ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”_________________"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

L’Associazione è denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica _______________________________” ed è disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ..

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, così come previsto del presente statuto.

L’associazione sportiva ha sede legale in _________________________. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci.

L’Associazione è affiliata, o comunque si impegna ad affiliarsi, alla Federazione Italiana ……………, e si conforma alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti della Federazione Italiana Giuoco Squash. L’associazione potrà inoltre affiliarsi ad altre Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., accettandone statuto e regolamenti.

Art. 2 - SCOPI -

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva. In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:

a) lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico dello …………………. nelle specialità ad esso appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l’attività didattica;

b) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport dello …………….

c) L’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dello …………...

d) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo- agonistiche. Fermo restando che l’oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport dello …………..l’Associazione si propone inoltre di:

I) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche secondo le norme delle Discipline Associate, Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione sportiva ai quali potrà aderire accettandone statuti e Regolamenti.

II) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

III) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.

IV) Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.

V) Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.

VI) Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.

VII) Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.

VIII) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.

IX) Collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Art. 3 - STATUTO -

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberati dall'Assemblea.

Art. 4 - SOCI -

Il numero dei Soci dell'Associazione, persone fisiche o entità collettive, è illimitato. Tutti i Soci vengono iscritti sul libro Soci e non sono ammessi soci temporanei. I soci dell'Associazione, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a rispettare il presente statuto, si distinguono in:

a) ordinari;

b) atleti.

Soci ordinari sono quelli regolarmente iscritti e tesserati per l'Associazione. Soci atleti sono quelli che, regolarmente iscritti e tesserati per l'Associazione, partecipano all'attività agonistica organizzata dalle F.S.N. alle quali l'Associazione aderirà.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI - L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

a) presentazione della domanda;

b) ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

c) pagamento delle quote sociali;

d) accettazione senza riserva del presente Statuto.

I soci hanno diritto a godere dei servizi stabiliti dalla Associazione. I soci si obbligano a non adire alle vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia; tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA -

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate per iscritto;

b) per morosità;

c) per radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto o al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

In caso di cessazione per morosità o radiazione il provvedimento sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO -

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare all'Assemblea, se maggiorenni, con diritto di voto;

- ad accedere alle cariche associative.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;

- a mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione;

- a versare la quota associativa.

I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea Generale dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ovvero sono retribuite, su deliberazione dell’assemblea con un gettone annuo di euro  ; ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per le trasferte autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI -

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali, e può essere Ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. E' ammessa la delega scritta, ma un socio può rappresentare solamente un altro consocio. Per i Soci, persone giuridiche, la partecipazione all'Assemblea avviene tramite il legale rappresentante o tramite un suo delegato. I soci che non hanno compiuto il 18° anno di età partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. L'Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, approva i bilanci, le eventuali variazioni statutarie, gli eventuali regolamenti e dà le direttive per l'attività futura. L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria deve essere convocata con avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e della seconda convocazione, inviato a tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata. L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria si costituisce, in seconda convocazione, un'ora dopo l'orario fissato per la prima convocazione. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria devono essere rese note a tutti i Soci. Le funzioni di verifica dei poteri, sia nelle Assemblee Ordinarie che in quelle Straordinarie, sono svolte dalla segreteria. L'Assemblea Generale Ordinaria, convocata dal Presidente, si riunisce:

- una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, per l'approvazione del bilancia preventivo, per le direttive riguardanti l'attività dell'anno successivo, e per gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

- ogni quattro anni, oltre che per l'espletamento di quanto previsto dal precedente punto, per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo e per gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

- dal Consiglio Direttivo, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o per domanda scritta di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto (la richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione);

- dal Presidente, per l'elezione degli Organi eventualmente decaduti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle variazioni statutarie, sui regolamenti e sugli altri argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, un membro del Consiglio Direttivo inviterà l'Assemblea a nominare il suo Presidente anche per acclamazione. Il Presidente dell'Assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario, che dirigerà il processo verbale e due scrutatori per il controllo delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati fornitigli dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea ed il numero dei voti validi presenti. Tranne che nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. I lavori sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

Art. 10 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ -

Alle cariche sociali possono essere eletti, ad eccezione dei soci di età inferiore ai 18 anni, tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative. Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno la durata di 4 anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili. E’ fatto divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Art. 11 - Il CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 2 a 5 Consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo della Associazione Sportiva e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2. Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente su convocazione del Presidente, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 2 Consiglieri. La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario. Quando venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea Straordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO -

Al Consiglio direttivo spetta di:

- curare le deliberazioni dell'Assemblea;

- compilare il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- compilare il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- adottare i provvedimenti disciplinari;

- nominare il Vice Presidente, il segretario ed assegnare gli altri incarichi;

- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;

- ratificare l'ammissione dei nuovi Soci;

- fissare le quote sociali annuali;

- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e, su delega dell'Assemblea Generale dei Soci, agli affari di straordinaria amministrazione.

Art. 13 - IL PRESIDENTE -

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza di voti. Egli ha la rappresentanza legale della Associazione Sportiva, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 14 - IL VICE PRESIDENTE -

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del Presidente assume le funzioni di quest'ultimo.

Art. 15 - IL SEGRETARIO CASSIERE -

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento della Associazione Sportiva, dirige l'amministrazione sociale, si incarica della esazione delle entrate e della tenuta dei libri, compreso quello dei soci.

Art. 16 - PATRIMONIO E RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO -

Il patrimonio consiste in tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale. Il Patrimonio non può essere ripartito fra i Soci, né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Le quote associative non possono essere cedute e non possono essere rivalutate. Il rendiconto economico e finanziario annuale sarà presentato entro il 30 giugno di ogni anno all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali plusvalenze dovranno essere reinvestite per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'Associazione trarrà le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;

- contributi versati da Soci o da privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche, di altri Organismi Nazionali o internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- entrate patrimoniali;

- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Art. 17 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

Indipendentemente dai provvedimenti delle F.S.N. alle quali l'Associazione aderisce, quelli che può prendere il Consiglio Direttivo della Associazione Sportiva sono:

- ammonizione;

- sospensione a termine (fino al massimo di un anno);

- radiazione.

Per tali provvedimenti si farà riferimento alle norme regolamentari stabilite dalle F.S.N. alle quali l'Associazione aderisce.

Art. 18 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 19 - MODIFICHE ALLO STATUTO -

Lo Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/4 dei Soci.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO -

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci e sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci votanti. In caso di scioglimento il Patrimonio sociale, sentito l'Organismo di controllo eventualmente istituito in materia, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, verrà devoluto per finalità sportive, anche ad altre associazioni con finalità analoghe.