviatagli dall'Avvocato, atteso che" l'attivita' di interruzione della prescrizione e' tipica del difensore e non richiede alcuna particolare capacita' tecnica ne' uno specifico impegno materiale". Al riguardo la Corte, nel richiamare il parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma secondo,cod.civ. afferma che " rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente , i quali, di regola, non richiedono una particolare capacita' tecnica, salvo che ........si presenti incerto il calcolo del termine".

Francamente la decisione della Cassazione desta qualche perplessita'.

Infatti c' e' da chiedersi, sulla base del rigoroso principio sancito dalla Corte, per quanto tempo l'Avvocato, al fine di non incorrere in responsabilita' professionale, dopo aver inviato una prima lettera interruttiva della prescrizione , pur di fronte al disinteresse del cliente che non intenda agire giudizialmente, debba continuare ad inviare lettere interruttive della prescrizione. Due anni, quattro anni, sei anni, tutta la vita?

Non sarebbe piu' conforme a ragionevolezza , pur rispettando il parametro della diligenza di cui al richiamato art. 1176 cod.civ. , ritenere che dopo aver inviato una prima lettera d'interruzione della prescrizione nell'interesse del cliente, l'Avvocato sia esente da qualsivoglia responsabilita' in caso d'inerzia e disinteresse manifestato da quest'ultimo, nonostante le sollecitazioni del professionista?

Non resta che auspicare un rapido cambiamento d'indirizzo della Corte di Cassazione.

VOLTIAMO PAGINA.

PAOLO NESTA