Giovedì 27 settembre si è tenuto un importante convegno, organizzato presso l'Hotel Zone di Roma da Alleanza Forense per la Giustizia- AFG sul tema del " filtro in appello".

Subito dopo l'introduzione del sottoscritto, che ha presieduto il convegno, sono state affrontate, al cospetto di numerosi e attenti partecipanti, dai relatori avv. Prof. Romano Vaccarella, avv.ti Erminio Colazingari, Giudice Onorario del Tribunale di Roma e Alessandro Graziani, Segretario della nostra Associazione, le tematiche e i dubbi derivanti dall'art. 348 bis c.p.c introdotto dall'art. 54 del cd. Decreto Sviluppo, poi convertito nella Legge 134/2012.

In particolare, oltre al profilo strettamente tecnico affrontato magistralmente da tutti i relatori, e in particolare dal prof. Vaccarella, si è affrontata la tematica della opportunità o meno di tale normativa che, a mio avviso, finirà per accrescere la discrezionalità ( per non dire arbitrarietà del Giudice) e ad incrementare il contenzioso in Cassazione, atteso che nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità dell'appello potrà essere proposto " per saltus " ricorso per Cassazione contro la decisione di I grado.

E poi, per quale ragione sulla base della semplice " ragionevole probabilità" che l'impugnazione non sia accolta, si deve precludere, preliminarmente e a seguito di un esame sommario, l'esame dell'appello, che, magari, una volta approfondita adeguatamente la vicenda processuale, potrebbe trovare accoglimento?

Ragionevole improbabilità non vuol dire " manifesta infondatezza", con la conseguenza che la valutazione non è ancorata a dati certi, bensì a valutazioni meramente soggettive e di carattere probabilistico, che appaiono in contrasto con il diritto dei cittadini di accedere al giudizio di appello senza subire ingiustificate limitazioni.

Né si venga a dire che anche nell'Unione Europea esistono " filtri" analoghi.

Infatti, ben diversa è la situazione nei paesi europei.

Ad esempio in Germania è si previsto un " filtro" per le impugnazioni ma lo stesso viene individuato nella cd " manifesta carenza di qualsiasi prospettiva di successo", alias manifesta infondatezza e non inammissibilità.

Una volta per tutte va detto chiaramente che per far fronte alla carenze strutturali, alla abnorme durata dei processi, non si può sempre scegliere la strada della limitazione del diritto fondamentale dei cittadini, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, il che implica lo svolgimento regolare e non la limitazione all'accesso dei tre gradi di giudizio riconosciuto dal nostro Ordinamento.

Mi auguro che il Governo e il Parlamento " melius re perpensa" vogliano modificare la pur recente normativa introdotta prevedendo ad esempio, proprio al fine di accelerare la definizione dei processi civili in appello, l'emissione della sentenza, o di inammissibilità o nel merito, alla prima udienza di trattazione del giudizio di impugnazione.

Appare una soluzione logica e rispettosa dei diritti dei cittadini, auguriamoci che la stessa sia recepita quanto prima dal Ministro della Giustizia che, essendo Avvocato e, quindi, particolarmente attento alla tutela di fondamentali valori riconosciuti ai cittadini, potrà eventualmente proporre tale modifica.

Il Presidente di AFG

Avv. Paolo Nesta