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COA DI ROMA: PROROGATIO DI FATTO, A TEMPO INDEFINITO……..

Il COA di Roma ha convocato per il 26.03.2015 l’assemblea straordinaria degli iscritti per “deliberare le spese straordinarie relative ai punti del seguente ordine del giorno:

1) autorizzazione a sottoscrivere la Convenzione con la Commissione Europea per l’erogazione di euro 200.000,00 a beneficio dell’Ordine degli Avvocati di Roma;

2) locazione di immobile da adibire a sede del Consiglio Distrettuale di Disciplina ed eventualmente ad altre attività consiliari, con conseguenti spese per arredamento e funzionamento (utenze, personale ed altro);

3) stipula della polizza di responsabilità civile per i Consiglieri di Disciplina;

4) scelta criteri di elezione del Comitato delle pari opportunità e approvazione delle eventuali spese conseguenti;

5) accantonamento fondo per contributi e sovvenzioni in favore di iniziative sociali degli Avvocati romani.”

A prescindere dalla circostanza che i punti 1-4 non afferiscono a “ spese straordinarie” da sostenere, ma a scelte di carattere politico, voglio, invece, richiamare l’attenzione sui principi generali in tema di prorogatio degli organi amministrativi, quale è appunto il COA di Roma.

Al riguardo la Corte Costituzionale, nel richiamare i  principi del buon andamento e dell' imparzialità dell' amministrazione, ha escluso che la regola della prorogatio di fatto a tempo indefinito sia da considerarsi vigente, affermando, viceversa, che “ ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dall’art. 97 della Costituzione” è consentita “ soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati”.

Sempre la Corte Costituzionale, avuto riguardo alla normativa vigente, ha individuato specifici principi generali e, in particolare:

1) Cessazione delle funzioni degli organi alla scadenza del loro termine di durata

2) Indicazione di un ragionevole periodo di proroga per consentire la rinnovazione, durante il quale l’organo scaduto può compiere solo atti di ordinaria amministrazione

3) Obbligo della ricostituzione dell’organo entro una data anteriore alla scadenza del periodo di proroga

4) Definitiva decadenza degli organi scaduti dal momento di questa cessazione e nell’assoggettamento ad un regime sanzionatorio di tutti gli atti emanati successivamente

Orbene, è di tutta evidenza che attualmente il COA di Roma, avendo sospeso “ sine die” l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei suoi componenti ed essendo decorso il termine di proroga fissato dalla L. 247/2012 al 31.12.2015, versa in una situazione di illegittima e non consentita “ proroga di fatto a tempo indeterminato”.

Da tale condizione discende che il COA di Roma, attualmente è legittimato, come peraltro previsto dall’art. 28, VII comma della L. 247/2012, soltanto al disbrigo degli affari correnti, e non già ad emanare atti eccedenti l’ordinaria amministrazione o regolamenti, con ogni ovvia conseguenza in ordine all’invalidità e all’assoggettamento al regime sanzionatorio degli stessi.

Né, a tale carenza di potere, si può supplire mediante eventuali delibere dell’assemblea degli iscritti, sia perché il COA di Roma, in regime di prorogatio di fatto a tempo indeterminato non aveva il potere di convocarla, sia perché provvedimenti di competenza specifica dell’organo amministrativo debbono essere adottati da quest’ultimo, purché in possesso dei relativi poteri e non devoluti all’assemblea degli iscritti.

Nel corso del mio intervento in assemblea ho evidenziato tale problematica,ma il Presidente ha ritenuto di andare oltre e, in un’ora circa , sono stati approvati i cinque punti all’ordine del giorno. De hoc satis!

Purtroppo, come si vede, la situazione è sempre più confusa e l’unica soluzione per ovviare a tale stato di cose, divenuto veramente intollerabile, è procedere subito alla indizione dell’elezioni, per consentire agli Avvocati romani, come è avvenuto in tanti altri fori, di scegliere i loro rappresentanti istituzionali

Paolo Nesta