Scritto da Avv. Massimo Caravetta   
L'ultima sentenza della Cassazione civile, n. 1769/12, ha un'altra volta specificato alcuni principi in materia di responsabilità dei docenti e della scuola per culpa in vigilando. La prima questione che la Suprema Corte analizza e ribadisce è il duplice profilo di responsabilità contrattuale, nel caso di danni subiti dallo scolaro/minore su di sé, nonché quella responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 2048 c.c., per fatto illecito dello scolaro. La scuola o l'istituto scolastico potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l'evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola stessa o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale, imprevedibile.

La condotta gravemente imprudente di una minore che dopo avere scavalcato un parapetto, precipitava dalla terrazza, priva di protezioni, posta a livello del balcone della stanza al secondo piano dell'albergo, in cui alloggiava con altri compagni precipitata, non esclude le responsabilità dell'albergatore, dei docenti e dell'istituto scolastico.

Il gesto folle della minore causava una tragedia portando alla giovane una invalidità totale.

I primi due gradi avevano rigettato le richieste della ragazza dato che questa aveva volontariamente scavalcato il parapetto dell'hotel e che la sorveglianza del docente non doveva spingersi fino ad invadere la privacy dei ragazzi. La Cassazione rovesciava le sentenze precedenti, rappresentando due punti determinanti al caso di specie:

1) la responsabilità delle istituzioni scolastiche è regolamentata dalla responsabilità civile dei precettori, insegnati e maestri di cui all'art. art. 2048 c.c.. Per evitare che la scolaresca minore possa compiere atti incontrollati o potenzialmente pericolosi, all'istituto scolastico è posto l'obbligo di diligenza preventiva e, nel caso di gita scolastica, nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni.

2) la responsabilità dell'hotel e quindi dell'albergatore è regolamentata dalla custodia di cui all'art. 2051 c.c. e ha come unica esimente il caso fortuito. Secondo la Corte di Cassazione la facilità di accesso della camera della vittima minore al solaio è segno tangibile di pericolosità. Ma v'è dell'altro: il solaio dell'albergo non era per niente protetto da idonei mezzi di contenimento, né segnalato da cartelli di pericolo, né illuminato tanto che la studente minore non aveva motivo di rappresentarsi la pericolosità del suo gesto. Sulla base di tale assunto della Corte di P.zza Cavour l'esclusione di responsabilità dell'albergatore va ritenuta non corretta.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, N. 1769 DELL'8 FEBBRAIO 2012

PRESIDENTE DR. PETTI - RELATORE DR. DE STEFANO

Svolgimento del processo

1.1. La sedicenne S.Q., mentre si trovava in gita scolastica, nella notte tra il 16 e il 17 marzo 1998 cadde dalla terrazza posta a livello del balcone della stanza al secondo piano dell'albergo "Hotel Mirage" di Firenze – gestito dalla Monteuliveto spa - dove aveva preso alloggio con gli altri undici compagni di classe dell'Istituto tecnico commerciale "Cecilia Deganutti" di Udine tra cui tale M.T. - ed accompagnati dal prof. R.G.. 1.2. Ella, in particolare, riferì di avere scavalcato il parapetto in muratura del suo balcone al secondo piano e di essersi inoltrata, in compagnia del T., che le aveva fornito uno spinello poco prima del fatto, nella contigua terrazza a livello, non protetta da alcun parapetto o da spallette o da segnali di pericolo e recante un canale di scolo in prossimità del bordo esterno degli stessi materiali e colori della circostante terrazza; e, non essendosi avvista della mancanza di protezione, ella riferì di essere precipitata nel vuoto da un'altezza di circa 12 metri, riportando gravissime lesioni ed in particolare rimanendo totalmente invalida. 1.3. La Q. citò quindi per il risarcimento dei danni anche non patrimoniali, dapprima dinanzi al tribunale di Udine e poi a quello di Trieste, il Ministero della pubblica istruzione, l'istituto suddetto, la Monteuliveto spa ed i genitori del T., ravvisando la mancanza di controllo in loco e di sorveglianza degli alunni da parte dell'insegnante, le carenze nelle condizioni di sicurezza dell'albergo e quelle educative dei genitori suddetti in ordine all'avvenuta cessione dello spinello. 1.4. I convenuti contestarono tutti la propria responsabilità; di essi: da un lato, il ministero e l'istituto tecnico chiesero, in subordine, la riduzione del risarcimento eventualmente dovuto, in ragione delle percentuali di corresponsabilità degli altri convenuti, ma dispiegarono domande di garanzia nei confronti della Fondiaria spa e della Schweiz. Ass.ni (poi Winterthur ass.ni spa, poi Aurora ass.ni); dal canto suo, la Monteuliveto spa chiamò in garanzia la sua assicuratrice Assitalia spa. 1.5. Il tribunale di Trieste, con sentenza n. 396/05 del 14.3.05, rigettò la domanda; e la corte di appello di quel capoluogo ha respinto il gravame, con sentenza n. 375 in data 1.10.09 e notificata il 5.11.09; in particolare, la corte territoriale, per quel che qui ancora rileva e tra l'altro, ha ritenuto: - che non era pacifica l'ora della caduta in termini tali da configurare il grave ritardo nella prestazione dei soccorsi, in particolare rivalutando le deposizione testimoniali già acquisite; - che era irrilevante la ricostruzione dell'esatta altezza del parapetto, in quanto volontariamente scavalcato dopo l'accesso ad un lastricato solare non destinato al passaggio, inapplicabile la disciplina in materia di infortuni sul lavoro ed inutile anche un'eventuale segnalazione di pericolo, che non sarebbe stata avvistabile per la tarda ora; - che la sorveglianza del docente non doveva spingersi ad invadere la "privacy" dei ragazzi e la sua diligenza al controllo del non possesso di spinelli o alla verifica dell'astratta sicurezza delle strutture ospitanti, aperte al largo pubblico e nella fattispecie utilizzate da una scolaresca di ragazzi prossimi alla maggiore età e presumibilmente dotati di un senso del pericolo; - che la domanda contro i genitori dell'altro ragazzo, sia pure correttamente intesa ex art. 2048 c.c. come relativa ai danni da cessione di stupefacente, non era provata quanto alla stessa lamentata cessione, per impossibilità di stabilire la sostanza assunta e comunque per l'esito negativo degli esami tossicologici; - che fosse infondato l'appello della Fondiaria, esclusa la ricorrenza nella fattispecie di una clausola compromissoria in senso stretto, anziché soltanto di un patto per perizia contrattuale, nonché escluso il tentativo di suicidio. 1.6. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Q., affidandosi a sei motivi; resistono con controricorso tutte le controparti, tranne la Fondiaria –SAI, il cui difensore deposita procura speciale e specifica, in sede di pubblica udienza, di intervenire sia quale assicuratrice della Q., con posizione peraltro definita per mancata impugnativa delle statuizioni tra le parti, sia quale assicuratrice del Ministero, insistendo in tale veste per il rigetto del ricorso. 1.7. Per la pubblica udienza del 17.1.12, illustrate con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. le rispettive posizioni da parte della ricorrente e della Monteuliveto spa, tutte le parti, tranne quest'ultima, prendono parte alla discussione orale.

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